CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 R.G. proposto da: MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA del DEMANIO in persona del direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Venezia , [OSCURATO:PERSONA], 4600, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e VILLA al [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Venezia, [OSCURATO:PERSONA], 4600, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Venezia, [OSCURATO:PERSONA], 4600, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e VILLAGE –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA] di Piave, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procurespeciali su fogli allegat i in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati, in Roma, al viale Parioli, n. 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procur e specialisu fogli allegati in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 2957/2017della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atti notificati il 12.6.1973 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti indicati in epigrafe citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze. Esponevanoche co n no ta del 20.12.1968 la Capitaneria di Porto di Venezia aveva avviato la procedura di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. con riferimento all’areaove il “Consorzio di Bonifica del Cavallino”, nel corso degli anni ’60, aveva realizzato un muro in cemento armato –detto “diga” -attraversante in maniera longitudinale le proprietà prospicienti la costa , nel tratto compreso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la foce del fiume Sile, in località Cavallino(cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Esponevano segnatamente che la Capitaneria di Porto aveva assunto che le porzioni di proprietà privata comprese tra il muro e l’originaria linea catastale a confine con la spiaggia avessero acquisito i caratteri morfologici e funzionali del demanio marittimo(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Esponevano che con decreto del 16.4.1969, n. 845, il Direttore marittimo del Compartimento di Venezia, di concerto con l’Intendenza di Finanza di Venezia, aveva provveduto all’approvazione del verbaledi delimitazione delle aree e con nota del 6.7.1971 la Capitaneria di Porto aveva loro comunicato che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] aveva reso noto che la delimitazione doveva considerarsi di carattere definitivo(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Chiedevano quindi dichiarare, previa declaratoria di inefficacia e disapplicazione della delimitazione approvata dal Direttore marittimo di Venezia, che i fondi di loro proprietà non avevano acquisito la natura di beni del demanio marittimo(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 2.Resisteva il Ministero delle Finanze. 3. Assunte le prove testimoniali, espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 827/1992 il Tribunale di Venezia rigettava ladomanda. 4.Gli originari attori proponevano separati appelli. Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. Riuniti i gravami, e sp leta ta nuova c.t.u. con sentenza n. 2957/2017 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame e dichiarava che i fondi di proprietà degli appellanti non appartenevano al demanio marittimo. Evidenziava la corte che dalla c.t.u. espletata in appello si desumeva che sia allo stato sia nel 1992 non sussistevano le condizioni indicate nel decreto n. 845/1969 per la dichiarazione di demanialità(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava del resto che già il tribunale aveva riscontrato, sulla scorta della prima c.t.u., la progressiva sottrazione delle aree controverse agli usi del mare e dunque un progressivo ripascimento della superficie sabbiosa in epoca successiva al decreton. 845 del 16.4.1969 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) . 6.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia del Demanio; ne hannochiesto sulla scorta di settemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.La “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” s.r.l. (già s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ” e [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La “Village– C amping J oker di [OSCURATO:PERSONA] C. ” s.a.s. , la “ [OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., la “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ”, la “ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese. La “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato controricorso; hannochiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese. 7.I controricorrenti “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., “ C ristina s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ”, “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ” e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un'unica memoria. I controricorrenti “ [OSCURATO:PERSONA] r istiche ” s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] del pari hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi de ll’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 28 e 35 cod. nav. Deduconoche ha errato la Corte di Venezia.Deducono in primo luogo che la sdemanializzazione tacita, per facta concludentia, di beni appartenenti al demanio marittimo è inammissibile ed occorre in ogni caso l’adozione da parte dell’autorità competente di un formale provvedimento avente efficacia costitutiva(cfr. ricorso, pag. 7). Deduconoin secondo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto che le aree controverse risultavano sottratte all’azione del mare grazie all’intervento dell’uomo, per effetto della posa in opera di pennelli frangiflutti (cfr. ricorso, pag. 8). 9.Il primo motivo va respinto. 10.In ordine al primo profilo di censura va richiamato l’insegnamento, seppur risalente, delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare i caratteri obiettivi con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, al fine di accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale(cfr. Cass. sez. un. 2.5.1962, n. 848; quivi si soggiunge che, in ipotesi di progressiva ed obiettiva trasformazione deicaratteri di un dato bene, una volta che, a seguito di tale trasformazione, il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, ilpreesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione , fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata; la procedura di delimitazione del demanio marittimo, previstaall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio predetto e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale“actio finium regundorum” di cui all’art. 950 cod. ci v.; tale procedura(disciplinata dal combinato disposto dell’art 32 cod. nav . e dell ’ art 1 del d.P.R. n . 