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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2019

Cassazione n. 12855/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via F.S.Nitti n.11 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.5303/49/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 dicembre 2015. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono, affidandosi a cinque motivi, ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva, in parziale accoglimento degli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate, dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento (relativi a IRES, IRAP e IVA annualità 2006 e 2007 per la Società e alla conseguente IRPEF, imputata per trasparenza, ai soci), ad esclusione della statuizione relativa a indebita detrazione di sopravvenienza passiva per 200.000 euro che annullava; con istanza, datata 29.11.2019, l'Agenzia delle entrate, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, premesso che la Direzione competente aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 e 7 del d.l.n.119/18, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs.n.546 del 1992; il ricorso è stato avviato, ai sensì dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale i ricorrenti, premesso di avere definito tutti gli avvisi oggetto di giudizio, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Considerato che a fronte della rinuncia al ricorso depositata in atti, notificata all'intimata Agenzia delle entrate, va dichiarata l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione della controparte (v.Cass.n.7364 del 17.03.2020; id.n.11033 del 19.04.2019);non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo l'Agenzia delle entrate svolto attività difensiva; non sussistono i presupposti processuali per imporre ai ricorrenti il , pagamento del cd. doppio contributo, atteso che la causa di estinzione è sopravvenuta (v., tra le altre, Cass.n.6827/19; Cass.n.7364/20).

P.Q.

M .

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] .41k 'co S nti o [OSCURATO:PERSONA] "iL CANCELLIERE E,S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via F.S.Nitti n.11 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.5303/49/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 dicembre 2015. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono, affidandosi a cinque motivi, ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva, in parziale accoglimento degli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate, dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento (relativi a IRES, IRAP e IVA annualità 2006 e 2007 per la Società e alla conseguente IRPEF, imputata per trasparenza, ai soci), ad esclusione della statuizione relativa a indebita detrazione di sopravvenienza passiva per 200.000 euro che annullava; con istanza, datata 29.11.2019, l'Agenzia delle entrate, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, premesso che la Direzione competente aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 e 7 del d.l.n.119/18, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs.n.546 del 1992; il ricorso è stato avviato, ai sensì dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale i ricorrenti, premesso di avere definito tutti gli avvisi oggetto di giudizio, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Considerato che a fronte della rinuncia al ricorso depositata in atti, notificata all'intimata Agenzia delle entrate, va dichiarata l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione della controparte (v.Cass.n.7364 del 17.03.2020; id.n.11033 del 19.04.2019);non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo l'Agenzia delle entrate svolto attività difensiva; non sussistono i presupposti processuali per imporre ai ricorrenti il , pagamento del cd. doppio contributo, atteso che la causa di estinzione è sopravvenuta (v., tra le altre, Cass.n.6827/19; Cass.n.7364/20). P.Q. M . Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] .41k 'co S nti o [OSCURATO:PERSONA] "iL CANCELLIERE E,S
Sentenza Cassazione n. 12855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris