CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9-25 novembre 2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione di tipo mafioso ed estorsione, la misura cautelare personale della custodia in carcere. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale osserva che secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], avrebbe operato in un imprecisato periodo protrattosi fino a febbraio 2019, quale capo, promotore ed organizzatore del sodalizio mafioso, sebbene detenuto da marzo 2016: [OSCURATO:PERSONA] era però stato tratto in arresto e condannato con sentenza del 12.10.2016, passata in giudicato, come capo e promotore del sodalizio camorristico denominato "gruppo del Vomero" o "clan [OSCURATO:PERSONA]" e ristretto ininterrottamente dal 2.2.2016, peraltro in regime detentivo di 41 bis O.P. dal 24 maggio 2016 fino a pochissimi giorni prima della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in esame ed il giudice per le indagini preliminari non aveva indicato alcun fatto che potesse accostarsi ad una condotta materiale di partecipazione/direzione o ad un'adesione morale al sodalizio operante nel quartiere del Vomero di Napoli; si era quindi eccepita la doppia incoerenza dell'incolpazione provvisoria: 1) siccome derivante dall'incompatibilità giuridica della contestazione del fatto di direzione/partecipazione al sodalizio nel periodo coperto da giudicato, ovvero sino ad ottobre 2016; 2) siccome derivante -per il periodo successivo ad ottobre 2016 dalla impossibilità materiale di serbare una condotta di direzione/partecipazione di un'associazione camorristica per il soggetto sottoposto al regime di carcere duro, comunque in assenza di condotte materiali o morali non individuate; il Tribunale aveva convenuto con il primo asserto difensivo, per cui il dies a quo dell'imputazione era stato individuato nell'ottobre 2016 e la contestazione avrebbe coperto il periodo intercorrente sino a febbraio 2019, data della formulazione della richiesta di emissione della misura cautelare. Ciò premesso, il difensore, richiamata la sentenza resa da questa Corte a Sezioni Unite "Modaffari", osserva che mancava l'indicazione delle plurime condotte materiali serbate dal presunto capo/partecipe con sistematicità o almeno con coerenza nel corso del tempo, dimostrative del suo ruolo verticistico o della sua semplice partecipazione, né era indicato quando si sarebbero verificate, né dove, né con quali modalità; non si faceva alcuna menzione di una sola condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA] nel suo periodo di carcerazione in regime di 41 bis, né poteva certo ritenere sufficiente la percezione delle cd. mesate, tanto che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con riferimento ad altro indagato, aveva affermato che il pagamento delle mesate integra il delitto di ricettazione, e che comunque la mesata era percepita dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio aveva deciso di sospenderla (fatto che segnava l'emarginazione, se non l'espulsione, dall'organizzazione); neppure poteva essere valutato il fatto che nelle conversazioni i sodali facessero riferimento a [OSCURATO:PERSONA], posto che non si trattava di una condotta attiva del ricorrente. Quanto alle estorsioni che sarebbero state riscosse dal figlio [OSCURATO:PERSONA], il difensore osserva innanzitutto che si trattava di fatti c:ornmessi in epoca antecedente, coperta dal giudicato, e comunque le pretese riscossioni: a) non risultavano suffragate da un mandato a riscuotere del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]; b) non erano collocate temporalmente; c) erano dichiarazioni triplamente de relato; analogo discorso valeva per l'estorsione di cui al capo R), non essendovi stata alcuna condotta attivi di [OSCURATO:PERSONA], né alcun mandato a riscuotere; non si poteva poi parlare di dissociazione del ricorrente, quando questi non era mai stato stabilmente inserito nel contesto associativo. Il difensore rileva che con l'istanza di riesame erano stati evidenziati tutti i passaggi che davano atto dell'esistenza di una netta cesura tra il clan [OSCURATO:PERSONA] descritto nella sentenza dell'ottobre 2016 ed il nuovo sodalizio retto da Basile: la disgregazione del ricorrente dal gruppo del Vomero emergeva chiaramente dalle plurime conversazioni in cui si dava atto addirittura di volontà omicidiarie ai danni dei prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, il Tribunale del Riesame si era spinto ad una lettura contra litteram delle intercettazioni; era poi stata del tutto pretermessa la tematica del "falso pentimento" di Cinimino sulla quale il Tribunale aveva reso una motivazione meramente apparente. 