CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 comma 2-ter, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone unicamente censure afferenti unicamente - al profilo della sospensione condizionale della pena, il cui diniego è tuttavia sorretto da adeguata motivazione in ordine all'impossibilità della formulazione della necessaria prognosi di non recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/