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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16884/2026

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esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.- intimato -avverso la sentenza n. 1967/2023 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 27 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026Rilevato chela Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione,sulla base di un motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata, cheha disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata (con atto del 5ottobre 2018) avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc. civ. emessa (in data 20 febbraio 2017) dal giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Cosenza a definizione di una espropriazione pressoterzi promossa (nell’anno 2014) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(creditore) in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato, all’epoca inbonis) e presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza;all’impugnazione resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza,mentre non svolge difese in sede di legittimità la [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua l’illustrazione (e, a maiori, la disamina) dell’unicomotivo di ricorso, attesa l’inammissibilità dello stesso, dacché propostoda curatore fallimentare carente di legittimazione processuale;il fallimento della società ricorrente è stato dichiarato nell’anno2021, anteriormente al 15 luglio 2022: trovano pertanto applicazionealla vicenda le disposizioni dettate dagli artt. 25, primo comma, num.6, e 31, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le qualiprescrivono come necessaria la concessione di un’autorizzazione delgiudice delegato al curatore per stare in giudizio, puntualizzando chedetta autorizzazione deve rilasciata «per ogni grado» di giudizio;nell’esegesi delle richiamate norme, questa Corte ha più voltechiarito che il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputatoad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedurafallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensìdi una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione delr.g. n. 2930/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026giudice delegato, che anzi dev’essere rilasciata in relazione a ciascungrado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazioneper il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazioneprocessuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in sensoformale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito diun’autorizzazione per esso (ex plurimis, sullo specifico argomento, cfr.,da ultimo, Cass. 01/01/2026, n. 39; conf.

Cass. 16/12/2014, n. 26359;Cass. 22/07/2005, n. 15392);peraltro, mentre nelle fasi di merito (in forza del combinatodisposto degli artt. 182, secondo comma, e 359 cod. proc. civ.), ilgiudice, che ne rilevi la mancanza, può invitare il curatore a munirsidell’autorizzazione del giudice delegato, la peculiare natura e iconnotati tipici del giudizio per cassazione, segnato dall’assenza didocumenti (ammissibili nelle forme e con i limiti di cui all’art. 372 cod.proc. civ.), escludono la possibilità per la Corte di legittimità di invitarele parti a depositare documenti mancanti e, più in generale, di farricorso al meccanismo di sanatoria dei vizi previsto dall’art. 182,secondo comma, cod. proc. civ. (ex aliis, Cass. 27/09/2023, n. 27467;Cass., Sez.

U, 22/12/2021, n. 41205; Cass. 06/10/2016, n. 20016);la mancata allegazione della autorizzazione a stare in giudizio è poidi certo rilevabile di ufficio, siccome afferente alla legitimatio adprocessum, materia non disponibile dalle parti;nella vicenda in scrutinio, il curatore fallimentare ricorrente non haneanche dedotto l’avvenuto rilascio da parte del giudice delegato di unprovvedimento autorizzativo all’impugnazione di legittimità, né essocomunque si rinviene tra gli atti legittimamente posti nella disponibilitàed all’esame di questa Corte;il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;r.g. n. 2930/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026a quest’ultimo riguardo, non può trovare accoglimento l’istanzadella difesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di rifusione deglioneri riflessi in luogo di IVA e CPA, «trattandosi di patrocinio reso daavvocato iscritto all’Albo speciale degli Avvocati degli enti pubblici»;per fermo orientamento di nomofilachia, in virtù dell’art. 1, comma208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi professionalispettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche sonocomprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, avendo lapredetta disposizione sancito l’accollo contributivo a integrale carico dellavoratore per la parte relativa a tali compensi: sicché - trattandosi disomme che attengono al rapporto retributivo del difensore con ilproprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di porrea carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi(Cass. 19/02/2025, n. 4399; Cass. 05/02/2024, n. 3242; con diffusamotivazione, Cass. 15/03/2023, n. 7499);pertanto, a parte controricorrente spettano, oltre ai compensi perl’attività professionale liquidati come da tariffa, il rimborso delle spesegenerali forfettarie (nella misura predeterminata dalla legge) e degliulteriori e diversi esborsi sostenuti per lo svolgimento dell’incarico enon documentabili, liquidati in via equitativa come in dispositivo (Cass.,Sez.

U, 27/11/2019, n. 31030; Cass. 16/07/2025 n. 19718), con lemaggiorazioni per gli accessori fiscali e previdenziali di legge;dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente- ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;r.g. n. 2930/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro7.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2930/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.- intimato -avverso la sentenza n. 1967/2023 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 27 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026Rilevato chela Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione,sulla base di un motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata, cheha disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata (con atto del 5ottobre 2018) avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc. civ. emessa (in data 20 febbraio 2017) dal giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Cosenza a definizione di una espropriazione pressoterzi promossa (nell’anno 2014) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(creditore) in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato, all’epoca inbonis) e presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza;all’impugnazione resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza,mentre non svolge difese in sede di legittimità la [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua l’illustrazione (e, a maiori, la disamina) dell’unicomotivo di ricorso, attesa l’inammissibilità dello stesso, dacché propostoda curatore fallimentare carente di legittimazione processuale;il fallimento della società ricorrente è stato dichiarato nell’anno2021, anteriormente al 15 luglio 2022: trovano pertanto applicazionealla vicenda le disposizioni dettate dagli artt. 25, primo comma, num.6, e 31, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le qualiprescrivono come necessaria la concessione di un’autorizzazione delgiudice delegato al curatore per stare in giudizio, puntualizzando chedetta autorizzazione deve rilasciata «per ogni grado» di giudizio;nell’esegesi delle richiamate norme, questa Corte ha più voltechiarito che il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputatoad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedurafallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensìdi una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione delr.g. n. 2930/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026giudice delegato, che anzi dev’essere rilasciata in relazione a ciascungrado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazioneper il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazioneprocessuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in sensoformale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito diun’autorizzazione per esso (ex plurimis, sullo specifico argomento, cfr.,da ultimo, Cass. 01/01/2026, n. 39; conf. Cass. 16/12/2014, n. 26359;Cass. 22/07/2005, n. 15392);peraltro, mentre nelle fasi di merito (in forza del combinatodisposto degli artt. 182, secondo comma, e 359 cod. proc. civ.), ilgiudice, che ne rilevi la mancanza, può invitare il curatore a munirsidell’autorizzazione del giudice delegato, la peculiare natura e iconnotati tipici del giudizio per cassazione, segnato dall’assenza didocumenti (ammissibili nelle forme e con i limiti di cui all’art. 372 cod.proc. civ.), escludono la possibilità per la Corte di legittimità di invitarele parti a depositare documenti mancanti e, più in generale, di farricorso al meccanismo di sanatoria dei vizi previsto dall’art. 182,secondo comma, cod. proc. civ. (ex aliis, Cass. 27/09/2023, n. 27467;Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass. 06/10/2016, n. 20016);la mancata allegazione della autorizzazione a stare in giudizio è poidi certo rilevabile di ufficio, siccome afferente alla legitimatio adprocessum, materia non disponibile dalle parti;nella vicenda in scrutinio, il curatore fallimentare ricorrente non haneanche dedotto l’avvenuto rilascio da parte del giudice delegato di unprovvedimento autorizzativo all’impugnazione di legittimità, né essocomunque si rinviene tra gli atti legittimamente posti nella disponibilitàed all’esame di questa Corte;il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;r.g. n. 2930/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026a quest’ultimo riguardo, non può trovare accoglimento l’istanzadella difesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di rifusione deglioneri riflessi in luogo di IVA e CPA, «trattandosi di patrocinio reso daavvocato iscritto all’Albo speciale degli Avvocati degli enti pubblici»;per fermo orientamento di nomofilachia, in virtù dell’art. 1, comma208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi professionalispettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche sonocomprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, avendo lapredetta disposizione sancito l’accollo contributivo a integrale carico dellavoratore per la parte relativa a tali compensi: sicché - trattandosi disomme che attengono al rapporto retributivo del difensore con ilproprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di porrea carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi(Cass. 19/02/2025, n. 4399; Cass. 05/02/2024, n. 3242; con diffusamotivazione, Cass. 15/03/2023, n. 7499);pertanto, a parte controricorrente spettano, oltre ai compensi perl’attività professionale liquidati come da tariffa, il rimborso delle spesegenerali forfettarie (nella misura predeterminata dalla legge) e degliulteriori e diversi esborsi sostenuti per lo svolgimento dell’incarico enon documentabili, liquidati in via equitativa come in dispositivo (Cass.,Sez. U, 27/11/2019, n. 31030; Cass. 16/07/2025 n. 19718), con lemaggiorazioni per gli accessori fiscali e previdenziali di legge;dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente- ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;r.g. n. 2930/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2930/2024Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 16884/2026Data pubblicazione 29/05/2026condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro7.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2930/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]