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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 22817/2024

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Rel.

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7166/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] defilippi , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questorep.t.; -resistenti- Avverso il decreto, n. 286/23, di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Gorizia, depositato il 27.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 26.1.23, il Giudice di pace di Gorizia ha convalidato il decreto di trattenimento del Questore di Mantova emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che sussistevano i presupposti di cui agli artt. 13 e 14, d.lgs. 286/98, considerando che: lo straniero era stato espulso ai sensi degli artt. 16 e 14, c. 5 quater, c.p.c., con sentenza del giudice di pace di Parma, divenuta irrevocabile il 31.3.22; non sussistevano divieti d’espulsione; non era stato possibile eseguire con immediatezza il decreto d’espulsione perché era necessario un documento valido per l’espatrio. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 5 bis, TUI, 3, 24, 111 Cost., 6.1-13 CEDU, 47 e 48 Carta diritti fondamentali UE, in quanto il difensore di fiducia del ricorrente non era stato avvisato per la data dell’udienza di convalida, non avendo dunque partecipato alla stessa, mentre il difensore sostituto non aveva avuto il tempo necessario per preparare adeguatamente la difesa.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 14 direttiva 20087115/CE, quanto alla mancata traduzione del decreto di convalida, alla motivazione apparente, perplessa, e per mancanza di necessità ed urgenza dell’espulsione immediata.

Al riguardo, il ricorrente si duoleche il decreto non ha tenuto conto dei vincoli familiari- in procinto di matrimonio - e manca di motivazione sull’interesse pubblico all’allontanamento dello straniero, nonostante i vincoli familiari.Il primo motivo è infondato, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 296/21998, in materia di convalida del trattenimento, richiede la presenza di «un difensore», nella specie presente, non necessariamente di fiducia.

Invero, a tenore dell’orientamento di questa Corte, nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio -non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida (Cass., n. 2924/21).

Il secondo motivoè, invece, fondato.

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7289/2019; Cass. 18404/2023).Nella specie, il provvedimento di convalida è del tutto apodittico e laconico circa la regolarità dell’espulsione del trattenimento, ed ignora del tutto l’allegazione dell’istante, circa l’esistenza di legami familiari.

Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando nullo il provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate anche riguardo al giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, infondato il primo.

Cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, annulla il decreto di convalida del trattenimento del Questore di Mantova emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese del gi u d i zio di legitt i mit à , ch e liquida nella somma di euro2.200,00 i cui 200,00 per esborsi, e del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 1700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfetario delle spese gene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7166/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] defilippi , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questorep.t.; -resistenti- Avverso il decreto, n. 286/23, di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Gorizia, depositato il 27.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 26.1.23, il Giudice di pace di Gorizia ha convalidato il decreto di trattenimento del Questore di Mantova emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che sussistevano i presupposti di cui agli artt. 13 e 14, d.lgs. 286/98, considerando che: lo straniero era stato espulso ai sensi degli artt. 16 e 14, c. 5 quater, c.p.c., con sentenza del giudice di pace di Parma, divenuta irrevocabile il 31.3.22; non sussistevano divieti d’espulsione; non era stato possibile eseguire con immediatezza il decreto d’espulsione perché era necessario un documento valido per l’espatrio. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi. L’Avvocatura dello Stato si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 5 bis, TUI, 3, 24, 111 Cost., 6.1-13 CEDU, 47 e 48 Carta diritti fondamentali UE, in quanto il difensore di fiducia del ricorrente non era stato avvisato per la data dell’udienza di convalida, non avendo dunque partecipato alla stessa, mentre il difensore sostituto non aveva avuto il tempo necessario per preparare adeguatamente la difesa. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 14 direttiva 20087115/CE, quanto alla mancata traduzione del decreto di convalida, alla motivazione apparente, perplessa, e per mancanza di necessità ed urgenza dell’espulsione immediata. Al riguardo, il ricorrente si duoleche il decreto non ha tenuto conto dei vincoli familiari- in procinto di matrimonio - e manca di motivazione sull’interesse pubblico all’allontanamento dello straniero, nonostante i vincoli familiari.Il primo motivo è infondato, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 296/21998, in materia di convalida del trattenimento, richiede la presenza di «un difensore», nella specie presente, non necessariamente di fiducia. Invero, a tenore dell’orientamento di questa Corte, nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio -non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida (Cass., n. 2924/21). Il secondo motivoè, invece, fondato. In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7289/2019; Cass. 18404/2023).Nella specie, il provvedimento di convalida è del tutto apodittico e laconico circa la regolarità dell’espulsione del trattenimento, ed ignora del tutto l’allegazione dell’istante, circa l’esistenza di legami familiari. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando nullo il provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate anche riguardo al giudizio di primo grado. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, infondato il primo. Cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, annulla il decreto di convalida del trattenimento del Questore di Mantova emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese del gi u d i zio di legitt i mit à , ch e liquida nella somma di euro2.200,00 i cui 200,00 per esborsi, e del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 1700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfetario delle spese gene
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