CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 34035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25964/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , pec -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BSTNRC70E43H5011) pec , rappresentat e e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec ; -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 784/2018 depositata il09/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in seno alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestono la qualità di socie, rispettivamente, accomandante ed accomandataria, a seguito di questionario, era attinta da avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2006, l’Ufficio di Frosinone dell’Agenzia delle entrate contestava l’illegittima detrazione dell’IVA per euro 1.727,61, in ragione dell’acquisto di un’autovettura a mezzo di fattura n. 2003/37, e rettificava in aumento, ai sensi degli artt. 86 e 87 tuir e dell’art. 2289 c.c., il reddito dichiarato di euro 726.183,38, in ragione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 50% del capitale, in [OSCURATO:SOCIETA]., rideterminando le imposte dirette ed indirette. In capo alle socie veniva quindi accertato un maggior reddito di partecipazione. Società e socie presentavano ricorso, accolto dalla CTP di Frosinone con sentenza n. 90/01/13 depositata il 27 febbraio 2013. Proponeva appello l’Ufficio innanzi alla CTR del Lazio, che, con la sentenza impugnata, così decideva: “[I]n parziale accoglimento dell’appello, dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al recupero di indebita detrazione IVA nei confronti della società, per intervenuta definizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11; rigetta nel resto”. Osservava in motivazione la CTR: -fondato è l’appello per non aver il primo giudice, nell’accogliere “in toto” i ricorsi introduttivi, dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla maggiore IVA ascritta alla società; - quanto invece alla pretesa connessa al maggior valore di cessione della quota di partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto l’Ufficio avesse addotto elementi oggettivi che sembravano deporre per la non corrispondenza del valore ad ordinari parametri economici, precludeva una positiva valutazione del gravame “in parte qua” il sopravvenuto art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resistono le contribuenti con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 [e] 87 DPR 917/1986 (tuir) e 5 comma 3 D.Lgs. 147/2015”, difettando il presupposto per l’applicabilità nella specie della norma interpretativa di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 147 del 2015. A fronte di quanto precede, le contribuenti nelle more del giudizio hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, e, successivamente, l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, ha depositato “istanza” in data 11 luglio 2023 “di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, rilevando che “la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 [e] che la stessa è risultata regolare” e concludendo “affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018”. All’istanza è allegata “comunicazione di regolarità della definizione della lite”, senza data, a firma del direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinon e dell’Agenzia delle entrate. In ragione di detta istanza, promanante dall’Agenzia delle entrate, unica ad aver interesse a coltivare il ricorso per cassazione che ne occupa, ed altresì del deposito telematico, in data 3 luglio 2003, da parte del difensore delle contribuenti, della prova dell’avvenuto pagamento delle prime rate previste, deve dichiararsi, come dalla predetta Agenzia richiesto, la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le h