CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-321 cod. pen.), con la diminuente del rito abbreviato e riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, comma 2, cod. pen. Il ricorrente per conseguire il pagamento di due fatture in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (fatture relative lavori per svolti pressoil Comune di Campofranco) e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per lavori svolti in località [OSCURATO:PERSONA]), aveva corrisposto in due occasioni, il 16 giugno e il 25 agosto 2021, somme di denaro al funzionario dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile della Regione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], preposte al settore "[OSCURATO:PERSONA]" e competente alle procedure di liquidazione, per svolgere i controlli e gli adempimenti di propria competenza e sollecitare ai propri colleghi e al proprio direttore generale quelli di loro competenza. Le evidenze di prova a carico dell'imputato, che ha ammesso i fatti materiali, discendono dalle attività di registrazione ambientale svolte all'interno degli uffici del [OSCURATO:PERSONA] Protezione Civile della Regione [OSCURATO:PERSONA] poiché nelle due circostanze indicate l'imputato aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] dei pacchetti che si erano rivelati contenere banconote. Nella prima occasione, il [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato delle telefonate ad una collega per sollecitarle gli adempimenti necessari ai fini della liquidazione delle fatture. Reiterate sono, invece, le conversazioni intercettate e i messaggi scambiati dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] per regolarizzare la documentazione amministrativa per la liquidazione delle fatture relative ai lavori svolti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] merito hanno ritenuto accertata la consegna di almeno 600 euro, ammessa dall'imputato, o, addirittura, di una somma maggiore come sembrava evidente dalle immagini videoriprese che davano atto della consegna di più buste in più occasioni. 2.Con i motivi di ricorso l'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Deduce, in particolare: Motivo 1: erronea applicazione della legge penale per effetto della ritenuta sussistenza del reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) poiché le indagini espletate non avevano accertato l'esercizio dei poteri o di funzioni pubbliche da parte da parte del [OSCURATO:PERSONA] non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto alcuna attività di liquidazione delle fatture. Con riferimento alle liquidazioni a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il ricorso evidenzia come, a fronte della effettuazione della dazione il 25 agosto 2021, la liquidazione delle somme sarebbe avvenuta solo il 6 giugno 2022, quindi con molto ritardo. Non è ravvisabile il delitto di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. poiché, ai fini della sussistenza di tale reato, l'atto di ufficio deve concretarsi nell'esercizio dei poteri funzionali in capo al pubblico funzionario. Né è accertato, ai fini della valutazione del corrispettivo della prestazione, che l'imputato avesse effettivamente consegnato la somma di euro trecento circa, poiché, invece, sentito in dibattimento nel processo a carico del De2 73nLuca, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere consegnato una somma che poteva essere quantificata in 100/150 euro per volta, una somma di valore sproporzionato rispetto al compimento di un atto collegato alla funzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], erogatagli per l'interessamento che questi mostrava nel prendere atto del ritardo nel pagamento raccogliendo così le doglianze del [OSCURATO:PERSONA]. Motivo n. 2 travisamento della prova nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia liquidato la fattura alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e ha quantificato in euro 600 la somma corrispostagli, valorizzando la intercettazione in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] "rivendicava di avere emesso il bonifico" a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia dalla informativa del 27 giugno 2022 non risulta alcun riscontro in ordine alla liquidazione di fatture da parte del [OSCURATO:PERSONA], mentre con riferimento al secondo lavoro (quello della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) il pagamento è intervenuto a circa un anno dalla dazione della somma. La Corte di merito è incorsa nel travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto che vi sia stata la dazione di almeno 600 C o di una somma addirittura maggiore ma trascurando che il [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese nell'ambito del processo penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], aveva sostenuto di aver corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] 100/150 euro, senza ricordare l'importo esatto. Manca, dunque, qualsivoglia proporzione o corrispettività tra la somma riconosciuta al pubblico funzionario e la presunta attività da questi svolta. Motivo n. 3 erronea applicazione della legge penale (in relazione all'articolo 346-bis cod. pen.) e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto di non poter riqualificare il fatto ricorrendo, invece, i presupposti soggettivi e oggettivi di tale fattispecie di reato poiché la somma non sarebbe stata corrisposta per porre in essere un atto ad opera del [OSCURATO:PERSONA] ma come prezzo della sua intercessione presso i pubblici ufficiali che dovevano porre in essere l'atto dovuto e sfruttando la propria relazione con gli stessi; Motivo n. 4: violazione della legge penale (in relazione all'articolo 62 n. 4 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha denegato l'applicazione dell'attenuante in parola poiché, dovendo focalizzare l'attenzione esclusivamente sul pregiudizio economico derivante dall'atto specifico, come richiesto in relazione a detta attenuante, la Corte ha invece valorizzato la complessiva gravità dell'evento; Motivo n. 5: violazione di legge (in relazione all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen.) e carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante della tenuità del fatto in ragione di una valutazione complessiva della vicenda, e, dunque alla natura del reato, laddove è invece assolutamente necessario verificare se una volta ritenuta la ricorrenza del reato lo stesso possa qualificarsi di particolare tenuità rispetto alla generalità dei fatti corruttivi e accertati; 3Motivo n. 6: violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) per illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché la Corte di merito ha valorizzato a carico dell'imputato il disprezzo delle regole in ragione delle sue solo parziali ammissioni nel corso del giudizio. Anche in questo caso la Corte parte dall'assunto che vi siano state più dazioni di denaro e che quindi l'imputato non abbia fornito una spiegazione esaustiva di tutte le circostanze accertate a suo carico, benché il giudice di primo grado avesse riconosciuto l'applicazione della circostanza di cui all'art. 323.bis, comma 2, valorizzando il contributo dichiarativo dell'imputato che aveva ammesso di avere consegnato pacchetti contenenti denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. 2. Per ragioni di ordine sistematico possono esaminati congiuntamente il primo, secondo e terzo motivo di ricorso che riguardano un tema comune ovvero l'esercizio dei poteri o funzioni pubbliche di [OSCURATO:PERSONA], il funzionario al quale, corrispondendo una somma di denaro, [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per accelerare la liquidazione delle fatture di interesse e che, dalla documentazione acquisita, richiamata dalla difesa, non risulta che abbia sottoscritto i mandati di liquidazione, adempimento di competenza del Direttore Generale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La sentenza di primo grado, a tal riguardo, aveva valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, descrivendo il ruolo e le attività del funzionario, aveva precisato che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, riceveva dalle sedi periferiche o comunque dagli uffici competenti, le proposte di liquidazione effettuando sulle stesse un controllo formale per poi sottoporle alla sua firma, quale direttore del settore. Un iter che anche la sentenza impugnata ha puntualmente descritto (pag. 3) evidenziando anche i concomitanti rapporti del [OSCURATO:PERSONA], da un lato con il [OSCURATO:PERSONA] - dal quale aveva ricevuto, somme di denaro e al quale aveva riferito i passaggi delle procedure di interesse -, e, dall'altro lato, con i funzionari competenti a predisporre la documentazione utile ai fini della liquidazione a favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in cui è riscontrato un intervento del [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA], per l'accelerazione e completamento della pratica e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. Per tale società è risultato dalla conversazione del 23 luglio 2021, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato il ricorrente per informarlo dell'avvenuta liquidazione risultante dalle annotazioni sul sistema informativo della Protezione civile, anche se, il [OSCURATO:PERSONA] ,7)nnon aveva ricevuto il pagamento materiale. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria ha accertato che, effettivamente, a cura del Direttore del [OSCURATO:PERSONA] e del Dirigente del servizio, era stata emessa in data 21 luglio 2018 la disposizione di pagamento n. 1293. Premesso che la liquidazione delle fatture, secondo la ricostruzione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], aveva tempistiche diverse, correlate alla gestione cd. ordinaria o in quella speciale, e che i tempi di liquidazione erano influenzati anche dai controlli (successivi o precedenti, rispettivamente, a cura della Corte dei Conti, per quella speciale o alla Banca d'Italia), la ricostruzione svolta in fatto dai giudici del merito consente di individuare puntualmente la competenza in materia di istruttoria del [OSCURATO:PERSONA], referente del [OSCURATO:PERSONA] e competente ad eseguire il controllo formale sugli ordini di pagamento, predisposti e trasmessi dai competenti funzionari, prima dell'inoltro al [OSCURATO:PERSONA], per l'adozione del mandato di pagamento. [OSCURATO:PERSONA], per come accertato, il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile unico del procedimento inviavano, rispettivamente, le proposte di pagamento dopo avere acquisito la documentazione necessaria ai fini della verifica dei presupposti sostanziali della liquidazione. 2.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui richiama il contenuto della informativa dalla quale non risulta alcun mandato emesso dal [OSCURATO:PERSONA], nonostante la rivendicazione di questi al [OSCURATO:PERSONA] di avergli "liquidato" la fattura, propone una lettura molto parziale nella ricostruzione delle competenze del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di confrontarsi con la puntuale ricostruzione dei Giudici di merito secondo i quali la rivendicazione è da intendere riferita all'impegno profuso per completare l'iter istruttorio, compulsando l'ingegnera [OSCURATO:PERSONA], la documentazione a corredo della richiesta, in vista della liquidazione delle fatture della "[OSCURATO:PERSONA]". 2.3. Ritiene la Corte che correttamente, sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici del merito hanno ritenuto accertato l'esercizio di poteri e funzioni pubbliche da parte del [OSCURATO:PERSONA] richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la partecipazione alla formazione dell'attività e decisioni dell'ufficio rileva ai fini della attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, qualunque sia la fase in cui tale partecipazione si realizza, anche in un momento antecedente a quello della esternazione ai terzi della volontà della p.a. (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228871 - 01). La sentenza di primo grado ha richiamato principi risalenti ma confermati anche dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come rilevante, ai fini della individuazione della nozione di pubblico ufficiale, la circostanza obiettiva di esercitare una funzione pubblica e lo svolgimento di attività rette da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 01): nel caso in esame è certamente sussistente ; 5 / yl'esercizio della funzione pubblicistica del [OSCURATO:PERSONA] in quanto preposto al controllo della documentazione e della sua completezza ai fini della successiva liquidazione. Va, infine, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 - 07): nel caso in esame non emerge dagli atti che si sia in presenza di atti illeciti essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato ad accelerare le pratiche di liquidazione delle somme di spettanza delle società di interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte di merito ha evidenziato che il ricorrente non si era rivolto al [OSCURATO:PERSONA] "per sfogarsi" dei ritardi riscontrati, secondo la riduttiva versione del [OSCURATO:PERSONA], ma per sollecitarne l'intervento sui funzionari ai quali competeva la istruttoria e preparazione degli ordinai di pagamento (l'architetta [OSCURATO:PERSONA] e l'ingegnera [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le fatture della "[OSCURATO:PERSONA]" e l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], responsabile unico del procedimento per i lavori svolti dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.) che, su suo impulso, avevano, infatti, tempestivamente completato l'iter delle pratiche, acquisendo gli atti necessari ai fini della liquidazione, quando necessari. La competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della liquidazione delle pratiche di interesse del [OSCURATO:PERSONA] osta a sussumere il fatto nella fattispecie di cui all'art. 346- bis cod. pen. qualificando l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] come un'attività di intermediazione. L'art. 346-bis cod. pen. — introdotto dalla legge n. 3 del 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2019 - punisce il traffico di influenze illecite, aggravato quando il mediatore sia un pubblico ufficiale, e sanziona chi, sfruttando relazioni (esistenti, non più solo asserite), con un pubblico ufficiale, fa dare/promettere utilità come prezzo della mediazione illecita, reato che si configura "fuori dei casi di concorso" nei reati di corruzione, inclusa la corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 cod. pen. 6La disposizione di cui all'art. 346-bis cod. pen. esordisce con una clausola di riserva che indica che se il mediatore agisce in accordo diretto col pubblico ufficiale, si applicano le disposizioni in materia di corruzione, non il 346-bis cod. pen. In altre parole, se il mediatore è un "terzo" - anche pubblico ufficiale - che si fa pagare per influenzare il pubblico ufficiale, si applica il 346-bis cod. pen. mentre se il mediatore è parte integrante dell'accordo corruttivo col pubblico ufficiale la fattispecie assorbente è la corruzione, fattispecie che deve ravvisarsi, altresì, nei casi in cui, al di là del provato intervento su altri funzionari competenti in una fase del procedimento, come nel caso in esame, il pubblico ufficiale accetti la remunerazione per il compimento di un'attività amministrativa in proprio. Solo per completezza occorre rilevare che nonostante le telefonate in presenza del [OSCURATO:PERSONA] (dirette all'architetta [OSCURATO:PERSONA]) e quelle - poi riferite al [OSCURATO:PERSONA] - sul responsabile unico del procedimento ingegnere [OSCURATO:PERSONA], competente alla predisposizione della perizia di variante necessaria per la liquidazione delle fatture della società "[OSCURATO:PERSONA]", non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia speso il nome dei predetti funzionari come destinatari della somma (o di una parte della somma) ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Anche sotto altro aspetto il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene, correggendo l'originaria dichiarazione sull'importo delle somme consegnate al de [OSCURATO:PERSONA] - nel processo a carico di questi ha sostenuto di avere corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 100/150 euro a volta e non di 300 euro - che si trattava di un importo irrisorio, di un modestissimo donativo sproporzionato rispetto all'atto collegato alla funzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], quindi inidoneo a configurare il corrispettivo per la sussistenza del reato di corruzione trattandosi, al più, di una regalia erogata perché il [OSCURATO:PERSONA] si mostrava persona disponibile a raccoglierne gli sfoghi. La sentenza impugnata ha già esaminato la deduzione difensiva evidenziando che in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art.318 cod. pen. (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 - 02). Un dato probatorio evidentemente superfluo, nel caso in esame, ai fini della ricostruzione della vicenda in esame per la chiarezza, alla stregua delle intercettazioni atti, dell'accordo convenuto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] ma anche 7irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto tenuto conto che la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. 1620 del 11/11/2025, dep. 2026, Selmi, Rv. 289204 - 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 - 01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo cui se c'è l'accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all'art. 318 cod. pen., quale che sia il "prezzo" concordato, e anche se esso sia modico. Per configurare il reato di cui all'art. 318 cod. pen. è necessario e sufficiente che il dono costituisca il corrispettivo di un comportamento funzionale del pubblico ufficiale, inserendosi in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale nel caso in esame accertato. 5. Il motivo di ricorso che censura la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è infondato. La Corte di appello ha denegato l'applicazione dell'attenuante in parola valorizzando la giurisprudenza che la ritiene applicabile ai casi in cui il pregiudizio economico sia lievissimo e affermando che, nel caso in esame, il danno arrecato alla pubblica amministrazione, in ragione dell'accelerazione delle pratiche di interesse del [OSCURATO:PERSONA], non appare quantificabile, senza che assumano rilievo altri parametri non considerati dalla norma, che hanno invece rilevanza ai fini del riconoscimento della speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. Rileva la Corte che l'art. 62, n. 4 cod. pen. prevede sia l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia quella del lucro di speciale tenuità: mentre la prima riguarda solo i delitti che offendono esclusivamente o in via cumulativa il patrimonio, la seconda riguarda tutti i delitti, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela, che siano stati commessi per motivi di lucro, come ribadito dalle Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499, in tema di compatibilità di tale attenuante con la fattispecie autonoma di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per tale attenuante comune la norma richiede una valutazione più ampia delle conseguenze del reato, che tenga conto del c.d. danno criminale, e quindi un vaglio che investe non solo il profilo economico del lucro conseguito o perseguito che8 )7)deve essere di speciale tenuità, ma anche dell'evento dannoso o pericoloso che deve essere anch'esso di speciale tenuità. Al reato di corruzione non è applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante (Sez. 6, n. 7367 del 07/06/1983, Scintu, Rv. 160172 - 01), diversamente dai reati, come il peculato, che comunque offendono il patrimonio, secondo la impostazione di metodo enunciata nella sentenza impugnata (pag. 21). Ne consegue che correttamente la Corte di merito, sia pure richiamando genericamente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ha motivato la esclusione dell'attenuante sulla impossibilità di quantificare il danno in ragione dell'accelerazione delle pratiche di interesse del [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, in sostanza evocando l'attenuante del lucro di speciale tenuità, la cui applicazione è subordinata alla duplice condizione che l'evento dannoso o pericoloso sia caratterizzato da speciale tenuità, nel caso non verificabile in concreto e che il lucro conseguito dall'agente deve essere lievissimo, o addirittura irrisorio. 6. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso in relazione al diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen. Secondo un consolidato indirizzo della Corte di cassazione, che il Collegio condivide, in tema di delitti contro la Pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (sez. 6, n.14825 del 26/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 259501; Sez. 6, n. 7919 del 22/02/2012, Cinardo, Rv. 252432). In particolare, il giudice, in presenza di più condotte, nel concedere l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis, comma 1, cod. proc. pen., è tenuto a valutare la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, autonomamente considerata (Sez. 6, n. 30821 del 18/04/2013, Moretto, in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante in un caso di appropriazione multipla e continuata dei proventi delle infrazioni stradali). La Corte di appello, pur nell'ambito di una motivazione non articolata, ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, evidenziando, al fine di negare la circostanza in questione, la reiterazione delle condotte, che, obiettivamente, non possono essere valutate in maniera scissa ed atomistica. ,Né il fatto può valutarsi come di particolare tenuità rispetto alla generalità dei fatti corruttiví qualificabili come delitto di corruzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen., poiché, in relazione a tale fattispecie, diversamente dal reato di corruzione per atto contrario, le somme erogate, ascendenti secondo le originarie dichiaraizoni del [OSCURATO:PERSONA] a circa seicento euro, non risultano di particolare tenuità tenuto conto che, per il compimento di atti non illeciti o illegali, le somme erogate non risultano elevate e consistenti (cfr. Sez. 6, n. 1620 del 11/11/2025, dep. 2026, Selmi, Rv. 289204, in cui viene in rilievo una dazione di 50 euro). 7. Il motivo di ricorso, che denuncia carenza di motivazione nel diniego di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, come noto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Nel caso in esame, la Corte di appello non ha ritenuto sussistenti elementi idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la reiterazione delle condotte e il comportamento processuale dell'imputato, di parziale ammissione degli addebiti a fronte di un quadro probatorio completo: si tratta di argomentazioni non apparente o carenti che denotano la compiuta valutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., compresi quelli relativi alla capacità a delinquere dell'imputato. 8. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta P.Q.M