1.2 Relativamente ai reati fine, la difesa del ricorrente aveva evidenziato che gli stessi apparivano commessi da [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa e non a vantaggio del sodalizio, tanto che con riferimento alla prima estorsione i vari Caruson, Desio e Basile avevano, nelle conversazioni intercettate, dato atto di un semplice sospetto di un fatto estorsivo ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e che non era plausibile che il reggente del clan e gli altri partecipi si interrogassero sulla sorte dei proventi solo a distanza di quasi due anni dalla sua consumazione; ancora più evidente era l'impossibilità di ritenere reato fine quello di cui al capo R), visto che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva dato atto che vi era stata una riscossione celata e clandestina dei proventi estorsivi consumata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni degli altri affiliati.1.3 II difensore lamenta l'omessa motivazione in relazione alle sommarie informazioni Vallefuoco-Sarubbi ed all'assenza di riscontri sul fatto estorsivo di cui al capo F) (estorsione al [OSCURATO:PERSONA]): infatti, agli atti mancavano del tutto la ricostruzione della tempistica dell'appalto, le modalità del finanziamento e l'analisi della liquidazione degli stati di avanzamento lavori, che sola avrebbe consentito il giudizio di compatibilità dei lavori della Cosap con la vicenda estorsiva, e le dichiarazioni di Sarubbi sconfessavano l'assunto del giudice per le indagini preliminari secondo cui i lavori sarebbero iniziati nel 2013, depotenziando così la verosimiglianza delle dichiarazioni di Basile, non essendo possibile che le imprese precariamente aggiudicatarie dei lavori potessero erogare le tranches da 200.000,00 e 100.000,00 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA]; non era poi stato considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto, nel novembre 2018, da un'interdittiva antimafia perché vicino alla criminalità organizzata, e non alle famiglie del Vomero, per cui era illogico che avesse acconsentito alle richieste di [OSCURATO:PERSONA] pur avendo le "spalle coperte"; su tali aspetti non si era confrontato il Tribunale del Riesame, così come sulla circostanza che le persone offese avevano negato di aver ricevuto richieste di denaro a titolo estorsivo; si era poi evidenziato come nelle intercettazioni i sodali parlavano di un fatto estorsivo per cui [OSCURATO:PERSONA] stava già scontando la pena, cohocandolo quindi nel programma criminoso dell'associazione per cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato; era stato poi rilevato come dagli atti non risultasse che il profitto di tale pretesa estorsione fosse stato riscosso dal figlio [OSCURATO:PERSONA], essendovi solo una supposizione sulla base di due più che discutibili e confuse conversazioni captate dagli inquirenti. 1.4 Il difensore eccepisce l'omessa motivazione in merito alla dimostrazione della difesa dell'insussistenza del riscontro costituito dal soggiorno a Ischia del figlio [OSCURATO:PERSONA]: il riesame aveva affermato che in concomitanza con le feste natalizie del 2017 [OSCURATO:PERSONA] aveva prenotato un soggiorno particolarmente costoso, ma innanzitutto si trattava delle feste pasquali e gli allegati alla memoria difensiva davano atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva speso C 3.565,50, somma del tutto compatibile con la sua capacità reddituale; anche su tale aspetto, nulla aveva detto il Tribunale del Riesame. 1.5 Per quanto riguardava l'estorsione Fumarolo, il difensore lamenta l'illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame, non venendo riportati gli stralci di conversazioni in cui sarebbe stato citato il ricorrente e così evidenziando la correttezza delle deduzioni difensiva per cui i passaggi in cui i membri della famiglia Basile facevano riferimento alla predetta estorsione addebitandola a [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto dubitativi e parevano persino supporre che [OSCURATO:PERSONA] non avesse contezza di tale estorsione; quanto poi all'eccezione afferente la reiterata menzione nei dialoghi relativi alle riscossioni successive all'arresto di Luigi e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva ritenuto che tale dato fosse un riscontro alla permanenza di una reggenza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riscosso le estorsioni in danno e all'oscuro del clan per il tramite del fratello, utilizzando sillogismi basati su legami di parentela, ma non su fatti. 1.6 II difensore osserva che la prima delle due estorsioni contestate (Ceglos/Cardarelli) sarebbe stata chiusa intorno al 2012/2013, dunque al più sarebbe stata riferibile al sodalizio per cui vi era già un giudicato e che i sodali del ricorrente raccontavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito a loro insaputa, intascando i proventi del reato, per cui il fatto non poteva ritenersi reato-fine del sodalizio, men che meno aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen; quanto all'estorsione Funnarolo, la prima delle due fasi in cui si era concretizzata la stessa era cronologicamente irriferibile al sodalizio perché antecedente rispetto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e avvenuta all'insaputa dei presunti sodali, mentre la seconda non riguardava affatto il ricorrente ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], a riprova della cesura: di conseguenza era del tutto chiara l'inconciliabilità con gli atti di causa del fallace sillogismo del riesame per cui le estorsioni erano state chiuse dal ricorrente e quindi erano reati fine del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente alla motivazione relativa al capo R) dell'incolpazione provvisoria. 