CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 39594/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GRADI Mariamelia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CORTI Giacomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'01/11[1973 • GOSI Caterina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, previa correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, indicando ai punti Al e A3 la somma di euro 526.711,43 in luogo di 550.068, 94 e ai punti B1 e B3, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 310.185,00 in luogo di 1.037.722,85. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 09/04/2021 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame cautelare, accoglieva l'appello proposto dal PM avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 25/08/2020 di rigetto della richiesta di sequestro preventivo in funzione della confisca diretta e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori e soci di varie società, in relazione ai reati di cui agli artt. 11 comma 1, d.lgs. 10/03/2000 n.74 e 648 ter.1 cod. pen., disponendo, con riferimento ad entrambi i reati, il sequestro a fini di confisca, diretta e per equivalente, nella misura indicata e nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, specificate. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia e con un unico atto gli indagati, eccependo la violazione di legge circa il riscontro dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 1) e per le tre ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi 5), 6) e 7), evidenziando altresì alcuni errori materiali nella quantificazione degli importi, con richiesta di correzione. 3. Con dichiarazione del 14/10/2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi, allegando le procure speciali rilasciate da ciascuno degli indagati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. d) cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che può contenersi nella misura di C 1.000,00 ciascuno - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2 omenico G