747 del 13.7. 1954) si esaurisce nell ’ ambito amministrativo, in quanto rientra nella competenza del direttore marittimo, d i concerto con l’Intendenza di Finanza, prima, e del Ministro della M arina M ercantile, poi; qualora, però, gli interessati non intendono accettare il provvedimento ministeriale e danno origine ad una controversia in sede giurisdizionale, tale controversia rientra, secondo i principi, nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto viene in discussione il diritto soggettivo di proprietà dei beni, la cui demanialità è in contestazione. Cfr. altresì Cass. 5.11.1981, n. 5817, eCass.1.4.2015, n. 6619). Evidentemente, nei suindicati termini, a fronte del potere-dovere del giudice ordinario di controllare i caratteri obiettivi con i quali il bene controverso si presenta al momento della decisione giudiziale ai fini del riscontro della sua appartenenza (o meno) al demanio marittimo, non è pertinente, non è conferente il primo profilo di doglianza, ovvero la censura secondo cui la sclassificazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede l’adozione da parte dell’autorità competente di un formale provvedimento (i controricorrenti “[OSCURATO:SOCIETA]” ed altri in maniera condivisibile prospettano – cfr. controricorsi, pag. 13 - che “pare improprio richiamare l’istituto [della sdemanializzazione], in quanto mancherebbe la precondizione – ossia la sussistenza del bene o della porzione di bene demanio –suscettibile di subire la sclassificazione”). 11.In ordine al secondo profilo di censura –“la Corte si fonda esclusivamente sulla estensione del litorale grazie all’opera dell’uomo (…)” (così ricorso, pag. 8) –è innegabile che la doglianza inerisce tout court al giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso. E tuttavia sovviene l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. 7.12.2017, n. 29404; cfr. altresì Cass. sez. un.27.12.2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). 12.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatto decisivo Deducono che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] taluni testi hanno dichiarato che il muro in cemento armato era raggiunto dalle mareggiate (cfr. ricorso, pag. 8). Deducono che trattasi di circostanza che dà ragione della demanialità. 13.Il secondo motivo del pari va respinto. 14.È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento –per giunta antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. – secondo cui, a l fine di adempiere all ’ obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 15.4.2011, n. 8767; Cass.10.5.2000, n. 6023). Ovvero all’insegnamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato –è il caso di specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . 15.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatto decisivo Deducono che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che il c.t.u. officiato in secondo grado ha riferito che le aree controverse sono raggiunte da mareggiate straordinarie, eventi comunque idonei a conservare alle aree de quibus la qualifica di spiagge e dunque di aree demaniali (cfr. ricorso, pag. 9). 16.Il terzo motivo parimenti va respinto. 17.Ovviamente è precipuo compito del giudice del merito - “judex peritus peritorum”- valutare gli esiti degli accertamenti tecnici demandati e svolti dal consulente d’ufficioe, conseguentemente, trarne le debite conclusioni, e in fatto e in diritto(cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880). In questi termini la Corte di Venezia ha nel complesso, in modo congruo ed ineccepibile, assolto il suindicato compito, allorché ha evidenziato, invero in linea con le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, che - appunto - il c .t.u. aveva posto in risalto, tra l’altro, che il decreto n. 845/1969 si basava su una descrizione del tutto generica dello stato dei luoghi e che le caratteristiche morfologiche delle aree controverse inducevano ad escludere che fossero soggette all’azione del mare ovvero che difettavano i segni tangibili da cui desumere che il mare avesse occupato l’area compresa tra la “diga” in cemento e la precedente linea demaniale (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 18.Si tenga conto, per altro verso, che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare l ’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio (cfr. Cass. 16.3.2022, n. 8584). 19.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 35 cod. nav. sotto altro profilo. Deducono che, pur ad ammettere che a seguito delle opere realizzate, le aree controverse non fossero più soggette all’azione del mare, la Corte di Venezia non ha tenuto conto che i reliquati di spiaggia o arenili restano demaniali fino a sclassificazione e, al contempo, che non potrebbero essere sclassificati, se adibiti agli usi del mare, come nel caso delle strutture turistico-balneari dei controricorrenti (cfr. ricorso, pag. 9). 20.Il quarto motivo va rigettato. 21.Nella specie si versa nella previsione dell’art. 32 cod. nav. (con nota del 20.12.1968 la Capitaneria di Porto di Venezia ha avviato la procedura di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav.: cfr. ricorso, pag. 3).Conseguentemente– in aderenza a quanto precisato in sede di disamina del primo profilo di censura veicolato dal primo motivo- a fronte del potere - dovere del giudice ordinario di riscontrare l’appartenenza o meno del le aree contese , alla stregua dei lorocaratteri obiettivi, al demanio marittimo (i controricorrenti “Village - [OSCURATO:PERSONA] ” ed altri in maniera condivisibile adducono – cfr. controricorso, pag. 10 - che “ l’accertamento della demanialità delle aree è l’oggetto del presente giudizio”), non è pertinente, non è conferente il rilievo per cui reliquati di spiaggia o arenili restano demaniali fino a sclassificazione. 22.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Deducono che, siccome il mare raggiungeva nel 1969 il muro in cemento armato, sarebbe stato onere dei ricorrenti –onere per nulla assolto –dimostrare l’assenza sulle aree di usi del mare (cfr. ricorso, pagg. 9 -10). 23.Il quinto motivo del pari va rigettato. 24.Indipendentemente dalle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ. la Corte di Venezia ha inappuntabilmente acclarato il difetto dei caratteri oggettivi della demanialità alla luce degli esiti della c.t.u. (cfr. contro ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 20). Invero, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499, secondo cui il vigente ordinamento processuale è ispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi, anche da una consulenza tecnica; Cass. 21.5.1979, n. 2945). E tanto, ben vero,pur al di là del riferimento all’ “actio finium regundorum” di cui alla pronuncia n. 848 del 1962 delle sezioni unite di questa Corte, riferimento, che importa che su ciascuna parte incombe l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine (cfr. Cass. 7.9.2012, n. 14993. Cfr.al riguardo controricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 20). 25.Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deducono che la Corte di Venezia ha ammesso che le aree de quibusfossero demaniali nel 1969, ma non ha indicato il momento in cui e le ragioni per cui la demanialità è venuta meno (cfr. ricorso, pag. 10). 26.Il sesto motivo parimenti va rigettato. 27.La corte d’appello non ha, a rigore, assunto che le aree de quibus fossero demaniali nel 1969 ovvero che nel 1969 avessero i connotati della demanialità. Sicché ingiustificatamente i ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di meritonon ha indicato né il momento in cui la demanialità è venuta meno né le ragioni per le quali la demanialità è venuta meno. Più esattamente la corte distrettualeha, per un verso , opinato in termini del tutto ipotetici,allorché ha affermato che sarebbero stati da reputar sussistenti i presupposti per far luogo, exart. 35 cod. nav., alla sdemanializzazione, “anche se, in ipotesi, la dichiarazione di demanialità del 1969 fosse stata, all’epoca della sua emissione, assistita dai necessari presupposti” (così sentenza d’appello, pag. 6).Più esattamente la corte distrettuale ha, per altro verso, argomentato per compiutezza di motivazione, allorché ha affermato che“l’alluvione verificatasi nel 1966 alterò lo stato dei luoghi in modo tale da farli apparire attratti alla categoria della demanialità” (così sentenza d’appello, pag. 7); nondimeno, al riguardo -la corte –ha immediatamente soggiunto che la situazione morfologica delle aree de quibus, piuttosto, “avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accertare l’insussistenza dei presupposti sui quali si fondava il provvedimento n. 845 della Capitaneria di Porto di Venezia” (cosìsentenza d’appello, pag. 7). 28.In ogni caso l’accertamento della sussistenza o meno dei caratteri della demanialità va correlato al momento della decisione giudiziale (cfr. Cass. n. 6619/2015 cit.; Cass. sez. un. n. 848/1962 cit.; Cass. 30.7.2009, n. 17737). Conseguentemente non può che opinarsi nel senso che i ricorrenti non hanno propriamente interesse a denunciare l’ (asserita) omessa enunciazione e del momento in cui la demanialità sarebbe venuta meno e delle ragioni per le quali la demanialità sarebbe venuta meno. 29.Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatto decisivo. Deducono che la Corte di Venezia non ha tenuto conto della documentazione prodotta con la memoria del 26.8.2010, documentazione ove si riferisce delle mareggiate straordinarie del 2008 e del 2009 (cfr. ricorso, pag. 10). Deducono quindi che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare le aree de quibustuttora demaniali (cfr. ricorso, pag. 10). 30.Il settimo motivo analogamente va rigettato. 31.È sufficiente, similmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , il riferimento all’elaborazionedi questa Corte.Ovvero all’insegnamento secondo cuil’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque –è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415 ; Cass. sez. un.7.4.2014, n. 8053). 32. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. Leliquidazioni segu ono come da dispositivo e tengono conto del deposito (o meno)della memoria. Si fa luogo ad un’unica liquidazione pur in favore dei controricorrenti “[OSCURATO:SOCIETA].”s.r.l., “Villa al M are s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ” , [OSCURATO:PERSONA] e “Cristinas.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, siccome aventi la medesima posizione processuale, ancorché costituitisi con distinti controricorsi (del resto, gli anzidetti controricorrenti hanno depositato un’unica cumulativa memoria). Le liquidazioni uniche, tuttavia , inglobano la maggiorazione correlata all’assistenza prestata in favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. 33. In memoria i controricorrenti “ [OSCURATO:PERSONA] r istiche ” s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hannoformulato richiesta di condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. 34.Non vi è margine per far luogo all’invocata condanna. Non sussiste il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912).Né in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile in guisa di “abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).35. N on sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrent i sia no tenut i a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R. In tal senso rileva l’insegnamento n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]delle sezioni unite di questa Corte, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di séstesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio, a rimborsare ai controricorrenti “[OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l. (già s.p.a.), “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ” , [OSCURATO:PERSONA] e “ C ristina s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complessoin euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condannain solido i ricorrenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio, a rimborsare ai controricorrenti “Village –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”s.a.s., “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. , “ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nelcomplesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condannain solido i ricorrenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio, a rimborsare ai controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liq