CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione degli artt. 195 cod. pen. e 213 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, è, quanto alla violazione dell'art. 195 cod. pen. per la mancata escussione del [OSCURATO:PERSONA], meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pagina 5 ove la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a fornire alla p.o. uno spunto per identificare l'imputato, successivamente riconosciuto dalla stessa nelle modalità previste dalla legge) ed è manifestamente infondato in relazione alla presunta violazione del principio di integrazione fra le pronunce di primo e secondo grado, avendo il giudice di appello chiarito la rilevanza assegnata alla foto consegnata alla vittima, che di per sé non aveva valore di prova ma solo di ulteriore elemento utile a risalire all'identità dell'autore del fatto; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, tre dei quali per lo stesso reato per cui si procede, nonché della spiccata capacità a delinquere e indifferenza per la risposta punitiva dallo stesso dimostrata (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]