CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 18110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 24156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi il primo personalmente e la seconda dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1157/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 1157 del 2019 del Tribunale di Messina, esponendo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto una opposizione a un precetto rigettata dal Giudice di Pace con pronuncia confermata dal suddetto Tribunale, che, però, aveva illegittimamente compensato le spese di lite; resiste con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in tale qualità, ha depositato altresì memoria; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato violando il principio di soccombenza che, nel caso, era stata integrale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali al di fuori dei presupposti legali; con il terzo motivo si prospetta l'omissione di motivazione, sussistente solo in termini apparenti e radicalmente contraddittori, della decisione gravata; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; non è dato comprendere in alcun modo i fatti di causa, e dunque presupposti dalla statuizione sulle spese del relativo giudizio; è quindi palese la violazione dell'art 366, n. 3, cod. proc. civ., come pure eccepito ad opera della parte resistente; al riguardo non è sufficiente, logicamente, il rimando al diverso giudizio esitato nella pronuncia di Cass., n. 14739 del 2018, posto che il requisito di ammissibilità in parola dev'essere riferito al giudizio coinvolto e dev'essere rispettato da quanto riportato nell'atto di gravame, per il principio di specificità dell'impugnazione in scrutinio; la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di RG n 24156 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo idoneo la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito ancora spendibili (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, in cui si ribadisce la richiamata irrilevanza di rimandi ad atti esterni); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese della parte controricorrente liquidate in euro 1.800,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2022 Il Presidente (Dot,ssa Li ino) 0111POSITATO IN CANCEU_ERIA gegi. 6 61u,2,022 [OSCURATO:PERSONA].ribricelledlikerio L