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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 40819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di Appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. 15-15728/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata da alcuno.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U. 21/12/2017, Aiello).

1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di Appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. 15-15728/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata da alcuno. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.