CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11377-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dei rispettivi 2022 legali ra ppresentanti pro tempore, tutti 695 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 - ricorrenti - Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L'ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2015 R.G.N. 3220/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2015, n. 772/2015, ha rigettato l’impugnazione proposta dal MIUR, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 2. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 Muci ad ottenere, con decorrenza 30 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le graduatorie 2009/2011 e 2011/2014 - curate dall’USR Lombardia, Ufficio XXI ambito territoriale di Varese - lo spostamento del punteggio aggiuntivo relativo all’abilitazione per la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella [OSCURATO:PERSONA] (SSIS) dalla graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A043 alla classe di concorso A050, condannando l’Ufficio scolastico provinciale di Varese a dare esecuzione alla suddetta statuizione, ed il MIUR al pagamento delle spese di giudizio. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il divieto di spostamento da una classe di concorso ad un’altra del punteggio aggiuntivo per più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS - imposto dall’art. 3 del D.M. n. 42 del 2009, e prima ancora, dal decreto del Direttore generale del MIUR del 31 marzo 2005 - punteggio che, secondo il DM n. 42 del 2009, spettava a scelta dell’interessato per una sola delle abilitazioni conseguite. Pertanto, illegittimamente non era stato concesso al ricorrente, che nel 2009 aveva presentato una F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 nuova domanda per l’ammissione alla graduatoria - Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 di attribuire il suddetto punteggio aggiuntivo non [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] più all’ insegnamento di cui al codice A043, indicato all’atto del precedente iscrizione, ma a quelli di cui al codice A050, in quanto tale divieto, non previsto in alcun modo dal legislatore, non poteva essere introdotto da una norma di rango secondario. 3. La Corte d’Appello ha disatteso quanto prospettato dall’appellante e cioè che il divieto di spostamento dei punteggi aggiuntivi, già valutati, in una classe di concorso, ad altra classe di concorso cui l’insegnante è ugualmente abilitato, di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 42 del 2009, trovasse la propria ragione nella trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, operata dalla legge n. 296 del 2006, a mezzo della quale il legislatore avrebbe inteso cristallizzare, all’atto dell’entrata in vigore della medesima legge, le posizioni degli iscritti secondo i punteggi acquisiti in forza della precedente regolamentazione. Ha affermato il giudice di secondo grado che ciò non trovava fondamento nella normativa primaria, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 atteso che il comma 605 dell’art. 1 della legge n. Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 296 del 2006, pur stabilendo la trasformazione [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento, ne ha ribadito la possibilità di aggiornamento periodico ai sensi del comma 607 dell’art.1 della medesima legge, in relazione all’art. 410 del d.lgs. n. 297 del 1994. Poiché è possibile l’aggiornamento delle graduatorie, è possibile, all’atto della conferma o del rinnovo della domanda di iscrizione, chiedere che i punteggi aggiuntivi, già pacificamente attribuiti, siano valorizzati, con immutato valore, ai sensi dell’art. 1, comma 607 della legge n. 296 del 2006, in una classe di insegnamento diversa da quella indicata in precedenza. Ricorda, inoltre, la deroga di cui all’art. 5-bis della legge n. 169 del 2008, con la quale è possibile inserire ulteriori categorie di docenti nelle medesime graduatorie. Inoltre la previsione del D.M. 42 del 2009 produrrebbe effetti discriminatori fra vecchi e nuovi iscritti consentendo a questi ultimi di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 prevalere rispetto a quei docenti che pur in Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 possesso degli stesi titoli e con maggiore [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anzianità di iscrizione si troverebbero in una posizione deteriore in ragione della scelta iniziale che si ritiene irretrattabile. La Corte d’Appello ha pertanto dichiarato la illegittimità in parte qua dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 42 del 2009, disapplicando lo stesso e la illegittimità del comportamento dell’Amministrazione che, dandoci esecuzione, non aveva consentito al lavoratore lo spostamento in altra classe di concorso del punteggio derivante dall’abilitazione. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di ricorso. 5. Resiste il lavoratore con controricorso. 6. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 7. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 l’intervento del Procuratore Generale e dei Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 difensori delle parti, non avendo nessuno degli [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134 del 2009, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] MIUR che la norma del D.M. n. 42 del 2009, disapplicata dai giudici di merito, è stata elevata a rango di norma primaria dall’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134 del 25 settembre 2009, che recita “Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art.1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma605, lettera c) della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 Numero sezionale 695/2022 prestati in relazione ad una o più specifiche Numero di raccolta generale 11378/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] graduatorie”. La disposizione del D.M., pertanto, non poteva essere disapplicata. La medesima previsione era pienamente rispondente al principio di ragionevolezza atteso che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, soddisfava l’esigenza di cristallizzare la posizione dei docenti nelle graduatorie permanenti in vista del loro esaurimento. Nè la stessa dava luogo a discriminazione. 2. Il motivo non è fondato 2.1. L’art. 3, comma 2, del D.M. 42 dell’8 aprile 2009 dopo aver previsto: “Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale (…) il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) (…)”, ha stabilito: “Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 abilitazioni conseguite e certificate, a scelta Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 dell’interessato”. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tale ultima previsione viene in rilievo nella fattispecie in esame atteso che, come si legge nella sentenza di appello, il lavoratore aveva chiesto di spostare il punteggio aggiuntivo per più abilitazioni conseguito con un unico corso SISS dalla classe di concorso A043 a classe A050. 2.2. La Corte d’Appello ha dunque disapplicato l’art. 3 nella parte in cui non consentiva, al momento della reiscrizione, lo spostamento ad un’altra classe di concorso del punteggio aggiuntivo per più abilitazioni conseguito con un unico corso SSIS. 2. 3. Il MIUR richiama l’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134 del 25 settembre 2009, che recita “Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 modificare la scelta già precedentemente effettuata [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie”. La difesa dello Stato ha prospettato la sovrapposizione di tale norma con quella del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 oggetto di disapplicazione, di talchè ne costituirebbe la base normativa impeditiva della disapplicazione medesima. 2.4. Tale prospettazione non può essere condivisa e va disattesa, poichè il riferimento ai servizi prestati delimita l’ambito di applicazione della norma escludendo dalla stessa il punteggio attribuito per l’attività formativa abilitativa, che è sì equiparata a servizio specifico, in ordine al quantum del punteggio – 24 punti per il biennio - ma non è sovrapponibile all’effettiva prestazione di servizio di insegnamento. 2.5. Occorre ricordare che l’articolo 4,comma 2,della legge 19 novembre 1990, n.341, prevedeva che l’esame finale sostenuto al termine dei corsi SSIS aveva valore di esame di Stato e abilitava F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 all’insegnamento per le aree disciplinari cui si Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 riferiscono i relativi diplomi di laurea. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] L’art. 8 del D.M. n. 268 del 2001, veniva poi a disciplinare, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell’art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (30 punti) al candidato abilitato presso le SSIS. Tale punteggio compensava il mancato o ridotto conseguimento dei punti da servizio effettivo (12 punti per ogni anno d'insegnamento), nel periodo di durata legale del corso SSIS. Si tratta, pertanto, di un punteggio attribuito all’esito di un percorso formativo abilitativo, le cui caratteristiche giustificano l’attribuzione dello stesso. In tal senso si può ricordare come la Corte costituzionale (sentenza n. 191 del 1991) ha affermato che i corsi organizzati nelle Università per il rilascio del “diploma di specializzazione” previsti dall’ 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 erano interamente radicati nell’ordinamento dell’istruzione universitaria. 2.6. Il decreto-legge 97 del 2004, all’art. 1, comma 1-bis, terzo periodo, nello stabilire il F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 reinserimento nelle graduatorie provinciali ad Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 esaurimento a domanda, prevedeva “(…) il recupero [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. Nell’esaminare la persistente vigenza dell’art. 1, comma 1-bis, in relazione della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, questa Corte, con la sentenza n. 28250 del 2017 (cui adde, ex aliis, Cass., n. 10221 del 2020), ha affermato il seguente principio di diritto: “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 occasione delle precedenti operazioni di Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 aggiornamento, della domanda di permanenza”. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] talchè va escluso che la trasformazione delle graduatorie abbia inteso cristallizzare le stesse. 2.7. La disposizione primaria richiamata dal MIUR, in quanto fa specifico riferimento al punteggio per i servizi prestati, non può intendersi riferita anche al diverso punteggio attribuito in ragione del percorso formativo SISS. È significativa in tal senso la Tabella allegata al dl n. 97 del 2004, e richiamata nell’art.1, laddove la lettera A contempla il punteggio per l’abilitazione conseguita presso le Scuole SIS a seguito di un corso di durata biennale, mentre la lettera B stabilisce i punteggi per il “Servizio di insegnamento o di educatore”, così distinguendo i diversi percorsi professionali. Né può farsene applicazione analogica o estensiva, atteso il carattere eccezionale della norma che è derogatoria rispetto a quanto stabilito dal d.l. n. 97 del 2004, suscettibile in quanto tale solo di stretta interpretazione (cfr., Cass., n. 30490 del 2021, n. 4657 del 2018). 2.8. Rispetto al punteggio S.S.I.S. relativo ad un’unica abilitazione per più classi di concorso, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 che qui viene in rilievo, opera il principio che Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 lo stesso spetta per una sola abilitazione a scelta [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’interessato, di talchè detto punteggio recuperato, come nel caso di specie, al momento della reiscrizione, poteva essere spostato, qualora non ancora consumato – circostanza nella specie non dedotta dal MIUR - atteso che la valorizzazione dello stesso, comunque unica, è rimessa alla scelta dell’insegnate. Ed infatti ai sensi del punto A4 della suddetta Tabella “nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato”. 2.9. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello, ha disapplicato l’art. 3, comma 2, del D.M. 42 del 2009, in quanto lo stesso, nel prevedere “Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato”, contrasta con il combinato disposto degli artt. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994; 1, commi 605 e 607 della legge n. 296 del 2006; 1, commi 1 e 1-bis e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 allegata Tabella, punto A4, del d.l. n. 97 del Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 11378/2022 2004. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tali disposizioni, nel prevedere la reiscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e nel determinare il punteggio per l’abilitazione conseguita presso le Scuole SIS a seguito del corso biennale, rimettono all’interessato l’imputazione dello stesso, qualora conseguito con un’unica abilitazione per più classi di concorso, anche mediante spostamento da una classe di concorso ad un’altra in sede di reiscrizione, fermo restando la valorizzazione per una sola volta dello stesso. 3. Il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. L’obbligo di versare - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11377/2016 Numero sezionale 695/2022 normativa della loro qualità soggettiva, dal Numero di raccolta generale 11378/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 1778 del 2016). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :