CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 dicembre 2020, in cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato ascrittole, di minaccia, perché il fatto non sussiste; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio in riferimento al delitto di minaccia, contestata all'imputata al capo A; - alla già intervenuta, in prime cure, assoluzione dell'imputata in ordine al delitto ascrittole ex art. 639 cod. pen. e contestatole al capo B; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base delle intervenute assoluzioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che, considerando il contesto rancoroso in cui si sarebbero svolti i fatti, l'assenza di qualsivoglia riscontro alle affermazioni della denunciante non consentisse di ritenere provate le condotte contestate all'imputata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente