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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08343/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 333/2021pubblicata il 26/05/2021.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall’INPSnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2.

La controversia ha per oggetto la rideterminazione del trattamentopensionistico goduto da Cirillo a far tempo dal 01/04/2014 (categoria VO),per effetto del riconoscimento del diritto a conseguire il beneficioprevidenziale previsto dall’art.13 comma 8 della legge n.257/1992 giàaccertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.1050/2015, conparticolare riferimento alla determinazione del numero di contributisettimanali utili ai fini del calcolo delle due quote di pensione (A e B).3.

Il Tribunale di Nocera inferiore, dopo aver espletato una CTU conriferimento alla imputazione della rivalutazione contributiva alle duequote, accoglieva in parte qua le domande spiegate da Cirillo.4.

La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, harigettato le domande originariamente proposte da Cirillo, sul rilievo che ilricorrente non poteva giovarsi della maggiorazione contributiva previstadall’art.13 comma 8 della legge n.257/1992, perché non poteva esserericonosciuta a chi aveva già raggiunto il massimo di prestazioneconseguibile, ossia 2080 settimane di contribuzione.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso.

Le parti hannodepositato memorie illustrative.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/20261.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione mancante oapparente, in violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp.2.

Il motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata apagina quattro è incompleta con riferimento a taluni dati afferenti allequote A e B della pensione goduta da Cirillo.

Si tratta, con evidenza, di unmodello di motivazione in quella parte non compilato dalla corteterritoriale.

Deve però darsi conto del fatto che, nella parte restante, lacorte territoriale ha dato conto in modo puntuale delle ragioni delladecisione.

In particolare, nelle pagine da cinque a sette la corte giustificala sua decisione alla luce di una revisione critica delle conclusioni scritterassegnate dal CTU in primo grado, ed in particolare del superamento ─per mezzo della rideterminazione virtuale compiuta dal CTU ─ del limitedelle 2080 settimane contributive.3.

La piena intelligibilità della ratio decidendi risulta del resto dal secondomotivo di censura spiegato dalla parte ricorrente, fondato proprio sullaviolazione del limite delle 2080 settimane contributive posto a fondamentodella decisione impugnata.4.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.13 comma 8della legge n.257/1992, 47 comma 1 del d.l. n.269/2003 (convertito conmodificazioni nella legge n.326/2003), 3 comma 132 della legge n.350/2003, e del D.M. del 27/10/2004 attuativo dell’art.47 del d.l.n.269/2003, oltre che dell’art.2909 cod. civ.5.

Sulle questioni agitate nel motivo, vengono anzitutto in rilievo i principidi diritto già espressi da Cass. n. 31559/2025 in una vicendasovrapponibile, nei termini che seguono: «la giurisprudenza di questaSuprema Corte si è già espressa in ordine alla portata del giudicatoformatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizioneNumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026all’amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare.Questa Corte di legittimità (Cass. n. 528 del 2023; Cass. n. 30639 del2022; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo ilriconoscimento del diritto all’incremento dell’anzianità contributiva per ilperiodo di esposizione all’amianto, il giudicato formatosi sul relativobeneficio non contiene di per sé anche l’indicazione delle modalità con lequali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulodi altra gestione, può generare una diversa misura della pensione dianzianità.

In particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione noncomporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di unacontribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell’oggetto delcontendere; anche la condanna dell’Istituto ha un contenuto genericolimitato all’an, per cui l'accertamento del quantum rimane autonomorispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per ilgiudice del quantum, sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290del 2014; Cass. n. 19453 del 2008) (…) la Suprema Corte (Cass. n. 528del 2023) ha chiarito che risulta ininfluente la circostanza che i contributidi lavoro dipendente risultino incrementati – ovvero siano incrementabili -per effetto della rivalutazione prevista dall’art. 13, comma 8, della leggen. 257 del 1992, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennioall'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizioneassolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è,quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo diprestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) dicontribuzione.

L’assicurato, in pratica, non può, avvalendosi dellanormativa sull’esposizione ad amianto, ricercare il sistema di calcolo piùvantaggioso per sé e, dunque, chiedere di applicare il principio dellaneutralizzazione in modo da escludere i periodi contributivi degli anni2002, 2003 e 2004, per lui meno favorevoli, e da concentrare tutti iNumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026periodi ricollegati alla detta esposizione nella quota A, così riducendo alminimo la quota B. Infatti, il principio della c.d. neutralizzazione nonconsente di violare il limite della prestazione conseguibile sopra descritto edi sostituire la contribuzione di minor valore pensionabile con quellamaggiorata per l’esposizione all’amianto, atteso che consiste in un rimedioormai residuale, la cui applicazione richiederebbe, comunque, la ricorrenzadi presupposti estremamente specifici. (…) La giurisprudenza ha precisato(Cass. n. 30625 del 2024) che il diritto alla rivalutazione, ai finipensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, dicui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non spetta a chi,avendo già raggiunto l’anzianità contributiva massima nel regimepensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall’applicazionedel coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai finidell’anticipazione della pensione né dell’incremento della misura dellastessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023 e n.13870 del 2015).

In particolare, con la citata Cass. n. 528 del 2023, èstato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazionepensionistica, dovuta all’esposizione all’amianto non rende possibile lariliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore allimite di legge di quarant’anni di contribuzione massima utile.

Lamaggiorazione contributiva, che non comporta l’applicazione dimeccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipuafunzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale oparziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari acolmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massimaanzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l’ulterioreincremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolocon esclusione della contribuzione meno favorevole.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026L’assicurato, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell’incrementocontributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto soloper colmare eventuali scoperture e consentire il raggiungimento del tettomassimo delle 2080 settimane contributive, ma non per sostituire periodicontributivi meno favorevoli».6. [OSCURATO:PERSONA] rileva in primo luogo che, in termini generali, la corteterritoriale si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto cheil CTU ─ per mezzo della sua rideterminazione virtuale ─ avesse procedutoalla rivalutazione contributiva «come se il ricorrente fosse andato inpensione sino dal gennaio 1998, con raggiungimento a quell’epoca delle2080 settimane contributive in epoca antecedente a quella consideratadall’INPS ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).7.

Dalla relazione del CTU, come trascritta nel ricorso per cassazione,risulta che l’odierno ricorrente avesse già maturato il requisito di «oltre 40anni di contributi» a far tempo dal 1994 (pag.13 ricorso), ossia in dataantecedente a quella dell’accertamento del diritto alla rivalutazionecontributiva ex art.13 comma 8 della legge n.257/1992, compiuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015.8.

Per quanto concerne poi la pretesa di ottenere un miglioramento dellapensione in godimento per effetto della redistribuzione del montantecontributivo, rivalutato tra quota A e quota B, nel ricorso per cassazionenon viene prospettato in modo chiaro e preciso quale sarebbe il beneficioeventualmente conseguibile in forza della pretesa redistribuzione (dacompiersi nei limiti sopra chiariti); ossia, quale sarebbe l’aumento delrateo di pensione conseguibile per effetto dell’accoglimento delle tesi delricorrente.

Deve dunque ritenersi che, in parte qua, il motivo non siasorretto da un interesse (pretensivo) concreto ed attuale.9.

La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto cheregolano la materia controversa, e tanto basta per il rigetto della censura.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/202610.

Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att.cod. proc. civ.11.

Il motivo è fondato perché la corte territoriale ha condannato la partericorrente al pagamento delle spese dei due gradi di merito in violazionedella disposizione oggetto della censura, attesa la rituale formulazionedella dichiarazione prevista dall’art.152 disp. att. cod. proc. civ. sia incalce alle conclusioni del ricorso introduttivo che in calce alla comparsacostitutiva nel grado di appello.12.

I rilievi sopra svolti inducono il Collegio ad accogliere il terzo motivo diricorso, rigettati i primi due.

La sentenza impugnata deve essere cassatacon riferimento al motivo accolto, e la causa può essere decisa nel meritoex art.384 cod. proc. civ., dichiarando [OSCURATO:PERSONA] esente dalpagamento delle spese dei due gradi di merito ex art.152 disp. att. cod.proc. civ.13.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo lacausa nel merito dichiara [OSCURATO:PERSONA] esente dal pagamento dellespese dei due gradi di merito.

