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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35962/2023

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pore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 17/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 163/2019 pubblicata il 25 gennaio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 marzo 2017 il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione la somma di 11.668,43 euro, oltre accessori, a titolo di corrispettivo di forniture di serramenti industriali effettuate in suo favore dalla società in bonis - un tempo denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-, quali risultanti dalle fatture allegate a corredo della domanda monitoria.

Il giudice piemontese riteneva dimostrata l’esistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ma non anche quella del controcredito eccepito in compensazione dall’opponente, inerente ad attività di montaggio di serramenti.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino, che con sentenza n. 163/2019 del 25 gennaio 2019 respingeva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Contro quest’ultima sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con i quali vengono denunciati: 1)la violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 1657 c.c. con riferimento alla prova del credito eccepito in compensazione; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; 3)l’omesso esame di un fatto storico decisivo, rappresentato dalle prestazioni rese dalla ricorrente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., cliente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., quali indicate nelle fatture emesse da quest’ultima e acquisite agli atti di causa. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione è rimasto intimato.

Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], investito del relativo potere in virtù di procura speciale ad hoc, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La dichiarazione deve ritenersi validamente resa, atteso che, a norma dell’art. 390, comma 2, c.p.c., la formalità della congiunta sottoscrizione dell’atto di rinuncia ad opera della parte e del suo avvocato non è necessaria nell’ipotesi in cui il difensore sia munito di procura speciale a tale effetto, essendo in questo caso sufficiente la sua sola firma (cfr. Cass. n. 901/2015).

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nei confronti del quale l’impugnazione era stata proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 17/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 163/2019 pubblicata il 25 gennaio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 marzo 2017 il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione la somma di 11.668,43 euro, oltre accessori, a titolo di corrispettivo di forniture di serramenti industriali effettuate in suo favore dalla società in bonis - un tempo denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-, quali risultanti dalle fatture allegate a corredo della domanda monitoria. Il giudice piemontese riteneva dimostrata l’esistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ma non anche quella del controcredito eccepito in compensazione dall’opponente, inerente ad attività di montaggio di serramenti. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino, che con sentenza n. 163/2019 del 25 gennaio 2019 respingeva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Contro quest’ultima sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con i quali vengono denunciati: 1)la violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 1657 c.c. con riferimento alla prova del credito eccepito in compensazione; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; 3)l’omesso esame di un fatto storico decisivo, rappresentato dalle prestazioni rese dalla ricorrente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., cliente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., quali indicate nelle fatture emesse da quest’ultima e acquisite agli atti di causa. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione è rimasto intimato. Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], investito del relativo potere in virtù di procura speciale ad hoc, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La dichiarazione deve ritenersi validamente resa, atteso che, a norma dell’art. 390, comma 2, c.p.c., la formalità della congiunta sottoscrizione dell’atto di rinuncia ad opera della parte e del suo avvocato non è necessaria nell’ipotesi in cui il difensore sia munito di procura speciale a tale effetto, essendo in questo caso sufficiente la sua sola firma (cfr. Cass. n. 901/2015). Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nei confronti del quale l’impugnazione era stata proposta. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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