CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 11752/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29189/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1685/2022 depositatoi l 17/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorse per la cassazione del decreto n. 7055/2018 emesso dalla Corte di Appello di Salerno, che aveva reputato tardiva la domanda volta ad ottenere l’equa riparazione, per essere stata proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 4 l. 89/2001. Con ordinanza n. 21749/21, questa Corte annullò il predetto provvedimento. A seguito del rinvio, con decreto n. 1685/2022, la stessa Corte d’appello, in diversa composizione, accolse l’opposizione, determinando l’indennizzo in ragione dell’importo di € 800, oltre interessi dalla domanda al saldo e con la rifusione delle spese di lite. La Corte salernitana, pur considerando che il processo amministrativo era durato dal 29 giugno 1994 al 25 luglio 2017, detraeva il periodo di anni quindici e mesi quattro, assumendo che, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che aveva accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato e fino alla data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, il processo fosse rimasto quiescente, non per fatto imputabile all’amministrazione. Ricorre in cassazione lo Iovane con due motivi. Il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001, 51 comma 1° RD n. 642/1907, 23 comma 1° l. n. 1034/1971, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudizio era sorto precedentemente al 2010, sicché la norma di riferimento sarebbe stata rappresentata dal combinato disposto degli artt. 23 comma 1° l. n. 1034/1971 e 51 comma 1° RD n. 642/1907. In effetti, lo Iovane aveva presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione già contestualmente al deposito del ricorso ed, in data 6 novembre 2009, anche l’istanza di prelievo nonché una nuova istanza di fissazione dell’udienza: pertanto, secondo le normative ratione temporis vigenti, avrebbe dimostrato la permanenza di un interesse alla decisione. 1.a) Mediante il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 comma 2° c. c., 2, 4 e 5 DM n. 55/14, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il primo motivo è fondato. 2) Con indirizzo ormai pacifico, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo, anche quando condiziona "ratione temporis" la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all'intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Sez. 2, n. 11149 del 9 maggio 2018; Sez. 6-2, n. 9727 del 5 aprile 2019; Sez. 6-2, n. 2172 del 27 gennaio 2017; Sez. 2, n. 13554 del 1° luglio 2016). A maggior ragione, non può essere imputata al ricorrente la mancata attivazione riguardo ad un atto (l’istanza di prelievo) introdotto dall'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008 e rispetto al quale, come rileva la stessa decisione impugnata, egli ha provveduto dopo poco più di un anno. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata va dunque cassata, per quanto di ragione, ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, dovrà riesaminare il periodo utile, ai fini dell’equo indennizzo, sulla scorta del principio sopra enunciato. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte