CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1966
Cassazione n. 08535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale dì Barcellona P.G., che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del D. Igs. 285/92, condannandolo alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. Ordinava, altresì, la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, censurando, con un primo motivo, vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto dell'apparato motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. 3. I motivi in questione risultano non conformi al canone di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen., in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) e la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi. In particolare, i giudici del gravame del merito, a foglio 2) e 3), hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, stante il carattere non episodico della condotta, essendo l'imputato già gravato da un precedente specifico piuttosto recente, sia in considerazione delle concrete modalità della condotta, connotata da grave disvalore, dal momento che l'imputato si era posto alla guida in evidente stato di alterazione alcolica, in orario notturno, dimostrando di non essere stato in grado di adeguare le modalità di guida alle condizioni stradali (come emerso dall'incapacità del ricorrente di spostare il veicolo malamente parcato nel mezzo della carreggiata) e dall'atteggiamento affatto collaborativo con gli operanti, rappresentando per questo un pericolo alla circolazione e alla pubblica incolumità (foglio 3 della sentenza impugnata). 5. Il secondo motivo risulta, altresì, inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive, laddove la Corte richiama in maniera specifica gli elementi che hanno portato ad escludere l'esistenza di valori positivi in grado consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In particolare, la Corte, a foglio 3) della sentenza, argomenta considerando di particolare disvalore la condotta dell'imputato, già gravato da un precedente specifico, e non riscontrando elementi positivi da poter valorizzare. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbr