CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 2021
Cassazione n. 04096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO1;lat-e-a-eg4strà1rizr-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33222/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 del Tribunale di Salerno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il fatto non era stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con separata istanza depositata il 6 settembre 2021 l'imputato ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta valida rinuncia prima dell'esame del fascicolo da parte dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno ,41 - t/Vtj 1i AL- A5 DEPO I [OSCURATO:PERSONA] tCLERIA