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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26853/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto agli effetti civili udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 6/7/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CUNEO in data 4/2/2015, ha riconosciuto le circostanze generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna dello stesso e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis cod. pen. (entrambi) e due ipotesti di cui all'art. 483 cod. pen. (il solo Baldo).

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. /k

1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25, comma secondo e 117, comma 1 cost. anche con riferimento all'art. 7 cedu.

1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.640 bis cod. pen.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe illogica e contradditoria quanto alla ritenuta esistenza della consapevolezza da parte del Borda della condotta tenuta dal Baldo che, a sua insaputa, non aveva fatto pascolare gli animali così come era stato concordato.

Sotto tale profilo, pertanto, avendo il ricorrente fatto pieno affidamento sulla dichiarazione ricevuta non aveva evidentemente potuto commettere il reato.

Le dichiarazioni ammissive del Baldo, d'altro canto, non sarebbero state correttamente valutate in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di verificare l'attendibilità delle stesse e non sarebbe stato applicato l'art.192, comma 3 cod. proc. pen.

In ordine alla possibile consapevolezza del Borda, poi, non sarebbero state tenuta in alcuna considerazione le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che i fatti, considerato che l'ente pubblico ha ammesso il Borda all'erogazione dei contributi senza eseguire alcun controllo preventivo e funzionale, avrebbero dovuto essere qualificati, al più, ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen.

Nel caso di specie, infatti, l'erogazione sarebbe avvenuta in conseguenza della sola dichiarazione prodotta dal privato e difetterebbe il quid pluris, cioè gli artifici e i raggiri, richiesti per la consumazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. 1.1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla dichiarazione di pascolo del 5/10/2012 e alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la coscienza e volontà del Baldo di indurre in errore l'Arpea (l'ente pubblico preposto all'erogazione) sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria degli elementi emersi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, diversamente da come ritenuto, non aveva alcun interesse all'erogazione dei contributi e la mancata comunicazione al Borda di non avere poi portato gli animali al pascolo era dovuta al solo fatto che questo non sapeva che per tale attività il Borda avesse intenzione di richiedere l'erogazione dei contributi.

Sul punto, pertanto, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero credibili e sarebbero confermate dall'analisi obiettiva di tutti gli altri elementi

I. emersi e anche della dichiarazione, compilata da altra "mano", ed evidentemente sottoscritta in bianco. 1.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al n. 2) anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Rainieri e gli ulteriori elementi complessivamente emersi, così che la conclusione, fondata su di una valutazione parziale ed errata delle prove, sarebbe illogica e contraddittoria, sia con riferimento all'elemento psicologico che a quello materiale.

1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al n. 3) anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che anche in ordine alla conclusione circa la responsabilità per il reato di cui al capo 3) la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria.

Con specifico riferimento alla dichiarazione di pascolo del 5/10/2012, infatti, dal complesso dei documenti sarebbe emerso che l'atto, al più sottoscritto dal ricorrente, non era a questi attribuibile quanto al contenuto, ciò in quanto il modulo risulta completato da una grafia del tutto diversa.

1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il diniego dei benefici di legge al ricorrente sarebbe del tutto ingiustificato.

A fronte del comportamento tenuto e della mancanza di precedenti penali, infatti, il riferimento alla "spregiudicatezza", che peraltro contrasta con quanto emerso nel corso del processo, sarebbe inconferente.

2. In data 22 febbraio 2022 il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto che si proceda alla trattazione orale del ricorso.

3. In data 1° marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiamata la questione di legittimità costituzionale sollevata e la decisione della Corte cost. 140/2021, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. In data 10 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, nei quali sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, sono ammissibili e, pertanto, hanno determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase.Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Ormea dal mese di luglio al mese di novembre 2012 ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 25, comma secondo e 117, comma 1 cost. anche con riferimento all'art. 7 cedu. rilevando che la decisione della Corte territoriale in ordine alla eccepita prescrizione del reato sarebbe errata, ciò in quanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 D.L. 18/2020 (modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020 e convertito in legge 27/2020) sollevata dalla difesa non era manifestamente infondata e, d'altro canto, correttamente applicato l'art. 2 cod. pen., il termine di prescrizione non avrebbe dovuto essere sospeso per i 113 giorni complessivamente previsti dalla normativa c.d. covid così come ritenuto dal giudice d'appello facendo riferimento all'art. 83, comma 7 lett. g).

1.1.1. La questione relativa alla legittimità costituzionale della c.d. legislazione Covid con specifico riferimento all'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione ai processi pendenti è stata oggetto di due diverse pronunce della Corte costituzionale e di una delle Sezioni Unite di questa Corte.

In estrema sintesi e per quanto rileva per la decisione del presente ricorso.

Con la sentenza n. 278 del 2020, quella cui fa riferimento il ricorso come pendente all'atto della presentazione, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito all'applicabilità delle norme ai reati commessi prima del 9 marzo 2020 evidenziando che la sospensione della prescrizione disposta dai decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima.

Ad avviso della Corte, infatti, la cosiddetta "sospensione COVID", rientrando tra le cause generali di sospensione della prescrizione stabilite dall'articolo 159 del cod. pen. e, in specifico dal comma primo della stessa norma -che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimane sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge- non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Ragione questa per la quale il giudice delle leggi ha concluso che la normativa covid non viola il principio di cui all'art. 2 cod. pen. e che l'art. 83, commi 1, 2 e 4 si applica per un periodo massimo di 64 giorni a tutti i processi la cui udienza era fissata nel periodo 9 marzo - 12 maggio 2020 e per i quali l'udienza è stata rinviata.6r.

Con la successiva sentenza n. 140 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ulteriore e diversa sospensione prevista sempre dall'art. 83 ma dal comma 9, con riferimento al comma 7 lett g), cioè quella stabilita per i processi rinviati dai capi degli uffici per motivi organizzativi nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

In ordine a tale sospensione, pari a un massimo di 50 giorni, la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che la norma sia incostituzionale per violazione dell'art. 3 cost. in quanto il parametro per la decisione sul punto, lasciato nella sostanza alla valutazione del capo dell'ufficio, sarebbe indeterminato.

In ordine all'interpretazione della disciplina c.d. emergenziale, inoltre, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte che, tra l'altro, hanno ribadito che la sospensione della prescrizione si applica ai procedimenti "pendenti" alla data del 9 marzo 2020, con ciò intendendosi con riferimento al giudizio di legittimità quelli pervenuti in cancelleria a tale data.

1.1.2. A fronte di tale complessivo quadro la doglianza proposta con il ricorso, relativa a una questione pendente avanti la Corte costituzionale e comunque contente censure che son state oggetto di diverse pronunce da parte dello stesso giudice delle leggi come di questa Corte anche a Sezioni Unite, non può ritenersi manifestamente infondata e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Nel caso di specie, nel quale l'udienza di appello era fissata per il giorno 16 marzo 2022 ed è stata rinviata, prima, al 22 aprile 2020 e, poi, al 6 luglio 2020, infatti, pure calcolato il periodo di sospensione intercorrente tra il 16 marzo 1'11 maggio 2020, per un totale di 56 giorni, la prescrizione è definitivamente maturata il 23 luglio 2020 (data peraltro antecedente quella indicata dalla Corte territoriale considerando erroneamente la sospensione del termine per 113 giorni).

1.2. Negli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce, sotto vari profili, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze in ordine alla responsabilità, desaminarsi ai soli fini di cui all'art. 578 cod. proc pen. (cfr.

Corte cost. n. 182/2021), sono manifestamente infondate e quelle relative e alla qualificazione giuridica e alle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sono assorbite.

1.2.1. Le censure in merito all'affermazione di responsabilità, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la completezza e logicità della valutazione delle prove e della conseguente motivazione sul punto, non sono consentite e risultano in ogni caso manifestamente infondate.In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Sotto altro profilo, d'altro canto, la Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e alla Corte di cassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, analiticamente indicati nella sentenza di merito con i puntuali riferimenti agli elementi emersi (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

1.2.2. Le censure relative alla qualificazione giuridica, pure correttamente ritenuta dai giudici di merito con l'indicazione degli artifici e raggiri (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), e quelle afferenti il trattamento sanzionatorio, considerata l'estinzione del reato, sono assorbite.

2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

2.1. Il quarto motivo di ricorso non è a prima lettura manifestamente infondato e la sentenza, preso atto che nelle more è maturato il termine di prescrizione, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.

La motivazione della Corte territoriale in merito alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è carente.

A fronte della ritenuta condotta partecipativa tenuta dal ricorrente lungo tutto il processo e dell'assenza di precedenti penali, argomenti posti a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il riferimento alla sola "spregiudicatezza" risulta contraddittorio e apodittico ed è pertanto inidoneo a concludere in senso negativo il giudizio prognostico necessario per la valutazione in merito alla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, giudizio che in effetti nel caso di specie non risulta essere stato effettuato se non nei generici termini di "non minima" pericolosità sociale.

2.2. Le ulteriori doglianze relative all'affermazione di responsabilità, anche in questo caso da esaminarsi ai soli fini della responsabilità civile, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.

Come evidenziato al punto 1.2.1., infatti, la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito articolata e adeguata motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e in merito alla responsabilità di entrambi gli imputati.

Con specifico riferimento alla posizione del Baldo, d'altro canto, il giudice d'appello, a pagina 16, ha dato coerente conto delle prove acquisite e delle ragioni per le quali ha ritenuto che i dati oggettivi emersi dimostrassero la consapevolezza dello stesso e il contributo fornito per la commissione della truffa, ciò anche con riferimento al reato di cui all'art. 483 cod. pen. 3.

All'annullamento senza rinvio, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza e disposto per i soli effetti penali, segue la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto agli effetti civili udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 6/7/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CUNEO in data 4/2/2015, ha riconosciuto le circostanze generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna dello stesso e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis cod. pen. (entrambi) e due ipotesti di cui all'art. 483 cod. pen. (il solo Baldo). 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. /k 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25, comma secondo e 117, comma 1 cost. anche con riferimento all'art. 7 cedu. 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.640 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe illogica e contradditoria quanto alla ritenuta esistenza della consapevolezza da parte del Borda della condotta tenuta dal Baldo che, a sua insaputa, non aveva fatto pascolare gli animali così come era stato concordato. Sotto tale profilo, pertanto, avendo il ricorrente fatto pieno affidamento sulla dichiarazione ricevuta non aveva evidentemente potuto commettere il reato. Le dichiarazioni ammissive del Baldo, d'altro canto, non sarebbero state correttamente valutate in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di verificare l'attendibilità delle stesse e non sarebbe stato applicato l'art.192, comma 3 cod. proc. pen. In ordine alla possibile consapevolezza del Borda, poi, non sarebbero state tenuta in alcuna considerazione le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che i fatti, considerato che l'ente pubblico ha ammesso il Borda all'erogazione dei contributi senza eseguire alcun controllo preventivo e funzionale, avrebbero dovuto essere qualificati, al più, ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. Nel caso di specie, infatti, l'erogazione sarebbe avvenuta in conseguenza della sola dichiarazione prodotta dal privato e difetterebbe il quid pluris, cioè gli artifici e i raggiri, richiesti per la consumazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. 1.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla dichiarazione di pascolo del 5/10/2012 e alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la coscienza e volontà del Baldo di indurre in errore l'Arpea (l'ente pubblico preposto all'erogazione) sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria degli elementi emersi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, diversamente da come ritenuto, non aveva alcun interesse all'erogazione dei contributi e la mancata comunicazione al Borda di non avere poi portato gli animali al pascolo era dovuta al solo fatto che questo non sapeva che per tale attività il Borda avesse intenzione di richiedere l'erogazione dei contributi. Sul punto, pertanto, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero credibili e sarebbero confermate dall'analisi obiettiva di tutti gli altri elementi I. emersi e anche della dichiarazione, compilata da altra "mano", ed evidentemente sottoscritta in bianco. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al n. 2) anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Rainieri e gli ulteriori elementi complessivamente emersi, così che la conclusione, fondata su di una valutazione parziale ed errata delle prove, sarebbe illogica e contraddittoria, sia con riferimento all'elemento psicologico che a quello materiale. 1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al n. 3) anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che anche in ordine alla conclusione circa la responsabilità per il reato di cui al capo 3) la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria. Con specifico riferimento alla dichiarazione di pascolo del 5/10/2012, infatti, dal complesso dei documenti sarebbe emerso che l'atto, al più sottoscritto dal ricorrente, non era a questi attribuibile quanto al contenuto, ciò in quanto il modulo risulta completato da una grafia del tutto diversa. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il diniego dei benefici di legge al ricorrente sarebbe del tutto ingiustificato. A fronte del comportamento tenuto e della mancanza di precedenti penali, infatti, il riferimento alla "spregiudicatezza", che peraltro contrasta con quanto emerso nel corso del processo, sarebbe inconferente. 2. In data 22 febbraio 2022 il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto che si proceda alla trattazione orale del ricorso. 3. In data 1° marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiamata la questione di legittimità costituzionale sollevata e la decisione della Corte cost. 140/2021, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 10 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, nei quali sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, sono ammissibili e, pertanto, hanno determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase.Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Ormea dal mese di luglio al mese di novembre 2012 ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 25, comma secondo e 117, comma 1 cost. anche con riferimento all'art. 7 cedu. rilevando che la decisione della Corte territoriale in ordine alla eccepita prescrizione del reato sarebbe errata, ciò in quanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 D.L. 18/2020 (modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020 e convertito in legge 27/2020) sollevata dalla difesa non era manifestamente infondata e, d'altro canto, correttamente applicato l'art. 2 cod. pen., il termine di prescrizione non avrebbe dovuto essere sospeso per i 113 giorni complessivamente previsti dalla normativa c.d. covid così come ritenuto dal giudice d'appello facendo riferimento all'art. 83, comma 7 lett. g). 1.1.1. La questione relativa alla legittimità costituzionale della c.d. legislazione Covid con specifico riferimento all'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione ai processi pendenti è stata oggetto di due diverse pronunce della Corte costituzionale e di una delle Sezioni Unite di questa Corte. In estrema sintesi e per quanto rileva per la decisione del presente ricorso. Con la sentenza n. 278 del 2020, quella cui fa riferimento il ricorso come pendente all'atto della presentazione, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito all'applicabilità delle norme ai reati commessi prima del 9 marzo 2020 evidenziando che la sospensione della prescrizione disposta dai decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima. Ad avviso della Corte, infatti, la cosiddetta "sospensione COVID", rientrando tra le cause generali di sospensione della prescrizione stabilite dall'articolo 159 del cod. pen. e, in specifico dal comma primo della stessa norma -che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimane sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge- non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Ragione questa per la quale il giudice delle leggi ha concluso che la normativa covid non viola il principio di cui all'art. 2 cod. pen. e che l'art. 83, commi 1, 2 e 4 si applica per un periodo massimo di 64 giorni a tutti i processi la cui udienza era fissata nel periodo 9 marzo - 12 maggio 2020 e per i quali l'udienza è stata rinviata.6r. Con la successiva sentenza n. 140 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ulteriore e diversa sospensione prevista sempre dall'art. 83 ma dal comma 9, con riferimento al comma 7 lett g), cioè quella stabilita per i processi rinviati dai capi degli uffici per motivi organizzativi nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020. In ordine a tale sospensione, pari a un massimo di 50 giorni, la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che la norma sia incostituzionale per violazione dell'art. 3 cost. in quanto il parametro per la decisione sul punto, lasciato nella sostanza alla valutazione del capo dell'ufficio, sarebbe indeterminato. In ordine all'interpretazione della disciplina c.d. emergenziale, inoltre, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte che, tra l'altro, hanno ribadito che la sospensione della prescrizione si applica ai procedimenti "pendenti" alla data del 9 marzo 2020, con ciò intendendosi con riferimento al giudizio di legittimità quelli pervenuti in cancelleria a tale data. 1.1.2. A fronte di tale complessivo quadro la doglianza proposta con il ricorso, relativa a una questione pendente avanti la Corte costituzionale e comunque contente censure che son state oggetto di diverse pronunce da parte dello stesso giudice delle leggi come di questa Corte anche a Sezioni Unite, non può ritenersi manifestamente infondata e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Nel caso di specie, nel quale l'udienza di appello era fissata per il giorno 16 marzo 2022 ed è stata rinviata, prima, al 22 aprile 2020 e, poi, al 6 luglio 2020, infatti, pure calcolato il periodo di sospensione intercorrente tra il 16 marzo 1'11 maggio 2020, per un totale di 56 giorni, la prescrizione è definitivamente maturata il 23 luglio 2020 (data peraltro antecedente quella indicata dalla Corte territoriale considerando erroneamente la sospensione del termine per 113 giorni). 1.2. Negli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce, sotto vari profili, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze in ordine alla responsabilità, desaminarsi ai soli fini di cui all'art. 578 cod. proc pen. (cfr. Corte cost. n. 182/2021), sono manifestamente infondate e quelle relative e alla qualificazione giuridica e alle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sono assorbite. 1.2.1. Le censure in merito all'affermazione di responsabilità, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la completezza e logicità della valutazione delle prove e della conseguente motivazione sul punto, non sono consentite e risultano in ogni caso manifestamente infondate.In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Sotto altro profilo, d'altro canto, la Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e alla Corte di cassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, analiticamente indicati nella sentenza di merito con i puntuali riferimenti agli elementi emersi (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 1.2.2. Le censure relative alla qualificazione giuridica, pure correttamente ritenuta dai giudici di merito con l'indicazione degli artifici e raggiri (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), e quelle afferenti il trattamento sanzionatorio, considerata l'estinzione del reato, sono assorbite. 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.1. Il quarto motivo di ricorso non è a prima lettura manifestamente infondato e la sentenza, preso atto che nelle more è maturato il termine di prescrizione, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. La motivazione della Corte territoriale in merito alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è carente. A fronte della ritenuta condotta partecipativa tenuta dal ricorrente lungo tutto il processo e dell'assenza di precedenti penali, argomenti posti a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il riferimento alla sola "spregiudicatezza" risulta contraddittorio e apodittico ed è pertanto inidoneo a concludere in senso negativo il giudizio prognostico necessario per la valutazione in merito alla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, giudizio che in effetti nel caso di specie non risulta essere stato effettuato se non nei generici termini di "non minima" pericolosità sociale. 2.2. Le ulteriori doglianze relative all'affermazione di responsabilità, anche in questo caso da esaminarsi ai soli fini della responsabilità civile, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. Come evidenziato al punto 1.2.1., infatti, la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito articolata e adeguata motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e in merito alla responsabilità di entrambi gli imputati. Con specifico riferimento alla posizione del Baldo, d'altro canto, il giudice d'appello, a pagina 16, ha dato coerente conto delle prove acquisite e delle ragioni per le quali ha ritenuto che i dati oggettivi emersi dimostrassero la consapevolezza dello stesso e il contributo fornito per la commissione della truffa, ciò anche con riferimento al reato di cui all'art. 483 cod. pen. 3. All'annullamento senza rinvio, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza e disposto per i soli effetti penali, segue la conferma delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio l
Sentenza Cassazione n. 26853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris