CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con laquale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto avverso il decretocon cui, il 14 luglio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva respinto la richiesta diconcessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n.354 (Ord. Pen) e deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il correlato viziodi motivazione, anche quanto all’utilizzo della tecnica per relationem. In particolare, ilricorrente lamenta il mancato ossequio del Tribunale al principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, pur a fronte della più rigorosa disciplina introdotta con l’art. 4-bis Ord.pen., non è consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dalcondannato; ricordato che l'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità diconcorrenti esigenze, perché caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva— quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondoquanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che siaccompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolarecondotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anchese orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, afronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendole informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamentocomplessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integrantialtrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti,rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità socialee dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e dilavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv.273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).Quanto al secondo requisito, siè chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetticondannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione aiquali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazionecritica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola,Rv.269195);considerato altresì che alla luce del nuovo regime giuridico introdotto dalla cd. riformaCartabia, i benefici penitenziari per reati ostativi di "prima fascia" possono essere concessi aidetenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: i) dimostrinol'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguentialla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alleghino elementi specifici,diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è statocommesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e dialtra informazione disponibile; iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessatoa favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale èchiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliateinformazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) alperdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale incui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizioneall'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o diprevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse incorso di detenzione. Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del Pubblico ministero presso il giudiceche ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agliartt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del Pubblico ministero preso il Tribunale delcapoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzionedell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali epatrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività dimisure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleofamiliare o delle persone comunque a lui collegate.In definitiva, com'è stato recentemente chiarito, «In tema di concessione del permessopremio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, lecondizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che noncollaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistentia seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato,la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delleobbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna ol'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per ilgiudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla,accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legaledell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione alpercorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione)» (Sez. 5, n. 33693 del28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01. In motivazione, la Corte ha però affermato che, inossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, nonpuò disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dalcondannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato allaconcessione del beneficio);ritenuto che, nel caso in scrutinio, il Tribunale di sorveglianza ha ben spiegato, conargomenti di assoluta solidità, le ragioni che sorreggono in prino luogo il giudizio di mancatoriscontro di elementi pregnanti, capaci di attestare la recisione dei collegamenti con ilcontesto mafioso-criminale di appartenenza. A tal fine è dirimente il richiamo agli esiti,insoddisfacenti sul punto, dell'osservazione scientifica della personalità, svolta nell'istituto dipena, e segnatamente la circostanza che il condannato – secondo la descrizione fattanedagli organi del trattamento – pur avendo osservato un formalmente contegno adesivo, haassunto un atteggiamento di minimizzazione della propria condotta criminale. Sicché, non èmanifestamente illogica la deduzione del Tribunale secondo cui il condannato hascarsamente riflettuto sul proprio passato deviante e che era necessaria la prosecuzionedell'osservazione intramuraria. Pertinente si reputa, al riguardo, il richiamo al consolidato econdiviso principio interpretativo secondo cui, per la verifica dell'assenza di pericolositàsociale, deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di unarivisitazione critica del precedente comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016,dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv.239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020,Meneghetti, non mass.). rilevato che le censure sviluppate sul punto dal ricorrente sconfinano ampiamente nelmerito, assumendo un carattere contro-valutativo, palesemente estraneo all'ambito delsindacato consentito alla Corte di legittimità; considerato, sotto altro concorrente profilo, che appare ineccepibile il convincimento delTribunale di sorveglianza, secondo cui il novero dei comportamenti riparatori esigibili dalcondannato – stanti le sue condizioni economiche – andasse ben oltre i due pagamenti infavore di Libera, per un totale di 130,00 euro. Questa Corte ha, invero, statuito che «ilcondannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con lagiustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis,comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazionicivili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assolutaimpossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata perottenere il risarcimento del danno» (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 –01; Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 – 01);rilevato che ciò non è avvenuto nel caso che ci occupa il condannato non ha dedottol'assoluta impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, ma si è limitato a documentare iversamenti in favore di Libera;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]