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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 1966

Cassazione n. 24968/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1966 avverso l’ordinanza del 03/02/2025del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanzacon cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delpubblico ufficio di Direttore dei Servizi amministrativi per un periodo di dodici mesi,in relazione ai reati di cui agli art t . 110, 353 cod. pen. ( capi B e C).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e d ifetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullitàsollevata dalla difesa.

A fronte della contestazione di aver alterato due gare mediante spedizione di inviti a ditte rivelatesi inesistenti, cessate e comunque non raggiunte da alcuna sollecitazione,la difesa aveva prodotto, in sede di interrogatorio preventivo , le PECinviate alle ditte invitate alla gara e le ricevute di consegna, che attestavano l'effettivo pervenimento delle stesse, nonché le visure camerali , dalle quali si evinceva che si trattava di ditte operanti nel settore di riferimento .

L'omessa valutazione di tale documentazione da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata fatta valere come nullità dell'ordinanza per violazione dell'art . 292 comma2, lett. c - b i s e comma 2 - ter , m a su tale rilievo il T ribunale per il riesame avrebbe omesso ogni valutazione, supplendo , del tutto illegittimamente , alla carenza del provvedimento genetico.

La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria e illogica sia in ordine all’effettiva spedizione e ricezione degli invitisia in riferimento a l presunto accordo intervenuto con i coimputatiper alterare le gare.

Viene, inoltre, contestata la sussistenza del dolo , la cui unica prova consisterebbe in una presunta amicizia conil vincitor e delle gar e . 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all ’ eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art.292, comma 3 - bis , cod. proc. pen.,in relazione all'art. 291 , comma 1 - octies cod. proc. pen. per mancata allegazione,in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali relativ i alle attività di intercettazione telefonica ai sensi dell'art.291 cod. pro c. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primomotivo di ricorso è infondato.

2. La dedotta nullità dell’ordinanza genetica, per violazione dell'art . 292 comma2, lett. c-bis e comma 2 - ter , cod. proc. pen. è insussistente.

L’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa[..] ; il successivo comma2-ter prevede che l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio Ciò significa che il provvedimento genetico deve essere corredato da una motivazione che dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, anche al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato.

Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente respin to l’eccezione di nullità, riproposta in questa sede, rilevando che la difesa risulta va essersi confrontata solo parzialmente con le argomentazioni nell'ordinanza genetica, in cui si rilevavache la condotta fraudolenta contestata non consistevanella mancata spedizione degli invitie che, anzi, presupponeva un'apparenza di spedizione che, nei fatti, come confermato anche dalla documentazione versata in atti dalla stessa difesa.

3. La censura relativa aldifetto di motivazione in ordine al contributo fornito dal ricorrente all’alterazione delle gare è inammissibile , perché presuppone una diversa lettura del materiale probatorio, preclusain sede di legittimità.

Il Tribunale, con motivazione lineare e non illogica, ha ritenuto sussistere gravi indizi in ordine all'accordo per alterare le gare, in quanto dal materiale istruttorio emerge che gli invitisono stati spediti - con e - mail priva di oggetto e di riferimento allagara, recante una serie confusa di allegati di diverso formato - a ditte cessate o, comunque, di fatto non raggiunte dagli stessi ( cfr. ad esempio sommarie informazioni del le gale rappresentante di una delle società apparentemente invitate, [OSCURATO:PERSONA]),in modo da garantire l’aggiudicazione all’unica ditta offerente, con l’ulteriore facilitazione di non farle carico del la fornitura degli allestimenti del locale con arredie apparecchiature – prevista dal capitolato-, fornitura già realizzata da altra ditta grazie all’improprio utilizzo, da parte del ricorrente e del correo, della somma stanziata per l'acquisto di presidi per il contenimento del rischio epidemiologico.

L’elemento soggettivo, secondo l’ordinanza impugnata, emerge sia dalle modalità condotta, che rendono evidente l’esistenza di un accordo volto a pilotare la gara in favore dell’unico partecipante, sia dall’univoco contenuto d elle conversazioni intercettate(cfr. pag. 2-3 ordinanza impugnata ).

Tale motivazione, ancorata alle emergenze istruttorie, coerente e non illogica, sfugge al sindacato di legittimità.

4. Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa al profilo cautelare,sul quale la motivazione dell’ordinanza impugnata non è né carente né illogicae si sottraealle generiche censure dedotte con il ricorso.

5. Il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell’ordinanza genetica per la mancata allegazione , in vista dell'interrogatorio preventivo , dei verbali relativi alle attività di intercettazione telefonica,è infondato.

L’art. 292 cod. proc. pen.,al comma 3-bis, introdotto con l. n. 114/2024 (in vigore dal 25/08/2024), prevede che l 'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septiese 1-octies del medesimo articolo .L’art. 291, comma 1 - octies , cod. proc. pen. stabilisce: L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati”; il precedente comma 1 prevede che il pubblico ministero, con la richiesta di misura cautelare presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate Nei verbali è riportato il «contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini»(art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), cui l’art. 291, comma 1, deve intendersi riferito.

Da ciò consegue che i l deposito del verbale (ossia dell’atto) è equipollente alla trascrizione del suo integrale contenuto, giacché la norma intende garantire la conoscenza del contenuto del verbale e non la mera disponibilità dello stesso.

Del resto, nell’interpretazione sistematica di tali norme,occorre considerare che i verbali ex art. 268, comma 1, cod. proc. pen., una volta trasmessi al pubblico ministero, sono da questodepositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. (art. 268, comma 4, cod. proc. pen.), archivio cui il difensore ha facoltà di accedere per ascoltare le conversazioni r egistrate (art. 269, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.).

La tutela del diritto di difesa, cioè, è comunque pienamente garantita dall’ascolto, diretto, delle conversazioni ritenute rilevanti nonché dal deposito degli stessi nell’archivio informatico.

Da ciò consegue che correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica dedotta dalla difesa, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla base degli atti allegati alla richiesta di misura, e segnatamente dell’annotazione di polizia giudiziaria in cui era integralmente riportato il contenuto dei verbali delle intercettazioni rilevanti.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1966 avverso l’ordinanza del 03/02/2025del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanzacon cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delpubblico ufficio di Direttore dei Servizi amministrativi per un periodo di dodici mesi,in relazione ai reati di cui agli art t . 110, 353 cod. pen. ( capi B e C). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e d ifetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullitàsollevata dalla difesa. A fronte della contestazione di aver alterato due gare mediante spedizione di inviti a ditte rivelatesi inesistenti, cessate e comunque non raggiunte da alcuna sollecitazione,la difesa aveva prodotto, in sede di interrogatorio preventivo , le PECinviate alle ditte invitate alla gara e le ricevute di consegna, che attestavano l'effettivo pervenimento delle stesse, nonché le visure camerali , dalle quali si evinceva che si trattava di ditte operanti nel settore di riferimento . L'omessa valutazione di tale documentazione da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata fatta valere come nullità dell'ordinanza per violazione dell'art . 292 comma2, lett. c - b i s e comma 2 - ter , m a su tale rilievo il T ribunale per il riesame avrebbe omesso ogni valutazione, supplendo , del tutto illegittimamente , alla carenza del provvedimento genetico. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria e illogica sia in ordine all’effettiva spedizione e ricezione degli invitisia in riferimento a l presunto accordo intervenuto con i coimputatiper alterare le gare. Viene, inoltre, contestata la sussistenza del dolo , la cui unica prova consisterebbe in una presunta amicizia conil vincitor e delle gar e . 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all ’ eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art.292, comma 3 - bis , cod. proc. pen.,in relazione all'art. 291 , comma 1 - octies cod. proc. pen. per mancata allegazione,in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali relativ i alle attività di intercettazione telefonica ai sensi dell'art.291 cod. pro c. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo di ricorso è infondato. 2. La dedotta nullità dell’ordinanza genetica, per violazione dell'art . 292 comma2, lett. c-bis e comma 2 - ter , cod. proc. pen. è insussistente. L’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa[..] ; il successivo comma2-ter prevede che l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio Ciò significa che il provvedimento genetico deve essere corredato da una motivazione che dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, anche al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente respin to l’eccezione di nullità, riproposta in questa sede, rilevando che la difesa risulta va essersi confrontata solo parzialmente con le argomentazioni nell'ordinanza genetica, in cui si rilevavache la condotta fraudolenta contestata non consistevanella mancata spedizione degli invitie che, anzi, presupponeva un'apparenza di spedizione che, nei fatti, come confermato anche dalla documentazione versata in atti dalla stessa difesa. 3. La censura relativa aldifetto di motivazione in ordine al contributo fornito dal ricorrente all’alterazione delle gare è inammissibile , perché presuppone una diversa lettura del materiale probatorio, preclusain sede di legittimità. Il Tribunale, con motivazione lineare e non illogica, ha ritenuto sussistere gravi indizi in ordine all'accordo per alterare le gare, in quanto dal materiale istruttorio emerge che gli invitisono stati spediti - con e - mail priva di oggetto e di riferimento allagara, recante una serie confusa di allegati di diverso formato - a ditte cessate o, comunque, di fatto non raggiunte dagli stessi ( cfr. ad esempio sommarie informazioni del le gale rappresentante di una delle società apparentemente invitate, [OSCURATO:PERSONA]),in modo da garantire l’aggiudicazione all’unica ditta offerente, con l’ulteriore facilitazione di non farle carico del la fornitura degli allestimenti del locale con arredie apparecchiature – prevista dal capitolato-, fornitura già realizzata da altra ditta grazie all’improprio utilizzo, da parte del ricorrente e del correo, della somma stanziata per l'acquisto di presidi per il contenimento del rischio epidemiologico. L’elemento soggettivo, secondo l’ordinanza impugnata, emerge sia dalle modalità condotta, che rendono evidente l’esistenza di un accordo volto a pilotare la gara in favore dell’unico partecipante, sia dall’univoco contenuto d elle conversazioni intercettate(cfr. pag. 2-3 ordinanza impugnata ). Tale motivazione, ancorata alle emergenze istruttorie, coerente e non illogica, sfugge al sindacato di legittimità. 4. Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa al profilo cautelare,sul quale la motivazione dell’ordinanza impugnata non è né carente né illogicae si sottraealle generiche censure dedotte con il ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell’ordinanza genetica per la mancata allegazione , in vista dell'interrogatorio preventivo , dei verbali relativi alle attività di intercettazione telefonica,è infondato. L’art. 292 cod. proc. pen.,al comma 3-bis, introdotto con l. n. 114/2024 (in vigore dal 25/08/2024), prevede che l 'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septiese 1-octies del medesimo articolo .L’art. 291, comma 1 - octies , cod. proc. pen. stabilisce: L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati”; il precedente comma 1 prevede che il pubblico ministero, con la richiesta di misura cautelare presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate Nei verbali è riportato il «contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini»(art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), cui l’art. 291, comma 1, deve intendersi riferito. Da ciò consegue che i l deposito del verbale (ossia dell’atto) è equipollente alla trascrizione del suo integrale contenuto, giacché la norma intende garantire la conoscenza del contenuto del verbale e non la mera disponibilità dello stesso. Del resto, nell’interpretazione sistematica di tali norme,occorre considerare che i verbali ex art. 268, comma 1, cod. proc. pen., una volta trasmessi al pubblico ministero, sono da questodepositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. (art. 268, comma 4, cod. proc. pen.), archivio cui il difensore ha facoltà di accedere per ascoltare le conversazioni r egistrate (art. 269, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.). La tutela del diritto di difesa, cioè, è comunque pienamente garantita dall’ascolto, diretto, delle conversazioni ritenute rilevanti nonché dal deposito degli stessi nell’archivio informatico. Da ciò consegue che correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica dedotta dalla difesa, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla base degli atti allegati alla richiesta di misura, e segnatamente dell’annotazione di polizia giudiziaria in cui era integralmente riportato il contenuto dei verbali delle intercettazioni rilevanti. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condann
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