Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 20483/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con le sentenze emesse: 1) dalla Corte dia appello di Catanzaro, in data 12 settembre 2018 (condanna per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal maggio al luglio 2016); - dalla Corte di appello di Messina, in data 19 luglio 2019 (condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, quanto alla condotta associativa, tra la fine del mese di aprile e gli inizi di dicembre 2016.

2. Ricorre avverso l'ordinanza Mazzone, per il tramite del difensore di fiducia, denunziando violazione dell'art. 81 cod. pen.

La Corte territoriale, anziché esaminare le sentenze alla ricerca della comune ideazione unitaria dei reati, a fondamento della quale la difesa istante aveva indicato i rassicuranti indicatori della contiguità spaziale e temporale, si è limitata a dare rilevanza alla parziale diversità dei titoli dei reati.

Non è stato verificato se Mazzone, nel momento in cui ha prestato la sua disponibilità a rifornire l'associazione di cui alla sentenza sub 2), operante a Messina, avesse anche previsto di spacciare nella piazza di [OSCURATO:PERSONA] per ivi consumarvi, nello stesso lasso temporale, i reati, già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., giudicati con la sentenza sub 1). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dall'identico bene giuridico leso, dalla parziale omogeneità delle violazioni, tutte previste dalla disciplina in materia di stupefacenti, e dall'epoca concomitante di consumazione, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il diverso contesto in cui sono stati commessi, come ricostruito in sede di cognizione.

Mentre i reati oggetto della sentenza sub 2) sono stati commessi dal condannato nell'ambio di un'organizzazione ed al fine di perseguire il programma associativo comune, le cessioni di sostanza stupefacente oggetto della sentenza sub 1) sono state commesse a titolo individuale in altro ambito territoriale.

Il delineato elemento di differenziazione è tutt'altro che irrilevante posto che plausibilmente esclude, in assenza di altri collanti nemmeno prospettati dal ricorrente, la possibilità che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche quelle successive, realizzate in un diverso luogo, per altre finalità e con diverse modalità operative.

2. Il percorso argomentativo seguito è in piena sintonia con la nozione di continuazione prevista dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.

Essa, infatti, richiede che i fatti - reato siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e 2 n deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. 3.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 23 marzo 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con le sentenze emesse: 1) dalla Corte dia appello di Catanzaro, in data 12 settembre 2018 (condanna per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal maggio al luglio 2016); - dalla Corte di appello di Messina, in data 19 luglio 2019 (condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, quanto alla condotta associativa, tra la fine del mese di aprile e gli inizi di dicembre 2016. 2. Ricorre avverso l'ordinanza Mazzone, per il tramite del difensore di fiducia, denunziando violazione dell'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale, anziché esaminare le sentenze alla ricerca della comune ideazione unitaria dei reati, a fondamento della quale la difesa istante aveva indicato i rassicuranti indicatori della contiguità spaziale e temporale, si è limitata a dare rilevanza alla parziale diversità dei titoli dei reati. Non è stato verificato se Mazzone, nel momento in cui ha prestato la sua disponibilità a rifornire l'associazione di cui alla sentenza sub 2), operante a Messina, avesse anche previsto di spacciare nella piazza di [OSCURATO:PERSONA] per ivi consumarvi, nello stesso lasso temporale, i reati, già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., giudicati con la sentenza sub 1). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dall'identico bene giuridico leso, dalla parziale omogeneità delle violazioni, tutte previste dalla disciplina in materia di stupefacenti, e dall'epoca concomitante di consumazione, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il diverso contesto in cui sono stati commessi, come ricostruito in sede di cognizione. Mentre i reati oggetto della sentenza sub 2) sono stati commessi dal condannato nell'ambio di un'organizzazione ed al fine di perseguire il programma associativo comune, le cessioni di sostanza stupefacente oggetto della sentenza sub 1) sono state commesse a titolo individuale in altro ambito territoriale. Il delineato elemento di differenziazione è tutt'altro che irrilevante posto che plausibilmente esclude, in assenza di altri collanti nemmeno prospettati dal ricorrente, la possibilità che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche quelle successive, realizzate in un diverso luogo, per altre finalità e con diverse modalità operative. 2. Il percorso argomentativo seguito è in piena sintonia con la nozione di continuazione prevista dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. Essa, infatti, richiede che i fatti - reato siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e 2 n deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. 3. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris