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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20300/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Caltanisetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione pena residua da espiare indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la stessa Corte di appello; ritenuto che il ricorso si appalesa aspecifico e identicamente riproduttivo della medesima doglianza già vagliata e adeguatamente superata dal giudice dell'esecuzione che ha, invero, chiarito come - diversamente da quanto affermato nell'impugnazione - la Procura generale non abbia posto in esecuzione la pena derivante dal cumulo materiale delle sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato (queste ultime due già poste in continuazione con altra precedente condanna irrevocabile il 4 maggio 1991, la cui somma aritmetica ammonterebbe a sei anni e due mesi di reclusione), avendo invece provveduto ad aggiungere alla condanna a sedici anni di reclusione di cui alla sentenza sub 1) il solo aumento di complessivi quattro anni di reclusione in continuazione con quella stessa sentenza e - calcolata la pena complessiva risultante anche da altre condanne, detratti i benefici e il presofferto - è giunta ala individuazione della pena complessiva resdua nella misura di venti anni, otto mesi e ventidue giorni; rilevato che, a fronte di tale lineare motivazione, il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi l'esistenza di un errore sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Caltanisetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione pena residua da espiare indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la stessa Corte di appello; ritenuto che il ricorso si appalesa aspecifico e identicamente riproduttivo della medesima doglianza già vagliata e adeguatamente superata dal giudice dell'esecuzione che ha, invero, chiarito come - diversamente da quanto affermato nell'impugnazione - la Procura generale non abbia posto in esecuzione la pena derivante dal cumulo materiale delle sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato (queste ultime due già poste in continuazione con altra precedente condanna irrevocabile il 4 maggio 1991, la cui somma aritmetica ammonterebbe a sei anni e due mesi di reclusione), avendo invece provveduto ad aggiungere alla condanna a sedici anni di reclusione di cui alla sentenza sub 1) il solo aumento di complessivi quattro anni di reclusione in continuazione con quella stessa sentenza e - calcolata la pena complessiva risultante anche da altre condanne, detratti i benefici e il presofferto - è giunta ala individuazione della pena complessiva resdua nella misura di venti anni, otto mesi e ventidue giorni; rilevato che, a fronte di tale lineare motivazione, il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi l'esistenza di un errore sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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