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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 05644/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, la spregiudicatezza mostrata in occasione della condotta delittuosa ed il tentativo fallito di crearsi un alibi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, la spregiudicatezza mostrata in occasione della condotta delittuosa ed il tentativo fallito di crearsi un alibi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 05644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris