CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita ia relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la richiesta avente ad oggetto i' applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 5), 110, 112, comma 1, n. 1), 337 e 419 cod. pen., commessi in Foggia il 09/03/2020; il Tribunale, per l'effetto, ha applicato al suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. Gli accadimenti dai quali trae origine il provvedimento restrittivo della libertà personale impugnato si collocano, sotto il profilo temporale, nel periodo di maggior virulenza della pandemia da Covid-19 e trovano scaturigine, appunto, nelle proteste avverso le misure adottate ai fine di arginare la diffusione dei contagio. All'interno di diversi istituti penitenziari italiani, infatti, iniziarono a serpeggiare fortissimi malumori fra la popolazione carceraria, in relazione all'adozione di alcune limitazioni, quali - a puro titolo esemplificativo - quelle inerenti alla sospensione dei colloqui fra i detenuti e i familiari. Il giorno 09 marzo 2020, al culmine di un periodo di sempre montante tensione, ebbe luogo - all'interno della casa circondariale di Foggia - una vera e propria rivolta da parte di una vera moltitudine di detenuti. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viene contestato di aver fatto parte di un gruppo di detenuti, i quali distrussero arredi, posizionarono materiale in fiamme dinanzi ad un cancello e alimentarono poi tale fuoco, distrussero documentazione di vario genere e svariati arredi, posti negli ambienti del corpo di guardia; il ricorrente, inoltre, si oppose violentemente ai compimento di atti di ufficio, da parte di una agente della polizia penitenziaria, la quale provava a mettere in sicurezza l'ingresso del reparto detentivo femminile, tanto che le sottrasse con la forza le relative chiavi. La grande folla dei detenuti in tumulto, dopo aver dato fuoco all'ufficio matricola ed alla zona antistante la cd. biock house, riuscì a svellere il cancello colà posizionato e ad evadere, riversandosi in massa nelle vie cittadine. Si venne in tal modo a creare pericolo per i cittadini, tanto che i titolari degli esercizi commerciali del luogo si videro costretti a barricarsi all'interno degli stessi; tale condotta, inoltre, cagionò pericolo per la sicurezza dei carcere e mise in pericolo l'ordine pubblico. Il tutto generò, come detto, l'incolpazione per i delitti di cui agli artt. 337 e 419 cod. pen. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Foggia, investito della domanda cautelare in relazione a tali fatti, aveva emesso ii sopra menzionato provvedimento reiettivo. Aveva in realtà ritenuto la sussistenza, a carico del Balducci, della necessaria gravità indiziaria, in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione; aveva però reputato insussistenti le esigenze cauteiari, considerando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose - che tali accadimenti fossero da inquadrare in un contesto storico di carattere eccezionale, strettamente correlato alle fortissime tensioni ed alle continue proteste verificatesi, all'interno della casa circondariale di Foggia (così come in molti altri istituti penitenziari italiani), a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. Stando a quanto riportato in tale decisione, gli eventi descritti nella richiesta di applicazione di misura cautelare erano da valutare, dunque, alla stregua di fatti straordinari, come tali difficilmente destinati a verificarsi ancora. Il che rendeva impossibile rinvenire elementi di natura oggettiva, in forza dei quali poter desumere - con la necessaria fondatezza e con alto grado di probabilità - che gli indagati potessero rendersi protagonisti, nuovamente, di condotte di analogo tenore. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva valorizzato, inoltre, la natura intrinseca delle motivazioni che avevano mosso gli indagati, determinandoli a porre in essere proteste all'interno dell'istituto; aveva quindi stimato che tali ragioni dovessero prevalere, rispetto alle negative caratteristiche soggettive degli indagati (desumibili, queste ultime, attraverso ia visione dei precedenti penali e dei carichi pendenti). 1.3. Nell'opporsi all'impugnazione cautelare, il difensore aveva anzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello presentato dal Pubblico ministero. Quanto al profilo delle esigenze cauteiari, aveva incentrato la dogiianza sull'assenza dei requisito dell'attualità, postulato dalla norma per l'adozione di misura inframuraria, sottolineando come i fatti dedotti in contestazione risalissero a circa due anni addietro, essendo peraltro cessate, ormai, tutte le restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica. 1.4. Il Tribunale di Bari, ritenuto ammissibile l'appello cautelare e ritenuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, attinenti al pericolo di reiterazione, ha adottato la misura restrittiva di massimo rigore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, per essere l'atto di appello carente dei requisiti di ammissibiiità dettati dagii artt. 581, comma 1, iett. d) e 591, comma 1, iett. c) cod. proc. pen.In sede di appello proposto avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di misura cautelare, il Pubblico ministero avrebbe dovuto indicare i capi o i punti specifici, ai quali era riferita l'impugnazione, nonché dettagliare le richieste e i motivi, con puntuale indicazione delle ragioni in diritto e degli elementi di fatto, posti a fondamento di ciascuna richiesta; non è in tal caso consentito, infatti, limitarsi a richiamare per reiationem i medesimi argomenti, già addotti in sede di richiesta originaria. Essendo carente l'indicazione delle ragioni di diritto, nonché degli elementi di fatto su cui poggia la richiesta, rivolta al Tribunale, di ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari, l'appello stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al paventato rischio di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Balducci ha assunto, nell'intera vicenda, un ruolo chiaramente marginale; l'affermazione adoperata dal Tribunale, laddove ritiene che egli si sia posto a capo della rivolta, è quindi fortemente distonica, rispetto alle stesse contestazioni formulate dall'accusa. Risulta sussunto nen:imputazione, infatti, il fatto di aver agito in quanto istigato da altri, piuttosto che l'aver egli stesso organizzato e diretto le proteste, materialmente poi poste in essere ad opera degli altri detenuti. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, iett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato omette di considerare come si tratti di eventi che vanno ad incastonarsi in un contesto di eccezionale rilevanza, essendo essi correlati alle marcate restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, al fine di fronteggiare la nota emergenza epidemiologica. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per ciò che attiene ai tema della asserita genericità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, le censure difensive non si rapportano alle deduzioni operate dal Tribunale del riesame. In ordine alle doglianze ulteriori, premessa l'intangibilità del quadro indiziario, deve rilevarsi come il Tribunale abbia collegato la sussistenza dei pericolo di recidiva ail'impossibiiità di considerare i gravissimi fatti accertati alla stregua di un fatto irripetibile, esclusivamente legato alla nota emergenza epidemiologica. Risultano valorizzati, invece, i dati costituiti dalla limitazione della libertà personale in danno della totalità dei consociati, oltre che Vincapacità di autogoverno mostrata dagli indagati, la loro spiccata aggressività e, ! Ì infine, il compimento di condotte violente di vario genere. Da tali elementi, correttamente è stato desunto il concreto pericoio che i soggetti, se non presidiati in modo adeguato sotto il profilo cautelare, possano porre in essere ulteriori condotte di tenore estremamente violento; tale pericolo si connota vieppiù in termini di concretezza ed attualità, in ragione della palese refrattarietà manifestata dagii indagati, nei confronti di ogni prospettiva di risociaiizzazione. Circa il profilo dell'attualità, il Tribunale del riesame si è peraltro attenuto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, traendo un giudizio in termini di negatività a carico del Balducci, essenzialmente dalle particolari modalità di realizzazione dei fatti contestati, dalla caratura criminale dei soggetto, come desumibile dai precedenti penali e, infine, dalla condotta serbata in epoca successiva, rispetto alla commissione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo, di carattere preliminare, atl:iene al tema della ammissibilità dell'atto di appello, che venga presentato dal Pubblico ministero avverso ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare. Trattasi di una questione già posta dalla difesa dinanzi ai Tribunaie dei riesame; questo ha risposto compiutamente a tale eccezione, richiamando il principio di diritto scolpito dalla costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: «L'appello del Pubblico ministero avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo ai contenuto delia originaria richiesta cautelare, è inammissibiie perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013, Ciema, Rv. 257772). Incorrerebbe nella declaratoria di inammissibilità, quindi, l'appello del Pubblico ministero che si limitasse alla mera riproduzione (grafica o, almeno, contenutistica), della primigenia domanda cautelare, aggiungendo - rispetto alle argomentazioni poste dai Giudice per le indagini preliminari a sostegno dei provvedimento reiettivo - soltanto brevi interpolazioni, non rappresentative di una reale critica, o apodittici commenti rivolti alla bontà delle proprie pretese originarie, o infine vaghe censure, di carattere semplicemente metodologico, alla decisione dei giudicante.In materia di misure cautelari, infatti, l'appello presenta le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravarne. Quindi è necessario: - che risultino rispettate le connotazioni di specificità dell'atto di impugnazione, in punto di individuazione delle parti del provvedimento impugnato che non siano oggetto di doglianze; - che, in ordine a tali profiii, appaiano svolti argomenti - in fatto ed in diritto - di carattere specifico, atteso che l'appello non può essere circoscritto ad un generico invito alla rivisitazione della originaria decisione, attraverso la nuova ed autonoma valutazione della medesima richiesta di misura cautelare. Deriva da quanto sopra che - in linea generale - un pedissequo rinvio ai contenuto della prima domanda cautelare, meramente riprodotta, non può essere ritenuto sufficiente a soddisfare tali requisiti di specificità; costituiscono eccezione a tale regola generale quei casi (ovviamente residuali), nei quali - o per ragioni formali valutate come assorbenti, o per una intrinseca apodítticità della decisione del primo giudice - concretamente risulti omessa ogni valutazione, in ordine alla richiesta stessa. All'enunciazione delle regole interpretative che governano la materia, il Tribunale dei riesame ha fatto seguire una ineccepibile applicazione in concreto di tali principi. Secondo quanto leggibile nel provvedimento ora impugnato, il Tribunale del riesame, infatti, ha specificamente affrontato il tema - già dedotto in tale sede - inerente alla pretesa inammissibilità dell'appello, svolgendo sul punto considerazioni logiche e coerenti. Circa il tema della sussistenza dei gravi indizi, già nel provvedimento reiettivo ne era stata ritenuta la sussistenza; correttamente, allora, il Tribunale ha dedotto - in via automatica e consequenziale - l'ammissibilità sul punto dell'appello del Pubblico ministero, che naturalmente non avrebbe potuto 'censurare in maniera specifica ii non detto". Nell'ordinanza impugnata, pertanto, si evidenzia come l'appello verta esclusivamente sul tema delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, inoltre, ricava l'ammissibilità dell'impugnazione, daii'avere il Pubblico ministero richiedente non solo stigmatizzato l'interpretazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, ma dall'aver anche proposto temi ulteriori di analisi. E infatti, non si sarebbero adeguatamente considerati, nell'ordinanza impugnata, i profili della obiettiva gravità dei fatti, della negativa personalità dei soggetti attivi, dei precedenti penali specifici e dei carichi pendenti da questi annoverati, nonché della variegata tipologia di gravi delitti, dei quali essi si sono resi protagonisti durante lo svolgimento dell'azione per la quale si procede.Trattasi di una valutazione coerente e che risulta esaustivamente motivata, attraverso io sviiuppo di un percorso concettuale dei tutto coerente, quindi non censurabile in sede di legittimità. 3. Il secondo e il terzo motivo presentano una matrice comune, attenendo essi, rispettivamente, ai rischio di recidiva eci ai profilo della attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, aimma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3.1. Giova premettere un sintetico richiamo al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di coipevoiezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dai giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svoito nei provvedimento e non sui contenuto della decisione; sicché ii controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione deiio spessore degli indizi e delle esigenze cauteiari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], II2v. 199391). 3.2. In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelar', infatti, deve rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623); il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143) in ordine alla ricorrenza della quali è onere del giudice motivare (Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) in particolare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della 1 if effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 25130 dei 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232). 3.3. Tanto chiarito al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata risulti esente da censure in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e deiia concretezza. li provvedimento ha vaiorizzato ia gravità deiia aiiarmante condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente; ha così riconosciuto la sussistenza di "una spiccata capacità delinquenziale e l'assenza di qualsivoglia fenomeno di resipiscenza in capo aiVindagato", tali da rendere ii pericolo di recidiva attuale e concreto. Tale motivazione, fondata su elementi concreti e non meramente congetturali, è idonea e coerente anche quanto alla considerazione del tempo trascorso dalla commessione dei reati. Si è in presenza, in sostan2:a, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi dell tutto immune da possibili censure in questa sede. 3.4. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nei non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità deiia situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. 3.5. Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale anche tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica. Neirordinanza impugnata, infatti, viene sottolineato che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonc:hé a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popoiazione carceraria;- date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 3.6. Neanche dirimente è l'ulteriore rilievo difensivo, secondo cui il Tribunale del riesame sarebbe incorso in una contraddittorietà - logica e intratestuale - che si anniderebbe nell'affermazione adoperata nel provvedimento impugnato, secondo il quale ii Baiducci si sarebbe posto praticamente a capo della rivolta; tale affermazione - in ipotesi difensiva - sarebbe marcatamente distonica, già solo se rapportata alle contestazioni formulate dall'accusa. Risulta riportato nella contestazione mossa al Baiducci, infatti, il mero fatto di aver agito perché istigato da altri, così mantenendo una posizione marginaie, neiia dinamica dei fatti; non vi è contestazione, circa il fatto di aver egli stesso assunto la veste di guida dei rivoltosi. È opportuno premettere - tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione - come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia, invece, esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi di valutazione e conoscenza a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 dei 13/12/1995 dep. 1996, Ciarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni coronari. Ad eccezione dei caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente ai giudice di merito, potendo riguardare ii giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. Passando ai più specifico tema dei vizio di iiiogicità della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della // coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo dei provvedimento impugnato, senza la possibilità, per ii giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, iett. e), cod. proc. pen., ii compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta aiie deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legalli dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nei provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 dei 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). La lamentata distonia, se riguardata secondo i sopra enucleati principi di diritto, appare ictu ocull insussistente. La locuzione adoperata nell'ordinanza impugnata - lungi dal sovrapporsi alla specifica contestazione, così stravolgendola - si iimita, infatti, a descrivere in maniera dinamica io snodarsi di un segmento fattuale della vicenda. Del resto, la contestazione che si concretizza nell'aver agito a seguito di istigazione altrui non pare porsi, in alcun modo, in contrasto logico con il fatto di avere, secondo l'assunto del Tribunale del riesame, guidato parte dell'azione di alcuni detenuti, nelle concitate fasi esecutive della rivolta. Non sussiste, insomma, il lamentato vulnus motivazionale, né sotto il profilo della contraddittorietà, né quanto alla pretesa distonia logica. 3.7. In conclusione, questa Corte non può fare altro, se non rimarcare la correttezza e coerenza dei sopra riassunto percorso argomentativo, che appare fondato su una ottica non atomistica degli avvenimenti, bensì sulla considerazione di tutte le implicazioni connesse ad una situazione di carattere generalizzato. Tale visione, di carattere ampio e onnicomprensivo, dei fatti e del relativo contesto storico, consente appunto di reputare dei tutto logica la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame, così sintetizzabile: la situazione di eccezionale portata storica ha avuto la sola funzione di slatentizzare gli impulsi di carattere criminoso, che erano evidentemente già insiti nella personalità dei rivolti. 4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Si dispongono, a mezzo cancelleria, gli adempimenti ex art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.