CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 45778/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 9/06/2020- dep. 24/06/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRESCIA in data 14/11/2019 aveva condannato LUBINE [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di rapina impropria, riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 116 cod. pen., equivalente alla aggravante e alla recidiva contestate, commesso a PALAZZOLO sull'OGLIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Su impugnazione del PROCURATORE GENERALE, la CORTE territoriale disponeva la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato, confermando per il resto. La condotta a lui contestata era consistita nell'avere, in concorso con coimputato non ricorrente, dapprima sottratto dagli scaffali del supermercato IperSimply articoli di profumeria del valore di quasi 4.000 euro, poi usato violenza contro il personale addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale al fine di assicurarsi il possesso della refurtiva e la fuga. 2. LUBINE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione illogica quanto alla compartecipazione nella rapina. Premesso che egli era giunto al parcheggio del supermercato a bordo di una vettura differente rispetto a quella del presunto complice BURLUI Danut, sottolinea che mancano agli atti le immagini della videosorveglianza relativa proprio al parcheggio, sì che la ricostruzione operata dal Collegio di appello in merito a quanto ivi avvenuto era priva di adeguato supporto, e che dalle dichiarazioni dei testimoni non si evincerebbe quale contributo egli avrebbe fornito alla consumazione della rapina. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile, perché l'unico motivo proposto punta a una rivalutazione in fatto della vicenda. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. 4. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità sulle testimonianze dei due addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale teatro della rapina, da cui emerge che LUBINE aveva avuto in essa un ruolo attivo e diretto - sì che per il Giudice di appello non si spiega l'applicazione dell'art. 116 cod. pen. operata in primo grado -, poiché era stato lui a sottrarre il notevole quantitativo di profumi dagli scaffali, a metterli nel carrello e poi a consegnarli al complice, che li aveva riposti in un borsone e si era allontanato. Non vi è quindi alcun vizio logico nella motivazione tale da meritare censura, né incongruità o contraddizioni sono evidenziate nel ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] riali nrn [OSCURATO:PERSONA]