CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41700/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, riduceva a un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 349, commi 1 e 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un motivo, con cui lamenta il vizio di motivazione in relazione sia alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, non essendo stato appurato né che lo Spina fosse al corrente della prosecuzione dei lavori, né la volontarietà della condotta, con conseguente applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 350 cod. pen., sia al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste Santinello, che avrebbe potuto riferire in ordine all'effettività della convivenza dei due imputati nel periodo in cui sarebbero stati ultimati i lavori. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce censure di contenuto pressoché identico a quelle del coimputato, con la precisazione che la ricorrente nemmeno fu nominata custode dell'immobile. 3. I ricorsi, esaminabili congiuntamente essendo sovrapponibili, ono inammissibili, perché ripropongono censure di contenuto fattuale che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta e con la quale i ricorrenti omettono di rapportarsi criticamente. 4. Come concordemente accertato dai giudici di merito, in data 11 febbraio 2013, nel corso di un sopralluogo presso l'abitazione dei coniugi Spina-Selleri, gli operanti accertarono la realizzazione di opere edilizie abusive, consistite nella chiusura di un portico e nella costruzione di un ulteriore vano con apertura di una finestra; quello stesso giorno il manufatto fu sottoposto a sequestro penale it con apposizione dei sigilli e nomina dello Spina quale custode. In data 20 maggio 2013, in occasione di un nuovo sopralluogo, si accertò la prosecuzione dei lavori con violazione dei sigilli, risultando il manufatto totalmente rifinito, con intonacatura e arredo dell'interno. Orbene, nel confermare la valutazione espressa dal Tribunale, la Corte di merito, ritenendo la completezza della piattaforma probatoria, ha ravvisato la penale responsabilità degli imputati, desunta dal fatto: che entrambi i ricorrenti utilizzassero il manufatto come abitazione, di cui erano comproprietari; che gli imputati erano legati da rapporto di coniugio; che la Spina era presente sul posto e aveva manifestato al teste Ascione l'intenzione di proseguire i lavori, se non altro per ovviare alle infiltrazioni di acqua piovana dovute alla sospensione dei lavori medesimi. Si tratta di elementi ritenuti, in maniera non certo implausibile, chiaramente rivelatori del concorso di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto, che smentiscono la prospettazione difensiva, qui nuovamente acriticamente riproposta, secondo cui nel periodo del sequestro i due non erano conviventi. 5. Essendo I ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/20