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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 26004/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23889/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5457/2024depositata il 19/08/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, esaurendosi le altre pretesamente diverse domande nella stessa opposizione o nelle immediate conseguenze di un suo accoglimento, secondo i principi affermati fin da Cass. 11111/20) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Esclusa la rilevanza di una accettazione, ad opera della ricorrente, della proposta di decisione, in mancanza di una formale rinuncia; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23889/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5457/2024depositata il 19/08/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, esaurendosi le altre pretesamente diverse domande nella stessa opposizione o nelle immediate conseguenze di un suo accoglimento, secondo i principi affermati fin da Cass. 11111/20) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Esclusa la rilevanza di una accettazione, ad opera della ricorrente, della proposta di decisione, in mancanza di una formale rinuncia; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso
Decreto Cassazione n. 26004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris