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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11839/2026

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to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 654/2021 depositata il 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

TF503AF04998/2017, relativo all’anno d’imposta 2011,Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026emesso nei confronti della società Ortofrutticola 2000 [OSCURATO:PERSONA] r.l., a seguito delle risultanze del p.v.c. redatto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2015.

L’Ufficio contestava, sulla base dellemovimentazioni bancarie e delle irregolarità contabili riscontrate, unmaggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, nonché l’omessaregistrazione di operazioni attive ai fini IVA, quantificando recuperi perimporti rilevanti (ricavi non dichiarati per euro 8.175.766,06 e redditod’impresa determinato induttivamente in euro 323.697,00).Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, eccependo, tra gli altri profili, l’inesistenza dellanotifica dell’atto impositivo, l’erronea imputazione a sé – quale personafisica – delle violazioni che il p.v.c. attribuiva alla sola società, la violazionedell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e la decadenza dell’azione accertatrice persuperamento dei termini.La CTP di Napoli (sent. n. 16295/2018) accoglieva il ricorso, ritenendofondata la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva.

IlCollegio osservava che il p.v.c. indicava come autore delle violazioni fiscalila società; che l’accertamento aveva ad oggetto un maggior redditoriconducibile all’ente, dotato di autonoma personalità giuridica; e che nonrisultavano elementi atti a dimostrare la percezione di utili extracontabilida parte di [OSCURATO:PERSONA], né che i (maggiori) ricavi accertati fossero entratinella sua disponibilità personale.

La CTP escludeva, dunque, la possibilitàdi imputare automaticamente alla persona fisica le conseguenzedell’accertamento societario, richiamando il principio – sancito dall’art. 7del d.l. 269/2003 – della riferibilità esclusiva alla persona giuridica dellesanzioni amministrative tributarie.

Riteneva assorbita la questione delladecadenza.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,deducendo che la CTP non avrebbe valutato adeguatamente gli elementiindiziari (risultanze del p.v.c., movimentazioni sui contiNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’amministratore, rapporti con altre società del gruppo) dai qualisarebbe emerso un ruolo determinante di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazionicontestate alla società, tale da giustificare l’imputazione delle violazioni alrappresentante legale, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 472/1997.L’Ufficio insisteva altresì sulla legittimità del raddoppio dei termini.Si costituiva il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.La CTR Campania (sent. n. 654/15/2021) rigettava il gravame,confermando integralmente la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza di una società di capitali, la responsabilità per gliilleciti tributari è imputabile esclusivamente alla persona giuridica, salvo ilcaso – non ricorrente nella specie – in cui l’amministratore abbia agito nelproprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo.

La CTRriteneva insussistenti elementi idonei a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fossebeneficiaria personale delle violazioni o che la società costituisse una fictiodestinata a occultare il vantaggio individuale dell’amministratore.Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione, articolato in quattro motivi.

Si costituiva AnnunziataAniello con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,deducendo il difetto di esposizione del thema decidendum e delle ragionigiustificative del decisum, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 111Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente, poichéespone chiaramente il thema decidendum e la ratio decidendi utilizzata dalgiudice regionale.

In particolare, la CTR, dopo avere riassunto la doglianzaNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’Ufficio, così individua il punto centrale della controversia: «La regolagenerale è quella secondo cui delle violazioni tributarie commesse dallasocietà risponde esclusivamente la persona giuridica e non le personefisiche che ricoprivano incarichi nella compagine societaria».[OSCURATO:PERSONA] regionale chiarisce dunque che l’oggettodell’impugnazione verte sull’imputabilità soggettiva delle sanzioniamministrative ed affronta tale questione mediante l’esplicito richiamodell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: «Èpacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che […] la deroga alprincipio della responsabilità personale dell’autore della violazione […] siapplica soltanto quando la persona fisica abbia agito nell’interesse ed avantaggio della persona giuridica».La sentenza riproduce poi il principio di diritto ritenuto dirimente,affermando che la responsabilità personale si configura solo quandol’amministratore abbia perseguito un proprio esclusivo interesse,utilizzando la società come schermo: «qualora risulti che il rappresentanteo l’amministratore […] abbia agito nel proprio esclusivo interesse,utilizzando l’ente quale schermo […] deve essere ripristinata la regolagenerale secondo cui la sanzione […] colpisce la persona fisica autricedell’illecito».Infine, la CTR applica tale principio al caso concreto, traendo da esso laconclusione decisoria: «nel caso di specie, non emerge […] chel’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non a vantaggio dellasocietà […] sicché deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Questi passaggi dimostrano che il giudice regionale: ha individuato laquestione giuridica rilevante (imputazione soggettiva delle sanzioni ex art.7 d.l. 269/2003); ha richiamato il precedente di legittimità ritenutoapplicabile; ha desunto da tale precedente la soluzione del caso concreto;ha ritenuto, conseguentemente, irrilevanti le censure dell’Ufficio circa ilruolo del contribuente nelle operazioni contestate, trattandosi di profili nonNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026idonei ad attribuire responsabilità personale secondo la disciplina ritenutaapplicabile.È dunque evidente che la CTR ha compiuto una scelta interpretativa netta,ritenendo assorbente la regola di diritto sull’imputazione delle sanzioni ereputando per questo superfluo addentrarsi nell’analisi degli elementiindiziari valorizzati dall’Ufficio.La motivazione della sentenza regionale – pur concisa – non è meramenteapparente, poiché consente di comprendere con chiarezza l’iter logico-argomentativo che ha condotto al rigetto dell’appello e soddisfa il “minimocostituzionale” richiesto da questa Corte.Questa Corte ha infatti affermato che: «[…] il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" […] individuabile nelle ipotesi […] di “mancanza dellamotivazione”, “motivazione apparente”, “manifesta ed irriducibilecontraddittorietà”, “motivazione perplessa o incomprensibile”», mentre, aldi fuori di tali casi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo ex art.360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo (Cass. nn.23940/2017; 22598/2018; 7090/2022).Nella specie, la soglia del “minimo costituzionale” non è infranta.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,lamentando una scorretta valutazione delle risultanze istruttorie, conparticolare riferimento al contenuto del p.v.c. e delle movimentazionibancarie riferibili al contribuente.Il secondo motivo è inammissibile.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 6 aprile 2018, n.8473).

La denuncia della violazione di tali norme processuali non puòNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, poiché essanon configura un vizio riconducibile all’art. 360, n. 4, c.p.c., ma semmaiavrebbe potuto, nei limiti oggi estremamente circoscritti, esseredenunciata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360,n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012 (Cass. 23940/2017 cit.).Il vizio è configurabile solo se il giudice di merito abbia affermato difondare la decisione su un elemento probatorio inesistente, ovvero abbiatravisato il contenuto oggettivo della prova in modo macroscopico, oancora quando abbia disatteso il valore legale della prova vincolata.

Nulladi ciò ricorre nel caso in esame.La CTR ha infatti chiarito il fondamento logico-giuridico della propriadecisione: ha premesso che l’Agenzia aveva censurato la sentenza diprimo grado per avere escluso la responsabilità personaledell’amministratore in applicazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003; ha quindiaffermato la regola generale secondo cui «delle violazioni tributariecommesse dalla società risponde esclusivamente la persona giuridica enon le persone fisiche che ricoprivano incarichi nella compaginesocietaria»; e ha richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte,secondo il quale la responsabilità personale dell’amministratore puòconfigurarsi solo quando egli abbia perseguito un proprio esclusivointeresse, utilizzando la società come schermo, mentre, diversamente,trova applicazione la disciplina dell’art. 7 del d.l. 269/2003.La CTR ha conseguentemente affermato che, nella specie, «non emerge[…] che l’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non avantaggio della società», sicché «deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Tale ragionamento rende evidente che la CTR non ha ignorato né travisatole risultanze istruttorie richiamate dall’Ufficio; ha piuttosto ritenuto cheesse fossero giuridicamente irrilevanti ai fini della decisione, in quanto –sulla base del principio di diritto applicato – la responsabilità personaleNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’amministratore non può configurarsi quando la violazione riguarda ilrapporto tributario proprio della società di capitali.Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,poiché il giudice regionale non ha affermato nulla di contrario alle prove enon ha attribuito valore legale ad elementi che ne erano privi; hasemplicemente ritenuto assorbenti le ragioni di diritto poste a fondamentodell’esclusione della responsabilità personale, e tale operazioneinterpretativa rientra pienamente nei poteri del giudice di merito.Né può sostenersi che la CTR abbia violato il principio di noncontestazione, il quale – sebbene operante anche nel processo tributario –deve essere coordinato con la specialità del relativo rito, nel senso che lamancata specifica presa di posizione dell’Ufficio non equivale adammissione dei fatti né restringe automaticamente il thema decidendum(Cass. 13 marzo 2019, n. 7127; Cass. 23 luglio 2019, n. 19806).

Inoltre,la non contestazione riguarda solo fatti storici e non si estende allevalutazioni o ricostruzioni desumibili dai documenti, né può riferirsi alleconclusioni interpretative tratte dall’esame degli stessi (Cass. 5 marzo2020, n. 6172; Cass. 15 novembre 2021, n. 35037; Cass. 21 dicembre2017, n. 30744; Cass. 21 giugno 2016, n. 12748).In definitiva, la censura dell’Agenzia, lungi dall’individuare un effettivovizio processuale, si risolve nella richiesta di una diversa lettura delleprove e nello scrutinio del merito della valutazione compiuta dal giudiceregionale, attività preclusa in sede di legittimità.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti, individuati negli indizi gravi, precisi e concordanti che, secondol’Amministrazione, avrebbero dimostrato la cointeressenza dell’Annunziatanelle operazioni di evasione fiscali contestate alla società.Il terzo motivo è inammissibile.Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo la giurisprudenza consolidata, il vizio contemplato dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. – nella formulazione introdotta dall’art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012 – concerneesclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che siastato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimentodegli stringenti oneri di allegazione fissati da Cass., Sez.

U., n. 8053 del 7aprile 2014.

Tali oneri, nel caso di specie, risultano del tutto inosservati.In primo luogo, l’Agenzia non individua alcun fatto storico – in sensoproprio – il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR; essa si limita,infatti, a richiamare plurimi elementi indiziari tratti dal processo verbale diconstatazione, senza indicare né il “dato testuale o extratestuale” da cuiemergerebbe il fatto decisivo, né “come e quando” esso sarebbe statooggetto di discussione tra le parti, come richiesto dagli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez.

U., n.8053/2014 cit.).Il motivo, inoltre, traligna dal recinto del vizio denunciato e tende, nellasostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia.

Lacensura, infatti, non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo,ma sostiene che la CTR non avrebbe attribuito adeguato peso allerisultanze istruttorie valorizzate dall’Ufficio, prospettando così una diversaricostruzione valutativa del materiale probatorio.Ciò è inammissibile, poiché – come affermato dalle Sezioni Unite – “ilmancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art.360, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico da essi rappresentato sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez.

U., n.8053/2014; Cass., Sez.

U., n. 19881/2014).Nel caso di specie, il fatto storico rilevante – ossia la riconducibilità omeno delle sanzioni alla persona fisica dell’amministratore – è statoesaminato dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che «nel caso diNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026specie, non emerge né dalla motivazione dell’avviso di accertamento, nédagli atti del processo che l’[OSCURATO:PERSONA] [...] avesse agito a vantaggioproprio e non a vantaggio della società», sicché «deve farsi applicazionedell’art. 7 citato».La CTR ha dunque ritenuto giuridicamente irrilevanti gli elementirichiamati dall’Ufficio, poiché – in base all’art. 7 del d.l. 269/2003 eall’orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamenterichiamato dalla stessa Commissione regionale – la responsabilitàpersonale dell’amministratore può configurarsi solo quando egli abbiaperseguito un proprio esclusivo interesse, utilizzando la società comeschermo; evenienza che la CTR ha escluso con motivazione puntuale.Ne deriva che non vi è alcun omesso esame di fatti storici decisivi, ma solouna diversa qualificazione giuridica della fattispecie, insindacabile in sededi legittimità.Le doglianze dell’Agenzia, oltre a non individuare alcun fatto storicodecisivo, finiscono dunque per investire “il complessivo governo delmateriale istruttorio”, mirando a ottenere una revisionedell’apprezzamento del merito – operazione del tutto preclusa in questasede (Cass. n. 24035/2018; Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 11511/2014;Cass. n. 91/2014; Cass., Sez.

U., n. 24148/2013).È principio costante che «è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza dimotivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., Sez.

U.,n. 34476/2019; conf.

Cass., Sez.

U., n. 16303/2018).In definitiva, il terzo motivo è inammissibile perché: non individua alcunfatto storico, decisivo e discusso, secondo i requisiti posti da Cass., Sez.U., n. 8053/2014; non argomenta sulla sua decisività; sollecita unarivalutazione delle risultanze istruttorie, estranea al perimetro del vizio dilegittimità.Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 d.l.269/2003, 2 d.lgs. 472/1997, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTRerroneamente negato la possibilità di imputare alla persona fisica leviolazioni tributarie commesse tramite lo schermo societario, nonostantele risultanze del p.v.c. dalle quali emergerebbe la natura strumentaledell’ente e l’interesse proprio perseguito dal contribuente.Il quarto motivo è infondato.La censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

LaCTR ha infatti fondato la propria decisione sull’applicazione del principio –espressamente richiamato – secondo cui «delle violazioni tributariecommesse dalla società risponde esclusivamente la persona giuridica enon le persone fisiche che ricoprivano incarichi nella compaginesocietaria», e ha precisato che la deroga al principio di responsabilitàpersonale opera solo quando l’amministratore abbia perseguito un proprioesclusivo interesse, utilizzando la società come schermo, richiamando ilprincipio: «qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore […]abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente […] qualeschermo […] deve essere ripristinata la regola generale secondo cui lasanzione […] colpisce la persona fisica autrice dell’illecito».Applicando tale principio al caso concreto, la CTR ha concluso che «nonemerge né dalla motivazione dell’avviso di accertamento, né dagli atti delprocesso che l’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non avantaggio della società», sicché «deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Ne deriva che gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio erano comunquegiuridicamente irrilevanti ai fini dell’imputazione personale delle violazioni.Ciò posto, non ricorre alcuna violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Insede di legittimità è possibile censurare la violazione di tali norme soloquando ricorra il c.d. vizio di sussunzione, e cioè quando il giudice dimerito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indiziNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026raccolti, li ritenga poi inidonei a fornire la prova presuntiva, oppurequando – pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti– li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13febbraio 2020, n. 3541).

Tale evenienza, oltre a non essere stata dedotta,è del tutto estranea alla struttura argomentativa della sentenzaimpugnata, la quale non ha affatto proceduto ad una valutazione degliindizi secondo i parametri dell’art. 2729 c.c., ma ha ritenuto assorbente ilprofilo giuridico relativo all’imputazione soggettiva delle sanzioni.Né il motivo individua un errore nella corretta declinazione dei criteri digravità, precisione e concordanza.

La giurisprudenza di questa Corteinsegna che tali requisiti devono essere ricavati dal complesso degli indizivalutati globalmente e non atomisticamente, in un rapporto di vicendevolecompletamento (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27419; Cass. 12 aprile 2018,n. 9059; Cass. 16 maggio 2017, n. 12002).

Tuttavia, la scelta dei fattinoti, la valutazione della loro idoneità indiziaria e il giudizio logico checonduce dal fatto noto al fatto ignoto costituiscono attività riservata algiudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limitidel vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 17gennaio 2019, n. 1234; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216).La parte ricorrente, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione,contrappone alla motivazione della CTR una propria lettura degli elementiindiziari, nella prospettiva di ottenere una rivalutazione del merito, deltutto preclusa in sede di legittimità.

È pacifico, infatti, che la valutazionedelle prove, anche quando si tratti di presunzioni semplici, è attivitàriservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e cherimane estranea al sindacato di legittimità qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” formatosi sulle risultanze probatorie (Cass. 19luglio 2021, n. 20553).Parimenti estranea al mezzo prescelto è la doglianza che investa laricostruzione dei fatti o proponga una diversa interpretazione delleNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026risultanze istruttorie: quando il giudice di merito applichi i principi in temadi presunzioni e attribuisca determinata valenza a un elemento indiziario,la critica rivolta a contestare la plausibilità del ragionamento probatorionon configura violazione di legge, ma al più vizio di motivazione neiristretti limiti del “minimo costituzionale” (Cass. 27 agosto 2018, n.21223; Cass. 7 luglio 2016, n. 13922; Cass. 20 aprile 2017, n. 9952;Cass. 22 giugno 2016, n. 12884; Cass. 19 aprile 2021, n. 10253).

Ed èribadito che, in tema di presunzioni, la censura è ammissibile comeviolazione di legge solo quando investe la corretta applicazione dei criterinormativi e non la ricostruzione del fatto o la plausibilità del ragionamento(Cass. 30 giugno 2021, n. 18611).

Anche tale evenienza è del tuttoassente nella specie.Ne consegue che il quarto motivo non solo non coglie la reale ratiodecidendi della sentenza impugnata, ma tende incongruamente a ottenereuna nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede dilegittimità.

Esso deve pertanto essere rigettato.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenzaper omessa pronuncia in ordine alla questione pregiudiziale del difetto dilegittimazione passiva del contribuente, eccezione già sollevata in primogrado e riproposta in appello, ma rimasta assorbita senza adeguatamotivazione nella sentenza della CTR.Il motivo unico del ricorso incidentale resta assorbito.In ultima analisi, il ricorso principale va rigettato, quello incidentalerimane assorbito.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore diAnnunziata [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026euro 10.700, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 654/2021 depositata il 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. TF503AF04998/2017, relativo all’anno d’imposta 2011,Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026emesso nei confronti della società Ortofrutticola 2000 [OSCURATO:PERSONA] r.l., a seguito delle risultanze del p.v.c. redatto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2015. L’Ufficio contestava, sulla base dellemovimentazioni bancarie e delle irregolarità contabili riscontrate, unmaggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, nonché l’omessaregistrazione di operazioni attive ai fini IVA, quantificando recuperi perimporti rilevanti (ricavi non dichiarati per euro 8.175.766,06 e redditod’impresa determinato induttivamente in euro 323.697,00).Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, eccependo, tra gli altri profili, l’inesistenza dellanotifica dell’atto impositivo, l’erronea imputazione a sé – quale personafisica – delle violazioni che il p.v.c. attribuiva alla sola società, la violazionedell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e la decadenza dell’azione accertatrice persuperamento dei termini.La CTP di Napoli (sent. n. 16295/2018) accoglieva il ricorso, ritenendofondata la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva. IlCollegio osservava che il p.v.c. indicava come autore delle violazioni fiscalila società; che l’accertamento aveva ad oggetto un maggior redditoriconducibile all’ente, dotato di autonoma personalità giuridica; e che nonrisultavano elementi atti a dimostrare la percezione di utili extracontabilida parte di [OSCURATO:PERSONA], né che i (maggiori) ricavi accertati fossero entratinella sua disponibilità personale. La CTP escludeva, dunque, la possibilitàdi imputare automaticamente alla persona fisica le conseguenzedell’accertamento societario, richiamando il principio – sancito dall’art. 7del d.l. 269/2003 – della riferibilità esclusiva alla persona giuridica dellesanzioni amministrative tributarie. Riteneva assorbita la questione delladecadenza.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,deducendo che la CTP non avrebbe valutato adeguatamente gli elementiindiziari (risultanze del p.v.c., movimentazioni sui contiNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’amministratore, rapporti con altre società del gruppo) dai qualisarebbe emerso un ruolo determinante di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazionicontestate alla società, tale da giustificare l’imputazione delle violazioni alrappresentante legale, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 472/1997.L’Ufficio insisteva altresì sulla legittimità del raddoppio dei termini.Si costituiva il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.La CTR Campania (sent. n. 654/15/2021) rigettava il gravame,confermando integralmente la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza di una società di capitali, la responsabilità per gliilleciti tributari è imputabile esclusivamente alla persona giuridica, salvo ilcaso – non ricorrente nella specie – in cui l’amministratore abbia agito nelproprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo. La CTRriteneva insussistenti elementi idonei a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fossebeneficiaria personale delle violazioni o che la società costituisse una fictiodestinata a occultare il vantaggio individuale dell’amministratore.Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione, articolato in quattro motivi. Si costituiva AnnunziataAniello con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,deducendo il difetto di esposizione del thema decidendum e delle ragionigiustificative del decisum, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 111Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente, poichéespone chiaramente il thema decidendum e la ratio decidendi utilizzata dalgiudice regionale. In particolare, la CTR, dopo avere riassunto la doglianzaNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’Ufficio, così individua il punto centrale della controversia: «La regolagenerale è quella secondo cui delle violazioni tributarie commesse dallasocietà risponde esclusivamente la persona giuridica e non le personefisiche che ricoprivano incarichi nella compagine societaria».[OSCURATO:PERSONA] regionale chiarisce dunque che l’oggettodell’impugnazione verte sull’imputabilità soggettiva delle sanzioniamministrative ed affronta tale questione mediante l’esplicito richiamodell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: «Èpacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che […] la deroga alprincipio della responsabilità personale dell’autore della violazione […] siapplica soltanto quando la persona fisica abbia agito nell’interesse ed avantaggio della persona giuridica».La sentenza riproduce poi il principio di diritto ritenuto dirimente,affermando che la responsabilità personale si configura solo quandol’amministratore abbia perseguito un proprio esclusivo interesse,utilizzando la società come schermo: «qualora risulti che il rappresentanteo l’amministratore […] abbia agito nel proprio esclusivo interesse,utilizzando l’ente quale schermo […] deve essere ripristinata la regolagenerale secondo cui la sanzione […] colpisce la persona fisica autricedell’illecito».Infine, la CTR applica tale principio al caso concreto, traendo da esso laconclusione decisoria: «nel caso di specie, non emerge […] chel’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non a vantaggio dellasocietà […] sicché deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Questi passaggi dimostrano che il giudice regionale: ha individuato laquestione giuridica rilevante (imputazione soggettiva delle sanzioni ex art.7 d.l. 269/2003); ha richiamato il precedente di legittimità ritenutoapplicabile; ha desunto da tale precedente la soluzione del caso concreto;ha ritenuto, conseguentemente, irrilevanti le censure dell’Ufficio circa ilruolo del contribuente nelle operazioni contestate, trattandosi di profili nonNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026idonei ad attribuire responsabilità personale secondo la disciplina ritenutaapplicabile.È dunque evidente che la CTR ha compiuto una scelta interpretativa netta,ritenendo assorbente la regola di diritto sull’imputazione delle sanzioni ereputando per questo superfluo addentrarsi nell’analisi degli elementiindiziari valorizzati dall’Ufficio.La motivazione della sentenza regionale – pur concisa – non è meramenteapparente, poiché consente di comprendere con chiarezza l’iter logico-argomentativo che ha condotto al rigetto dell’appello e soddisfa il “minimocostituzionale” richiesto da questa Corte.Questa Corte ha infatti affermato che: «[…] il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" […] individuabile nelle ipotesi […] di “mancanza dellamotivazione”, “motivazione apparente”, “manifesta ed irriducibilecontraddittorietà”, “motivazione perplessa o incomprensibile”», mentre, aldi fuori di tali casi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo ex art.360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo (Cass. nn.23940/2017; 22598/2018; 7090/2022).Nella specie, la soglia del “minimo costituzionale” non è infranta.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,lamentando una scorretta valutazione delle risultanze istruttorie, conparticolare riferimento al contenuto del p.v.c. e delle movimentazionibancarie riferibili al contribuente.Il secondo motivo è inammissibile.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 6 aprile 2018, n.8473). La denuncia della violazione di tali norme processuali non puòNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, poiché essanon configura un vizio riconducibile all’art. 360, n. 4, c.p.c., ma semmaiavrebbe potuto, nei limiti oggi estremamente circoscritti, esseredenunciata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360,n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012 (Cass. 23940/2017 cit.).Il vizio è configurabile solo se il giudice di merito abbia affermato difondare la decisione su un elemento probatorio inesistente, ovvero abbiatravisato il contenuto oggettivo della prova in modo macroscopico, oancora quando abbia disatteso il valore legale della prova vincolata. Nulladi ciò ricorre nel caso in esame.La CTR ha infatti chiarito il fondamento logico-giuridico della propriadecisione: ha premesso che l’Agenzia aveva censurato la sentenza diprimo grado per avere escluso la responsabilità personaledell’amministratore in applicazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003; ha quindiaffermato la regola generale secondo cui «delle violazioni tributariecommesse dalla società risponde esclusivamente la persona giuridica enon le persone fisiche che ricoprivano incarichi nella compaginesocietaria»; e ha richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte,secondo il quale la responsabilità personale dell’amministratore puòconfigurarsi solo quando egli abbia perseguito un proprio esclusivointeresse, utilizzando la società come schermo, mentre, diversamente,trova applicazione la disciplina dell’art. 7 del d.l. 269/2003.La CTR ha conseguentemente affermato che, nella specie, «non emerge[…] che l’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non avantaggio della società», sicché «deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Tale ragionamento rende evidente che la CTR non ha ignorato né travisatole risultanze istruttorie richiamate dall’Ufficio; ha piuttosto ritenuto cheesse fossero giuridicamente irrilevanti ai fini della decisione, in quanto –sulla base del principio di diritto applicato – la responsabilità personaleNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’amministratore non può configurarsi quando la violazione riguarda ilrapporto tributario proprio della società di capitali.Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,poiché il giudice regionale non ha affermato nulla di contrario alle prove enon ha attribuito valore legale ad elementi che ne erano privi; hasemplicemente ritenuto assorbenti le ragioni di diritto poste a fondamentodell’esclusione della responsabilità personale, e tale operazioneinterpretativa rientra pienamente nei poteri del giudice di merito.Né può sostenersi che la CTR abbia violato il principio di noncontestazione, il quale – sebbene operante anche nel processo tributario –deve essere coordinato con la specialità del relativo rito, nel senso che lamancata specifica presa di posizione dell’Ufficio non equivale adammissione dei fatti né restringe automaticamente il thema decidendum(Cass. 13 marzo 2019, n. 7127; Cass. 23 luglio 2019, n. 19806). Inoltre,la non contestazione riguarda solo fatti storici e non si estende allevalutazioni o ricostruzioni desumibili dai documenti, né può riferirsi alleconclusioni interpretative tratte dall’esame degli stessi (Cass. 5 marzo2020, n. 6172; Cass. 15 novembre 2021, n. 35037; Cass. 21 dicembre2017, n. 30744; Cass. 21 giugno 2016, n. 12748).In definitiva, la censura dell’Agenzia, lungi dall’individuare un effettivovizio processuale, si risolve nella richiesta di una diversa lettura delleprove e nello scrutinio del merito della valutazione compiuta dal giudiceregionale, attività preclusa in sede di legittimità.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti, individuati negli indizi gravi, precisi e concordanti che, secondol’Amministrazione, avrebbero dimostrato la cointeressenza dell’Annunziatanelle operazioni di evasione fiscali contestate alla società.Il terzo motivo è inammissibile.Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo la giurisprudenza consolidata, il vizio contemplato dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. – nella formulazione introdotta dall’art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012 – concerneesclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che siastato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimentodegli stringenti oneri di allegazione fissati da Cass., Sez. U., n. 8053 del 7aprile 2014. Tali oneri, nel caso di specie, risultano del tutto inosservati.In primo luogo, l’Agenzia non individua alcun fatto storico – in sensoproprio – il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR; essa si limita,infatti, a richiamare plurimi elementi indiziari tratti dal processo verbale diconstatazione, senza indicare né il “dato testuale o extratestuale” da cuiemergerebbe il fatto decisivo, né “come e quando” esso sarebbe statooggetto di discussione tra le parti, come richiesto dagli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. U., n.8053/2014 cit.).Il motivo, inoltre, traligna dal recinto del vizio denunciato e tende, nellasostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia. Lacensura, infatti, non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo,ma sostiene che la CTR non avrebbe attribuito adeguato peso allerisultanze istruttorie valorizzate dall’Ufficio, prospettando così una diversaricostruzione valutativa del materiale probatorio.Ciò è inammissibile, poiché – come affermato dalle Sezioni Unite – “ilmancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art.360, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico da essi rappresentato sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U., n.8053/2014; Cass., Sez. U., n. 19881/2014).Nel caso di specie, il fatto storico rilevante – ossia la riconducibilità omeno delle sanzioni alla persona fisica dell’amministratore – è statoesaminato dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che «nel caso diNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026specie, non emerge né dalla motivazione dell’avviso di accertamento, nédagli atti del processo che l’[OSCURATO:PERSONA] [...] avesse agito a vantaggioproprio e non a vantaggio della società», sicché «deve farsi applicazionedell’art. 7 citato».La CTR ha dunque ritenuto giuridicamente irrilevanti gli elementirichiamati dall’Ufficio, poiché – in base all’art. 7 del d.l. 269/2003 eall’orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamenterichiamato dalla stessa Commissione regionale – la responsabilitàpersonale dell’amministratore può configurarsi solo quando egli abbiaperseguito un proprio esclusivo interesse, utilizzando la società comeschermo; evenienza che la CTR ha escluso con motivazione puntuale.Ne deriva che non vi è alcun omesso esame di fatti storici decisivi, ma solouna diversa qualificazione giuridica della fattispecie, insindacabile in sededi legittimità.Le doglianze dell’Agenzia, oltre a non individuare alcun fatto storicodecisivo, finiscono dunque per investire “il complessivo governo delmateriale istruttorio”, mirando a ottenere una revisionedell’apprezzamento del merito – operazione del tutto preclusa in questasede (Cass. n. 24035/2018; Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 11511/2014;Cass. n. 91/2014; Cass., Sez. U., n. 24148/2013).È principio costante che «è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza dimotivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., Sez. U.,n. 34476/2019; conf. Cass., Sez. U., n. 16303/2018).In definitiva, il terzo motivo è inammissibile perché: non individua alcunfatto storico, decisivo e discusso, secondo i requisiti posti da Cass., Sez.U., n. 8053/2014; non argomenta sulla sua decisività; sollecita unarivalutazione delle risultanze istruttorie, estranea al perimetro del vizio dilegittimità.Numero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 d.l.269/2003, 2 d.lgs. 472/1997, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTRerroneamente negato la possibilità di imputare alla persona fisica leviolazioni tributarie commesse tramite lo schermo societario, nonostantele risultanze del p.v.c. dalle quali emergerebbe la natura strumentaledell’ente e l’interesse proprio perseguito dal contribuente.Il quarto motivo è infondato.La censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. LaCTR ha infatti fondato la propria decisione sull’applicazione del principio –espressamente richiamato – secondo cui «delle violazioni tributariecommesse dalla società risponde esclusivamente la persona giuridica enon le persone fisiche che ricoprivano incarichi nella compaginesocietaria», e ha precisato che la deroga al principio di responsabilitàpersonale opera solo quando l’amministratore abbia perseguito un proprioesclusivo interesse, utilizzando la società come schermo, richiamando ilprincipio: «qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore […]abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente […] qualeschermo […] deve essere ripristinata la regola generale secondo cui lasanzione […] colpisce la persona fisica autrice dell’illecito».Applicando tale principio al caso concreto, la CTR ha concluso che «nonemerge né dalla motivazione dell’avviso di accertamento, né dagli atti delprocesso che l’[OSCURATO:PERSONA] […] avesse agito a vantaggio proprio e non avantaggio della società», sicché «deve farsi applicazione dell’art. 7 citato».Ne deriva che gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio erano comunquegiuridicamente irrilevanti ai fini dell’imputazione personale delle violazioni.Ciò posto, non ricorre alcuna violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Insede di legittimità è possibile censurare la violazione di tali norme soloquando ricorra il c.d. vizio di sussunzione, e cioè quando il giudice dimerito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indiziNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026raccolti, li ritenga poi inidonei a fornire la prova presuntiva, oppurequando – pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti– li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13febbraio 2020, n. 3541). Tale evenienza, oltre a non essere stata dedotta,è del tutto estranea alla struttura argomentativa della sentenzaimpugnata, la quale non ha affatto proceduto ad una valutazione degliindizi secondo i parametri dell’art. 2729 c.c., ma ha ritenuto assorbente ilprofilo giuridico relativo all’imputazione soggettiva delle sanzioni.Né il motivo individua un errore nella corretta declinazione dei criteri digravità, precisione e concordanza. La giurisprudenza di questa Corteinsegna che tali requisiti devono essere ricavati dal complesso degli indizivalutati globalmente e non atomisticamente, in un rapporto di vicendevolecompletamento (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27419; Cass. 12 aprile 2018,n. 9059; Cass. 16 maggio 2017, n. 12002). Tuttavia, la scelta dei fattinoti, la valutazione della loro idoneità indiziaria e il giudizio logico checonduce dal fatto noto al fatto ignoto costituiscono attività riservata algiudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limitidel vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 17gennaio 2019, n. 1234; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216).La parte ricorrente, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione,contrappone alla motivazione della CTR una propria lettura degli elementiindiziari, nella prospettiva di ottenere una rivalutazione del merito, deltutto preclusa in sede di legittimità. È pacifico, infatti, che la valutazionedelle prove, anche quando si tratti di presunzioni semplici, è attivitàriservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e cherimane estranea al sindacato di legittimità qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” formatosi sulle risultanze probatorie (Cass. 19luglio 2021, n. 20553).Parimenti estranea al mezzo prescelto è la doglianza che investa laricostruzione dei fatti o proponga una diversa interpretazione delleNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026risultanze istruttorie: quando il giudice di merito applichi i principi in temadi presunzioni e attribuisca determinata valenza a un elemento indiziario,la critica rivolta a contestare la plausibilità del ragionamento probatorionon configura violazione di legge, ma al più vizio di motivazione neiristretti limiti del “minimo costituzionale” (Cass. 27 agosto 2018, n.21223; Cass. 7 luglio 2016, n. 13922; Cass. 20 aprile 2017, n. 9952;Cass. 22 giugno 2016, n. 12884; Cass. 19 aprile 2021, n. 10253). Ed èribadito che, in tema di presunzioni, la censura è ammissibile comeviolazione di legge solo quando investe la corretta applicazione dei criterinormativi e non la ricostruzione del fatto o la plausibilità del ragionamento(Cass. 30 giugno 2021, n. 18611). Anche tale evenienza è del tuttoassente nella specie.Ne consegue che il quarto motivo non solo non coglie la reale ratiodecidendi della sentenza impugnata, ma tende incongruamente a ottenereuna nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede dilegittimità. Esso deve pertanto essere rigettato.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenzaper omessa pronuncia in ordine alla questione pregiudiziale del difetto dilegittimazione passiva del contribuente, eccezione già sollevata in primogrado e riproposta in appello, ma rimasta assorbita senza adeguatamotivazione nella sentenza della CTR.Il motivo unico del ricorso incidentale resta assorbito.In ultima analisi, il ricorso principale va rigettato, quello incidentalerimane assorbito. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore diAnnunziata [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 19972/2021Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 11839/2026Data pubblicazione 29/04/2026euro 10.700, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 11839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris