CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 47509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso in punto di responsabilità, per carenza di dolo, e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti perché svolti in fatto, quello sul dolo, e finalizzati, quello sulla recidiva, ad una rivalutazione del trattamento punitivo, che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato con argomentazioni che non denotano alcuna illogicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] latore [OSCURATO:PERSONA] e