1.1 Si deve innanzitutto premettere che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che 121 richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, noni fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, relativamente al reato associativo, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato le conversazioni progr. 3833 e 3834 (pag.10 ordinanza impugnata) nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano negativamente il fatto che Cimnnino, prima della sua carcerazione avesse raccolto dal [OSCURATO:PERSONA] una rilevante somma a titolo estorsivo, senza poi distribuirla tra i sodali, e che nel 2017 il figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva ritirato un ulteriore rateo estorsivo (capo di incolpazione F); altra conversazione degna di nota richiamata dal Tribunale è quella del 27 dicembre 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] afferma che il clan ha continuato a versare alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], somme di denaro per il suo sostentamento; ora, tale ultima condotta, ha un senso soltanto se a [OSCURATO:PERSONA] era ancora riconosciuto un ruolo di primo piano all'interno del clan, altrimenti non si comprenderebbe a che titolo il clan continuasse a corrispondergli somme di denaro; analogamente, il fatto che il figlio di [OSCURATO:PERSONA], nel 2017, potesse ancora riscuotere i proventi di una estorsione le cui trattative erano state condotte dal padre, non può avere altro significato se non quello che al ricorrente veniva riconosciuto il suddetto ruolo, posto che in caso contrario il figlio di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe certo potuto agire liberamente, ma avrebbe dovuto rendere conto ai sodali; su tale ultimo aspetto, chiarissima è la conversazione del 9 dicembre 2017 tra Caruson e Pone, dove viene esplicitamente affermato che i [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, hanno ritirato le somme provento dell'estorsione (pag.14 ordinanza impugnata). Il Tribunale ha anche rilevato i continui riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] fatti dai sodali nelle conversazioni intercettate che, seppure contenenti aspre critiche al suo operato, confermavano che comunque Cimnnino gestiva le estorsioni da lui originate (le conversazioni sono riportate alle pagine 19 e 20 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso, su tali aspetti, è inammissibile in quanto pretende di dare al contenuto delle intercettazioni un significato diverso da quello ritenuto dai giudice della cautela; a tale proposito, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Analogo discorso deve essere fatto in merito al presunto pentimento di [OSCURATO:PERSONA], che non è stato ritenuto tale dal Tribunale con motivazione logica e coerente con gli atti processuali, contenuta nelle pagine 26 e seguenti dell'ordinanza impugnata. 1.2 Relativamente ai reati fine, nessun dubbio vi può essere sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'estorsione di cui al capo F), visto che nelle conversazioni intercettate viene più volte richiamato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione (si veda la conversazione del 4 ottobre 2017 richiamata a pag.29).1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 coci.pen., vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.31 dell'ordinanza impugnata; si deve poi rilevare che l'estorsione è intervenuta in un periodo nel quale il ricorrente, come riferito anche dalla difesa, è stato condannato per associazione mafiosa, quindi è indubbio che l'aggravante sia stata correttamente contestata 1.4 Fondato è, invece, il motivo di ricorso, relativo al capo R). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti l'unico coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla affermazione che i Fumarolo sarebbero state vittime di una pretesa estorsiva avanzata dal ricorrente, senza però che venga spiegato quando e in che modo tale pretesa sarebbe stata fatta; l'ordinanza prosegue poi affermando che dalle conversazioni si ipotizza che i ratei dell'estorsione siano stati incassati dal fratello del ricorrente (Giovanni), senza che vi sia alcuna certezza su tale aspetto, per cui unico indizio rimane quello sopra indicato, sul quale la motivazione è insufficiente; l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo R) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Mand