Compensa tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 333/2021pubblicata il 26/05/2021.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall’INPSnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto la rideterminazione del trattamentopensionistico goduto da Cirillo a far tempo dal 01/04/2014 (categoria VO),per effetto del riconoscimento del diritto a conseguire il beneficioprevidenziale previsto dall’art.13 comma 8 della legge n.257/1992 giàaccertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.1050/2015, conparticolare riferimento alla determinazione del numero di contributisettimanali utili ai fini del calcolo delle due quote di pensione (A e B).3. Il Tribunale di Nocera inferiore, dopo aver espletato una CTU conriferimento alla imputazione della rivalutazione contributiva alle duequote, accoglieva in parte qua le domande spiegate da Cirillo.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, harigettato le domande originariamente proposte da Cirillo, sul rilievo che ilricorrente non poteva giovarsi della maggiorazione contributiva previstadall’art.13 comma 8 della legge n.257/1992, perché non poteva esserericonosciuta a chi aveva già raggiunto il massimo di prestazioneconseguibile, ossia 2080 settimane di contribuzione.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/20261. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione mancante oapparente, in violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp.2. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata apagina quattro è incompleta con riferimento a taluni dati afferenti allequote A e B della pensione goduta da Cirillo. Si tratta, con evidenza, di unmodello di motivazione in quella parte non compilato dalla corteterritoriale. Deve però darsi conto del fatto che, nella parte restante, lacorte territoriale ha dato conto in modo puntuale delle ragioni delladecisione. In particolare, nelle pagine da cinque a sette la corte giustificala sua decisione alla luce di una revisione critica delle conclusioni scritterassegnate dal CTU in primo grado, ed in particolare del superamento ─per mezzo della rideterminazione virtuale compiuta dal CTU ─ del limitedelle 2080 settimane contributive.3. La piena intelligibilità della ratio decidendi risulta del resto dal secondomotivo di censura spiegato dalla parte ricorrente, fondato proprio sullaviolazione del limite delle 2080 settimane contributive posto a fondamentodella decisione impugnata.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.13 comma 8della legge n.257/1992, 47 comma 1 del d.l. n.269/2003 (convertito conmodificazioni nella legge n.326/2003), 3 comma 132 della legge n.350/2003, e del D.M. del 27/10/2004 attuativo dell’art.47 del d.l.n.269/2003, oltre che dell’art.2909 cod. civ.5. Sulle questioni agitate nel motivo, vengono anzitutto in rilievo i principidi diritto già espressi da Cass. n. 31559/2025 in una vicendasovrapponibile, nei termini che seguono: «la giurisprudenza di questaSuprema Corte si è già espressa in ordine alla portata del giudicatoformatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizioneNumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026all’amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare.Questa Corte di legittimità (Cass. n. 528 del 2023; Cass. n. 30639 del2022; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo ilriconoscimento del diritto all’incremento dell’anzianità contributiva per ilperiodo di esposizione all’amianto, il giudicato formatosi sul relativobeneficio non contiene di per sé anche l’indicazione delle modalità con lequali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulodi altra gestione, può generare una diversa misura della pensione dianzianità. In particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione noncomporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di unacontribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell’oggetto delcontendere; anche la condanna dell’Istituto ha un contenuto genericolimitato all’an, per cui l'accertamento del quantum rimane autonomorispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per ilgiudice del quantum, sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290del 2014; Cass. n. 19453 del 2008) (…) la Suprema Corte (Cass. n. 528del 2023) ha chiarito che risulta ininfluente la circostanza che i contributidi lavoro dipendente risultino incrementati – ovvero siano incrementabili -per effetto della rivalutazione prevista dall’art. 13, comma 8, della leggen. 257 del 1992, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennioall'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizioneassolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è,quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo diprestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) dicontribuzione. L’assicurato, in pratica, non può, avvalendosi dellanormativa sull’esposizione ad amianto, ricercare il sistema di calcolo piùvantaggioso per sé e, dunque, chiedere di applicare il principio dellaneutralizzazione in modo da escludere i periodi contributivi degli anni2002, 2003 e 2004, per lui meno favorevoli, e da concentrare tutti iNumero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026periodi ricollegati alla detta esposizione nella quota A, così riducendo alminimo la quota B. Infatti, il principio della c.d. neutralizzazione nonconsente di violare il limite della prestazione conseguibile sopra descritto edi sostituire la contribuzione di minor valore pensionabile con quellamaggiorata per l’esposizione all’amianto, atteso che consiste in un rimedioormai residuale, la cui applicazione richiederebbe, comunque, la ricorrenzadi presupposti estremamente specifici. (…) La giurisprudenza ha precisato(Cass. n. 30625 del 2024) che il diritto alla rivalutazione, ai finipensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, dicui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non spetta a chi,avendo già raggiunto l’anzianità contributiva massima nel regimepensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall’applicazionedel coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai finidell’anticipazione della pensione né dell’incremento della misura dellastessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023 e n.13870 del 2015). In particolare, con la citata Cass. n. 528 del 2023, èstato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazionepensionistica, dovuta all’esposizione all’amianto non rende possibile lariliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore allimite di legge di quarant’anni di contribuzione massima utile. Lamaggiorazione contributiva, che non comporta l’applicazione dimeccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipuafunzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale oparziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari acolmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massimaanzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l’ulterioreincremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolocon esclusione della contribuzione meno favorevole.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/2026L’assicurato, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell’incrementocontributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto soloper colmare eventuali scoperture e consentire il raggiungimento del tettomassimo delle 2080 settimane contributive, ma non per sostituire periodicontributivi meno favorevoli».6. [OSCURATO:PERSONA] rileva in primo luogo che, in termini generali, la corteterritoriale si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto cheil CTU ─ per mezzo della sua rideterminazione virtuale ─ avesse procedutoalla rivalutazione contributiva «come se il ricorrente fosse andato inpensione sino dal gennaio 1998, con raggiungimento a quell’epoca delle2080 settimane contributive in epoca antecedente a quella consideratadall’INPS ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).7. Dalla relazione del CTU, come trascritta nel ricorso per cassazione,risulta che l’odierno ricorrente avesse già maturato il requisito di «oltre 40anni di contributi» a far tempo dal 1994 (pag.13 ricorso), ossia in dataantecedente a quella dell’accertamento del diritto alla rivalutazionecontributiva ex art.13 comma 8 della legge n.257/1992, compiuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015.8. Per quanto concerne poi la pretesa di ottenere un miglioramento dellapensione in godimento per effetto della redistribuzione del montantecontributivo, rivalutato tra quota A e quota B, nel ricorso per cassazionenon viene prospettato in modo chiaro e preciso quale sarebbe il beneficioeventualmente conseguibile in forza della pretesa redistribuzione (dacompiersi nei limiti sopra chiariti); ossia, quale sarebbe l’aumento delrateo di pensione conseguibile per effetto dell’accoglimento delle tesi delricorrente. Deve dunque ritenersi che, in parte qua, il motivo non siasorretto da un interesse (pretensivo) concreto ed attuale.9. La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto cheregolano la materia controversa, e tanto basta per il rigetto della censura.Numero registro generale 30392/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 8343/2026Data pubblicazione 03/04/202610. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att.cod. proc. civ.11. Il motivo è fondato perché la corte territoriale ha condannato la partericorrente al pagamento delle spese dei due gradi di merito in violazionedella disposizione oggetto della censura, attesa la rituale formulazionedella dichiarazione prevista dall’art.152 disp. att. cod. proc. civ. sia incalce alle conclusioni del ricorso introduttivo che in calce alla comparsacostitutiva nel grado di appello.12. I rilievi sopra svolti inducono il Collegio ad accogliere il terzo motivo diricorso, rigettati i primi due. La sentenza impugnata deve essere cassatacon riferimento al motivo accolto, e la causa può essere decisa nel meritoex art.384 cod. proc. civ., dichiarando [OSCURATO:PERSONA] esente dalpagamento delle spese dei due gradi di merito ex art.152 disp. att. cod.proc. civ.13. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo lacausa nel merito dichiara [OSCURATO:PERSONA] esente dal pagamento dellespese dei due gradi di merito. Compensa tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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