CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 36474/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa il 4 dicembre 2007 dalla Corte di appello di Ancona, in forza della quale il prevenuto risultava condannato per il reato di esercizio di giochi d'azzardo accertato il 20 aprile 2004; 2) sentenza emessa il 19 maggio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale il prevenuto risultava condannato per il reato di appropriazione indebita commesso il giorno 1 giugno 2006; 3) sentenza emessa il 9 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Ancona, in forza della quale il prevenuto risultava condannato per il reato di usura commesso dal 2004 al 2009; 4) sentenza emessa il 22 febbraio 2016 dalla Corte di appello di Ancona, in forza della quale il prevenuto risultava condannato per i reati di tentativo di estorsione e lesione commessi nel luglio 2009 e nel maggio 2010. 2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 3 novembre 2020, rigettava l'istanza. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione, fra i quali la ludopatia dalla quale il Giorgi risulta affetto sin dall'anno 2004. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, esponendo, fra l'altro, l'assorbente considerazione in base alla quale, pur se si volesse ammettere che il Giorgi avesse la tendenza al gioco d'azzardo fin da molti anni prima di quanto provato, dovrebbe comunque rilevarsi il totale difetto di ogni altra condizione che possa consentire il riconoscimento della continuazione, prima fra tutti la distanza cronologica tra i fatti, che esclude la possibilità di ravvisare una preventiva risoluzione criminosa, per quanto generica. 1.2. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle arrimende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 maggio 2021. I