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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10372/2024

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n.

R.G. 13620/2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATI avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 12756/2023, pubblicata in data 11.5.2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che l’ordinanza indicata in epigrafe con cui, disponendo la correzion e della pronuncia di questa Corte n. 9794/2022, era stata disposta la distrazione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], non conterrebbe la Oggetto: errore materiale distrazione delle spese anche a favore del ricorrente,che ne aveva fatto istanza anche ai sensi dell’art. 287 c.p.c.; - che effettivamente tale dichiarazione di distrazion e era presente in atti e che l’ordinanza ex art. 287 c.p.c. non ha corretto sul punto l’ordinanza n. 9794/2022 , nonostante la richiesta dell’interessato; P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, nel senso che, ove nel dispositivo è scritto: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, deve leggersi ed intendersi: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. R.G. 13620/2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATI avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 12756/2023, pubblicata in data 11.5.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che l’ordinanza indicata in epigrafe con cui, disponendo la correzion e della pronuncia di questa Corte n. 9794/2022, era stata disposta la distrazione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], non conterrebbe la Oggetto: errore materiale distrazione delle spese anche a favore del ricorrente,che ne aveva fatto istanza anche ai sensi dell’art. 287 c.p.c.; - che effettivamente tale dichiarazione di distrazion e era presente in atti e che l’ordinanza ex art. 287 c.p.c. non ha corretto sul punto l’ordinanza n. 9794/2022 , nonostante la richiesta dell’interessato; P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, nel senso che, ove nel dispositivo è scritto: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, deve leggersi ed intendersi: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio
Sentenza Cassazione n. 10372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris