CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20502-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza dal Tribunale di Roma, con la quale è stata definita l’opposizione proposta da difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale ha riconosciuto che, nella specie, si trattava di causa di valore indeterminabile, tuttavia, in considerazione della “non particolare complessità dell’attività svolta”, si giustificava la liquidazione in base allo scaglione previsto per le cause di valore fra € 5.200 e € 26.000. Tale ratio decidendi è oggetto dei tre motivi di ricorso per cassazione proposto dal professionista, con i quali si denuncia che il tribunale ha operato la liquidazione al disotto dei minimi di tariffa, essendo incorso in errore nella determinazione dello scaglione, che avrebbe dovuto essere quello della causa di valore superiore a € 26.000,00 (primo motivo); avendo liquidato un importo che non teneva conto del pregio dell’opera e dei risultati conseguiti(secondo motivo). Il terzo motivo denuncia la decisione per motivazione apparente. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non ricorre l'ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo ai rilievi proposta dal ricorrente nella memoria, tenuto conto, inoltre,di precedenti di questa Corte non sempre univoci sulla specifica questione oggetto del ricorso. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda civile della