CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. R.G. 13620/2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATI avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 12756/2023, pubblicata in data 11.5.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che l’ordinanza indicata in epigrafe con cui, disponendo la correzion e della pronuncia di questa Corte n. 9794/2022, era stata disposta la distrazione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], non conterrebbe la Oggetto: errore materiale distrazione delle spese anche a favore del ricorrente,che ne aveva fatto istanza anche ai sensi dell’art. 287 c.p.c.; - che effettivamente tale dichiarazione di distrazion e era presente in atti e che l’ordinanza ex art. 287 c.p.c. non ha corretto sul punto l’ordinanza n. 9794/2022 , nonostante la richiesta dell’interessato; P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, nel senso che, ove nel dispositivo è scritto: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, deve leggersi ed intendersi: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio