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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati di rapina per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa il 14 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; b) sentenza emessa il 24 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; c) sentenza emessa il 5 dicembre 2014 dalla Corte di appello di Lecce; d) sentenza emessa il 22 maggio 2015 dalla Corte di appello di Lecce.

La continuazione fra i reati giudicati con le ultime due sentenze richiamate era stata già applicata con provvedimento precedente alla presentazione della suddetta istanza.

2. Con ordinanza del 9 novembre 2021, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale vizi di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione sarebbe caduto in contraddizione, negando la continuazione fra tutti i reati considerati benché essa fosse stata riconosciuta fra i reati giudicati con le suddette sentenze della Corte di appello di Lecce emesse il 5 dicembre 2014 e il 22 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01).

In particolare, risulta applicato correttamente anche il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, un precedente riconoscimento già operato relativamente ad alcuni reati, potendo da esso prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 31/01/2014, Rv. 258227 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

In modo preciso, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che i fatti giudicati con le citate sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2013 e il 24 marzo 2015 furono commessi, in Liguria, a distanza di mesi fra loro; mentre quelli giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Lecce il 5 dicembre 2014 e il 22 maggio 2015 - per i quali la continuazione è stata precedentemente riconosciuta - furono commessi, in Puglia, nell'agosto 2013.

Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati.

1.3. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso espone critiche generiche.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati di rapina per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa il 14 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; b) sentenza emessa il 24 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; c) sentenza emessa il 5 dicembre 2014 dalla Corte di appello di Lecce; d) sentenza emessa il 22 maggio 2015 dalla Corte di appello di Lecce. La continuazione fra i reati giudicati con le ultime due sentenze richiamate era stata già applicata con provvedimento precedente alla presentazione della suddetta istanza. 2. Con ordinanza del 9 novembre 2021, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione sarebbe caduto in contraddizione, negando la continuazione fra tutti i reati considerati benché essa fosse stata riconosciuta fra i reati giudicati con le suddette sentenze della Corte di appello di Lecce emesse il 5 dicembre 2014 e il 22 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). In particolare, risulta applicato correttamente anche il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, un precedente riconoscimento già operato relativamente ad alcuni reati, potendo da esso prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 31/01/2014, Rv. 258227 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In modo preciso, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che i fatti giudicati con le citate sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2013 e il 24 marzo 2015 furono commessi, in Liguria, a distanza di mesi fra loro; mentre quelli giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Lecce il 5 dicembre 2014 e il 22 maggio 2015 - per i quali la continuazione è stata precedentemente riconosciuta - furono commessi, in Puglia, nell'agosto 2013. Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati. 1.3. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso espone critiche generiche. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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