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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 27707/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le memorie del difensore della parte civile e del difensore della ricorrente che hanno, rispettivamente, chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento del medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i marzo 2024, la Corte di appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che, il 5 ottobre 2023, l'aveva ritenuta responsabile, giudicandola in sua assenza, del delitto di cui all'art. 494 cod. proc. pen. perché, in violazione dell'art. 581, comma 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen., non erano stati depositati il mandato ad impugnare e la dichiarazione o la elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.

Né, a detta della Corte di merito, potevano essere considerati tali - il mandato ad impugnare e la dichiarazione di domicilio - le indicazioni contenute nel mandato rilasciato dall'imputata al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2023, posto che in esso si era revocata ogni precedente nomina di difensore ed elezione di domicilio, non facendo cenno alcuno alla sentenza impugnata e non indicando neppure alcun ulteriore domicilio ove effettuare la notifica del decreto di citazione.

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge.

La Corte aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello depositato dalla difesa il 18 ottobre 2023 per il contemporaneo mancato deposito del mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio, affermando che l'imputato era rimasta assente nel primo giudizio.

Tuttavia, tale presupposto, l'assenza dell'imputata, era errato posto che la stessa era, invece, comparsa nel primo giudizio, tanto da rendere l'esame, riconfermando poi, in quella sede, l'elezione di domicilio presso il difensore.

Nel mandato del 17 ottobre 2023, comunque successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, si era implicitamente richiamata tale precedente elezione di domicilio (la relativa voce, di revoca dei precedenti domicili, priva di ulteriori indicazioni e con i puntini di sospensione doveva, infatti, considerarsi tamquam non esset).

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.5.

Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese anche del presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è privo di fondamento.

1. Risponde al vero il fatto che l'imputata, nel primo grado di giudizio, non fosse stata "assente", tanto che, nella stessa intestazione della sentenza del Tribunale, viene indicata come "libera come presente".

Non doveva pertanto applicarsi il disposto dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., relativo all'impugnazione dell'assente.

E, tuttavia, la Corte di merito ha rilevato anche che, in allegato all'atto di appello, non era stato depositato alcun atto di dichiarazione o elezione di domicilio.

Atto necessario, ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter, cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione anche nel caso di imputato presente al giudizio di cui si impugna l'esito decisorio.

2. La difesa assume che nel mandato, generico, del 17 ottobre 2023 l'elezione di domicilio, pur inesistente, dovesse essere considerata implicitamente confermativa delle precedenti, rese nel corso della precedente fase del giudizio.

Sulla necessità di eleggere o dichiarare domicilio contestualmente all'atto di impugnazione (o comunque in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata) questa Corte ha adottato orientamenti contrastanti.

Si è infatti affermato come la dichiarazione o elezione di domicilio debbano sopravvenire alla pronuncia della sentenza.

Così si è detto che: - in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088, ove si è aggiunto che può essere considerata la precedente elezione di domicilio solo se essa sia stata rinnovata dall'imputato nei modi previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.); - la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985; Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024, Hasan, Rv. 285805; Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, Cappiello, Rv. 286357; Sez. 2, n. 23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv. 286374).

E si è invece affermato come la dichiarazione o elezione di domicilio possano essere "recuperate" quando sia state effettuate nei precedenti gradi di giudizio e siano espressamente richiamate nell'atto di impugnazione.

Così, si è detto che: - l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Recchia, Rv. 286361); - non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269).

3. E, tuttavia, nell'odierno caso concreto non risulta necessario affrontare e dirimere tale contrasto (o sollecitare o attendere il giudizio sul punto delle Sezioni unite) posto che, nel mandato rilasciato all'odierno difensore il 17 ottobre 2023 (e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile), si era espressamente revocata ogni precedente elezione di domicilio ("conferendo ogni più ampio mandato di difesa in ogni stato e grado di giudizio con revoca di ogni precedente nomina ed elezione di domicilio .."), senza indicarne un altro, così da non consentire alla cancelleria della Corte d'appello di notificare il relativo decreto di citazione in un domicilio comunque indicato (o confermato, o rinvenibile agli atti) dall'imputata.

