CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 28420/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04[2022; avverso la ordinanza del 30/03/2022 del Tribunale della libertà di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 il Tribunale di Venezia, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio (come desunto anche dalle dichiarazioni di un acquirente) in un borsone collocato nel garage della sua abitazione 160 grammi di nnarjuana e 3546 grammi di hashish, nonché 102 grammi di marijuana rinvenuti dentro una casa da lui frequentata e sequestrati assieme a una bilancia, un grinder e una macchina per confezionare sottovuoto. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge nel ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e l'attualità delle esigenze cautelari in considerazione della assenza di una attività lavorativa e dell'avere agito violando le restrizioni imposte a causa della pandemia da covid-19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta in modo meramente assertivo e generico la mancanza di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza mentre deve registrarsi che il Tribunale ha analizzato la rilevante connessione fra le specifiche indicazioni fornite da un acquirente dell'hashish detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e quanto poi rinvenuto presso la sua abitazione e in altra dimora da lui usata. Per quanto riguarda le esigenze cautelari e la loro attualità Il Tribunale ha evidenziato l'assenza di collaborazione da parte dell'indagato - rilevando che egli ha ammesso le sue responsabilità soltanto quando erano stati acquisiti gli elementi di valutazione e che in occasione dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere - e ha non irragionevolmente considerato che, nonostante l'incensuratezza e l'assenza di procedimento pendenti a suo carico, la mancanza di una attività lavorativa e la già manifestata capacità di approvvigionarsi di una consistente quantità di sostanza stupefacenti fanno ritenere che, se non sottoposto a restrizione, egli possa continuare a rifornirsi di droga e a spacciarla, ma in questa prospettiva ha considerato che la presenza di un contesto familiare in grado di controllarlo rende la misura degli arresti domiciliari sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Cod. pro