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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13654/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 avverso la sentenza n. 21845/2019 del TRIBUNALE di ROMA, Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 depositata il 13/11/2019; Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.1.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 8.749,25.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e dei Comuni di Torino, Frascati e Perugia, e nella contumacia del concessionario per la riscossione e della Prefetture di Roma e Foggia, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, con sentenza n. 7412/2019, sul presupposto che l’esecuzione non era stata ancora intrapresa in danno dell’opponente.

Interponeva appello la Centola ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 21845/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Frascati e nella contumacia delle altre parti appellate, accoglieva in parte l’impugnazione, condannando la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquidava in € 300,00 per il primo grado ed in € 600,00 per quello di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, articolato in tre profili.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV. [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, con decisione nel F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.

Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 Con sentenza n. 7412/20129 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso estratti di ruolo e cartelle esattoriali fondate su contravvenzioni al codice della strada, ravvisando la carenza di interesse ad agire, non essendo stata ancora intrapresa l’esecuzione.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riformato la decisione di prime cure, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento relative a ruoli formati prima del 2010, di importo non superiore ad € 1.000, per effetto della procedura di annullamento automatico di cui all’art. 4 del D. L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, ed invece prescritto il diritto derivante dalle altre due cartelle opposte, di importo superiore alla soglia di € 1.000, per intervenuto decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle (1.4.08 e 6.8.08) all’estrazione del ruolo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e condannando alle spese, determinate in base al decisum, la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il ricorso si articola in unico motivo con cui il ricorrente lamenta: 1) innanzitutto, il fatto che il giudice di merito abbia liquidato le spese del doppio grado indicando un valore complessivo per ciascun grado di giudizio, in tal modo non consentendo la verifica della correttezza della quantificazione e del rispetto dei minimi tariffari; 2) inoltre, l’applicazione del criterio del decisum in luogo di quello corretto, del disputatum; 3) infine, che siano stati comunque violati i minimi tariffari applicabili al caso di specie.

Per la prima parte, la censura è inammissibile per diversi e concorrenti motivi.

In primo luogo per assenza del necessario grado di specificità, perché il ricorrente non indica i valori che a suo giudizio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 avrebbero dovuto essere applicati al caso di specie.

In secondo luogo Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 per difetto di interesse concreto, poiché il ricorrente non indica quale Data pubblicazione 29/04/2022 lesione effettiva egli abbia ricevuto dalla statuizione impugnata, onde la doglianza si risolve nella proposizione di un vizio del tutto ipotetico.

Peraltro, e conclusivamente, perché lo stesso precedente richiamato dal ricorrente a pag. 8 del ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20935 del 07/09/2017, non massimata) ribadisce che il giudice di merito è tenuto a liquidare le spese per ogni singolo grado di giudizio –cosa che nella specie è avvenuta–, non potendosi operare una liquidazione indistinta per più gradi, ma non impone anche la necessaria specificazione degli importi relativi alle singole fasi processuali relative a ciascun grado.

Del pari inammissibile è la seconda parte della censura, dovendosi ribadire il principio per cui, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, o dell'impugnazione, il giudice deve –di regola– considerare il contenuto effettivo della sua decisione, applicando il criterio del "decisum" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765).

Va inoltre ribadito che, nell’ambito dei rapporti tra avvocato e cliente, questa Corte ha ritenuto che “… sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito.

Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591).

Il criterio della parametrazione del compenso F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 all’attività in concreto svolta dal professionista vale, a fortiori, nella Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 liquidazione delle spese di lite disposta dal giudice all’esito della Data pubblicazione 29/04/2022 causa, con conseguente possibilità di fare riferimento al criterio del decisum, ove quello del disputatum non appaia congruo.

Il relativo accertamento si risolve in un giudizio di merito, non soggetto, se adeguatamente motivato, al sindacato di questa Corte.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le spese dovessero essere commisurate all’effettivo valore della causa, identificato nel decisum, escludendo quindi dal calcolo le cartelle ricomprese nell’ annullamento ope legis di cui all’art. 4 del D. L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018.

E’ invece fondata la terza parte della doglianza, relativa alla quantificazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Considerando infatti i valori risultanti dalla massima decurtazione operabile sui valori medi indicati dallo scaglione di tariffa relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, i minimi tariffari relativi al giudizio di primo grado ammontano ad € 671,00 (di cui € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed € 203 per quella di decisione).

Per il giudizio di appello, invece, ammontano ad € 1.378,00 (di cui € 203 per la fase di studio, € 200 per quella introduttiva, € 567 per quella di trattazione ed € 405 per quella di decisione).

La liquidazione operata dal Tribunale, pari ad € 300 per l’intero giudizio di primo grado e ad € 600 per quello di appello, è dunque lesiva dei minimi tariffari, divenuti inderogabili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, che ha modificato l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese di primo grado nella misura di € 671,00 e di quelle di secondo grado nella misura di € 1.378,00.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 A fronte dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spNumero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022ese del presente giudizio di legittimità possono essere compensateData pubblicazione 29/04/2022”. [OSCURATO:PERSONA] condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte non massimate).

Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per la fase istruttoria, corrisponde al 30% del parametro indicato dalla tariffa, mentre per le altre fasi corrisponde alla metà di detto valore.

Ne consegue che l’importo minimo liquidabile all’odierno ricorrente, per il primo grado di giudizio, è pari ad € 535,50, così determinato: € 112,50 per la fase di studio, € 120,00 per quella introduttiva, € 100,50 per quella di trattazione ed € 202,50 per quella di decisione.

Per l’appello, invece, il minimo liquidabile è pari ad € 1.053,00 così determinato: € 202,50 per la fase di studio, € 202,50 per quella di introduzione, € 243,00 per quella di trattazione ed € 405,00 per quella di decisione.

Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente, preso atto della proposta del relatore, di compensare le spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, sostiene che l’impugnazione sarebbe stata proposta sulla base di un unico motivo riferito alla contestazione del governo delle spese del doppio grado del giudizio di merito, che dovrebbe essere considerato integralmente accolto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 Numero sezionale 2991/2022 La lettura del ricorso, tuttavia, evidenzia che il ricorrente aveva Numero di raccolta generale 13654/2022Data pubblicazione 29/04/2022 indicato, nella censura proposta, importi superiori a quelli ritenuti congrui dal Collegio; permane, di conseguenza, l’accoglimento solo parziale del ricorso, che giustifica la statuizione di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti di cui in motivazione.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del primo grado nella misura di € 535,50 e di quelle di appello nella misura di € 1.053,00.

Alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 535,50, e di quelle di appello, che liquida in € 1.053,00.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 avverso la sentenza n. 21845/2019 del TRIBUNALE di ROMA, Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 depositata il 13/11/2019; Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.1.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 8.749,25. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e dei Comuni di Torino, Frascati e Perugia, e nella contumacia del concessionario per la riscossione e della Prefetture di Roma e Foggia, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, con sentenza n. 7412/2019, sul presupposto che l’esecuzione non era stata ancora intrapresa in danno dell’opponente. Interponeva appello la Centola ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 21845/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Frascati e nella contumacia delle altre parti appellate, accoglieva in parte l’impugnazione, condannando la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquidava in € 300,00 per il primo grado ed in € 600,00 per quello di appello. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, articolato in tre profili. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, con decisione nel F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 Con sentenza n. 7412/20129 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso estratti di ruolo e cartelle esattoriali fondate su contravvenzioni al codice della strada, ravvisando la carenza di interesse ad agire, non essendo stata ancora intrapresa l’esecuzione. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riformato la decisione di prime cure, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento relative a ruoli formati prima del 2010, di importo non superiore ad € 1.000, per effetto della procedura di annullamento automatico di cui all’art. 4 del D. L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, ed invece prescritto il diritto derivante dalle altre due cartelle opposte, di importo superiore alla soglia di € 1.000, per intervenuto decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle (1.4.08 e 6.8.08) all’estrazione del ruolo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e condannando alle spese, determinate in base al decisum, la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il ricorso si articola in unico motivo con cui il ricorrente lamenta: 1) innanzitutto, il fatto che il giudice di merito abbia liquidato le spese del doppio grado indicando un valore complessivo per ciascun grado di giudizio, in tal modo non consentendo la verifica della correttezza della quantificazione e del rispetto dei minimi tariffari; 2) inoltre, l’applicazione del criterio del decisum in luogo di quello corretto, del disputatum; 3) infine, che siano stati comunque violati i minimi tariffari applicabili al caso di specie. Per la prima parte, la censura è inammissibile per diversi e concorrenti motivi. In primo luogo per assenza del necessario grado di specificità, perché il ricorrente non indica i valori che a suo giudizio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 avrebbero dovuto essere applicati al caso di specie. In secondo luogo Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 per difetto di interesse concreto, poiché il ricorrente non indica quale Data pubblicazione 29/04/2022 lesione effettiva egli abbia ricevuto dalla statuizione impugnata, onde la doglianza si risolve nella proposizione di un vizio del tutto ipotetico. Peraltro, e conclusivamente, perché lo stesso precedente richiamato dal ricorrente a pag. 8 del ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20935 del 07/09/2017, non massimata) ribadisce che il giudice di merito è tenuto a liquidare le spese per ogni singolo grado di giudizio –cosa che nella specie è avvenuta–, non potendosi operare una liquidazione indistinta per più gradi, ma non impone anche la necessaria specificazione degli importi relativi alle singole fasi processuali relative a ciascun grado. Del pari inammissibile è la seconda parte della censura, dovendosi ribadire il principio per cui, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, o dell'impugnazione, il giudice deve –di regola– considerare il contenuto effettivo della sua decisione, applicando il criterio del "decisum" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765). Va inoltre ribadito che, nell’ambito dei rapporti tra avvocato e cliente, questa Corte ha ritenuto che “… sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591). Il criterio della parametrazione del compenso F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 all’attività in concreto svolta dal professionista vale, a fortiori, nella Numero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022 liquidazione delle spese di lite disposta dal giudice all’esito della Data pubblicazione 29/04/2022 causa, con conseguente possibilità di fare riferimento al criterio del decisum, ove quello del disputatum non appaia congruo. Il relativo accertamento si risolve in un giudizio di merito, non soggetto, se adeguatamente motivato, al sindacato di questa Corte. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le spese dovessero essere commisurate all’effettivo valore della causa, identificato nel decisum, escludendo quindi dal calcolo le cartelle ricomprese nell’ annullamento ope legis di cui all’art. 4 del D. L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018. E’ invece fondata la terza parte della doglianza, relativa alla quantificazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Considerando infatti i valori risultanti dalla massima decurtazione operabile sui valori medi indicati dallo scaglione di tariffa relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, i minimi tariffari relativi al giudizio di primo grado ammontano ad € 671,00 (di cui € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed € 203 per quella di decisione). Per il giudizio di appello, invece, ammontano ad € 1.378,00 (di cui € 203 per la fase di studio, € 200 per quella introduttiva, € 567 per quella di trattazione ed € 405 per quella di decisione). La liquidazione operata dal Tribunale, pari ad € 300 per l’intero giudizio di primo grado e ad € 600 per quello di appello, è dunque lesiva dei minimi tariffari, divenuti inderogabili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, che ha modificato l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese di primo grado nella misura di € 671,00 e di quelle di secondo grado nella misura di € 1.378,00. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 A fronte dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spNumero sezionale 2991/2022Numero di raccolta generale 13654/2022ese del presente giudizio di legittimità possono essere compensateData pubblicazione 29/04/2022”. [OSCURATO:PERSONA] condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte non massimate). Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per la fase istruttoria, corrisponde al 30% del parametro indicato dalla tariffa, mentre per le altre fasi corrisponde alla metà di detto valore. Ne consegue che l’importo minimo liquidabile all’odierno ricorrente, per il primo grado di giudizio, è pari ad € 535,50, così determinato: € 112,50 per la fase di studio, € 120,00 per quella introduttiva, € 100,50 per quella di trattazione ed € 202,50 per quella di decisione. Per l’appello, invece, il minimo liquidabile è pari ad € 1.053,00 così determinato: € 202,50 per la fase di studio, € 202,50 per quella di introduzione, € 243,00 per quella di trattazione ed € 405,00 per quella di decisione. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente, preso atto della proposta del relatore, di compensare le spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, sostiene che l’impugnazione sarebbe stata proposta sulla base di un unico motivo riferito alla contestazione del governo delle spese del doppio grado del giudizio di merito, che dovrebbe essere considerato integralmente accolto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6098/2020 Numero sezionale 2991/2022 La lettura del ricorso, tuttavia, evidenzia che il ricorrente aveva Numero di raccolta generale 13654/2022Data pubblicazione 29/04/2022 indicato, nella censura proposta, importi superiori a quelli ritenuti congrui dal Collegio; permane, di conseguenza, l’accoglimento solo parziale del ricorso, che giustifica la statuizione di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del primo grado nella misura di € 535,50 e di quelle di appello nella misura di € 1.053,00. Alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 535,50, e di quelle di appello, che liquida in € 1.053,00. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3