2. Ne consegue la prevista inammissibilità del gravame di merito, congruamente affermata dalla Corte bolognese.Non si provvede a liquidare le spese del grado sostenute dalla parte civile non avendo la stessa fornito alcun contributo alla presente decisione (Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le memorie del difensore della parte civile e del difensore della ricorrente che hanno, rispettivamente, chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2024, la Corte di appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che, il 5 ottobre 2023, l'aveva ritenuta responsabile, giudicandola in sua assenza, del delitto di cui all'art. 494 cod. proc. pen. perché, in violazione dell'art. 581, comma 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen., non erano stati depositati il mandato ad impugnare e la dichiarazione o la elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello. Né, a detta della Corte di merito, potevano essere considerati tali - il mandato ad impugnare e la dichiarazione di domicilio - le indicazioni contenute nel mandato rilasciato dall'imputata al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2023, posto che in esso si era revocata ogni precedente nomina di difensore ed elezione di domicilio, non facendo cenno alcuno alla sentenza impugnata e non indicando neppure alcun ulteriore domicilio ove effettuare la notifica del decreto di citazione. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge. La Corte aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello depositato dalla difesa il 18 ottobre 2023 per il contemporaneo mancato deposito del mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio, affermando che l'imputato era rimasta assente nel primo giudizio. Tuttavia, tale presupposto, l'assenza dell'imputata, era errato posto che la stessa era, invece, comparsa nel primo giudizio, tanto da rendere l'esame, riconfermando poi, in quella sede, l'elezione di domicilio presso il difensore. Nel mandato del 17 ottobre 2023, comunque successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, si era implicitamente richiamata tale precedente elezione di domicilio (la relativa voce, di revoca dei precedenti domicili, priva di ulteriori indicazioni e con i puntini di sospensione doveva, infatti, considerarsi tamquam non esset). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.5. Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese anche del presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è privo di fondamento. 1. Risponde al vero il fatto che l'imputata, nel primo grado di giudizio, non fosse stata "assente", tanto che, nella stessa intestazione della sentenza del Tribunale, viene indicata come "libera come presente". Non doveva pertanto applicarsi il disposto dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., relativo all'impugnazione dell'assente. E, tuttavia, la Corte di merito ha rilevato anche che, in allegato all'atto di appello, non era stato depositato alcun atto di dichiarazione o elezione di domicilio. Atto necessario, ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter, cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione anche nel caso di imputato presente al giudizio di cui si impugna l'esito decisorio. 2. La difesa assume che nel mandato, generico, del 17 ottobre 2023 l'elezione di domicilio, pur inesistente, dovesse essere considerata implicitamente confermativa delle precedenti, rese nel corso della precedente fase del giudizio. Sulla necessità di eleggere o dichiarare domicilio contestualmente all'atto di impugnazione (o comunque in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata) questa Corte ha adottato orientamenti contrastanti. Si è infatti affermato come la dichiarazione o elezione di domicilio debbano sopravvenire alla pronuncia della sentenza. Così si è detto che: - in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088, ove si è aggiunto che può essere considerata la precedente elezione di domicilio solo se essa sia stata rinnovata dall'imputato nei modi previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.); - la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985; Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024, Hasan, Rv. 285805; Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, Cappiello, Rv. 286357; Sez. 2, n. 23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv. 286374). E si è invece affermato come la dichiarazione o elezione di domicilio possano essere "recuperate" quando sia state effettuate nei precedenti gradi di giudizio e siano espressamente richiamate nell'atto di impugnazione. Così, si è detto che: - l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Recchia, Rv. 286361); - non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269). 3. E, tuttavia, nell'odierno caso concreto non risulta necessario affrontare e dirimere tale contrasto (o sollecitare o attendere il giudizio sul punto delle Sezioni unite) posto che, nel mandato rilasciato all'odierno difensore il 17 ottobre 2023 (e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile), si era espressamente revocata ogni precedente elezione di domicilio ("conferendo ogni più ampio mandato di difesa in ogni stato e grado di giudizio con revoca di ogni precedente nomina ed elezione di domicilio .."), senza indicarne un altro, così da non consentire alla cancelleria della Corte d'appello di notificare il relativo decreto di citazione in un domicilio comunque indicato (o confermato, o rinvenibile agli atti) dall'imputata. 2. Ne consegue la prevista inammissibilità del gravame di merito, congruamente affermata dalla Corte bolognese.Non si provvede a liquidare le spese del grado sostenute dalla parte civile non avendo la stessa fornito alcun contributo alla presente decisione (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce
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