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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 18342/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede pronunciata il 19 febbraio 2025 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni sei di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Fatto commesso il 13 gennaio 2024.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di affermazione di responsabilità; con il secondo motivo, violazione di legge per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio alla luce del risultato dell'alcoltest (0,8 g/l) a distanza di 90 minuti dal sinistro; con i! terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con i! quarto motivo, violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva in quella sostitutiva pecuniaria.Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso, contestando la proposta di inammissibilità comunicatagli.

I primi due motivi, relativi entrambi all'affermazione di responsabilità e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3).

In particolare, quanto alla ricostruzione delle concrete circostanze in fatto mediante le quali il reato è stato commesso, la sentenza impugnata ha confermato l'accertamento della sentenza di primo grado, riferendosi al contenuto del verbale redatto dalla P.M. nella immediatezza dell'incidente, con la conseguenza che, a fronte del doppio conforme accertamento reso dai giudici del merito, il motivo non può limitarsi a dedurre una generica inconcludenza del ragionamento seguito dai giudici, ma avrebbe dovuto evidenziare gravissime e manifeste illogicità in atto non presenti (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019).

Questa Corte ch cassazione ha più volte affermato, in caso di affermata violazione dell'art 192 cod. proc. pen., che la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.

Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04).

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) hanno da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare si sono confrontati con i rilievi difensivi afferenti alla c.d. curva di Widmark, nel solco del 2consolidato orientamento secondo cui l'incidenza della cd. curva aicolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 16669 del 20/04/2022; Sez. 4 del 15/09/2020).

In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava, infatti, sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa 0211a sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento.

Dunque, in un caso come quello che ci occupa l'asserto, secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato tasso alcolico nell'organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità e apertamente smentita dai sintomi, eclatanti ed univoci, manifestati dal conducente sin dal momento del controllo.

Quanto al terzo motivo, lo stesso è manifestamente infondato.

La Corte di merito motiva il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. rilevando la non tenuità dell'offesa alla luce delle concrete modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale e la salute pubblica (difatti, in seguito al sinistro stradale verificatosi, la passeggera dell'auto tamponata si recava al pronto soccorso e subiva lesioni guaribili in sette giorni).

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La seni:enza ha negato l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 20 bis cod.pen e ciò è del tutto conforme all'insegnamento di legittimità, espresso da Sez. 4 n. 21569 del 2024, secondo cui, in caso di condanna per guida in stato di ebrezza con 'aggravante di aver causato un incidente stradale (alla luce dell'art. 20-bis cod. pan che prevede che: "Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, ie dene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 3novembre 1981, n. 689), la clausola di riserva con cui esordisce , nuovo art. 20- bis cod. pen. mantiene il vigore anche del comma 9-bis dell'art. 185 cod. strada che stabilisce che "la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità" ma soltanto "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo".

Per tale ragione è stato affermato il principio per cui l'art. 20-bis cod, pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, cornma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente Fmia - possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un perico!o ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale.

Del resto, si osservi che la riforma Cartabia introducendo l'art. 20-bis cod. pen. non ha abrogato il comma 9- bis dell'art. 186 cod. strada e non vi sono elementi ermeneutici cer sostenerne un'abrogazione implicita.

A fronte di tale corretta ricostruzione del dato normativo, diviene irrilevante il punto della decisione riferito agli eventuali effetti della rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena su cui si è appuntata la doglianza.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pmcessuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma ei!a.

Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. p -oc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede pronunciata il 19 febbraio 2025 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni sei di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 13 gennaio 2024. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di affermazione di responsabilità; con il secondo motivo, violazione di legge per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio alla luce del risultato dell'alcoltest (0,8 g/l) a distanza di 90 minuti dal sinistro; con i! terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con i! quarto motivo, violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva in quella sostitutiva pecuniaria.Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso, contestando la proposta di inammissibilità comunicatagli. I primi due motivi, relativi entrambi all'affermazione di responsabilità e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3). In particolare, quanto alla ricostruzione delle concrete circostanze in fatto mediante le quali il reato è stato commesso, la sentenza impugnata ha confermato l'accertamento della sentenza di primo grado, riferendosi al contenuto del verbale redatto dalla P.M. nella immediatezza dell'incidente, con la conseguenza che, a fronte del doppio conforme accertamento reso dai giudici del merito, il motivo non può limitarsi a dedurre una generica inconcludenza del ragionamento seguito dai giudici, ma avrebbe dovuto evidenziare gravissime e manifeste illogicità in atto non presenti (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019). Questa Corte ch cassazione ha più volte affermato, in caso di affermata violazione dell'art 192 cod. proc. pen., che la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04). Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) hanno da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione». I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare si sono confrontati con i rilievi difensivi afferenti alla c.d. curva di Widmark, nel solco del 2consolidato orientamento secondo cui l'incidenza della cd. curva aicolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 16669 del 20/04/2022; Sez. 4 del 15/09/2020). In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava, infatti, sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa 0211a sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento. Dunque, in un caso come quello che ci occupa l'asserto, secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato tasso alcolico nell'organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità e apertamente smentita dai sintomi, eclatanti ed univoci, manifestati dal conducente sin dal momento del controllo. Quanto al terzo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. La Corte di merito motiva il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. rilevando la non tenuità dell'offesa alla luce delle concrete modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale e la salute pubblica (difatti, in seguito al sinistro stradale verificatosi, la passeggera dell'auto tamponata si recava al pronto soccorso e subiva lesioni guaribili in sette giorni). La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La seni:enza ha negato l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 20 bis cod.pen e ciò è del tutto conforme all'insegnamento di legittimità, espresso da Sez. 4 n. 21569 del 2024, secondo cui, in caso di condanna per guida in stato di ebrezza con 'aggravante di aver causato un incidente stradale (alla luce dell'art. 20-bis cod. pan che prevede che: "Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, ie dene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 3novembre 1981, n. 689), la clausola di riserva con cui esordisce , nuovo art. 20- bis cod. pen. mantiene il vigore anche del comma 9-bis dell'art. 185 cod. strada che stabilisce che "la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità" ma soltanto "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo". Per tale ragione è stato affermato il principio per cui l'art. 20-bis cod, pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, cornma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente Fmia - possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un perico!o ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale. Del resto, si osservi che la riforma Cartabia introducendo l'art. 20-bis cod. pen. non ha abrogato il comma 9- bis dell'art. 186 cod. strada e non vi sono elementi ermeneutici cer sostenerne un'abrogazione implicita. A fronte di tale corretta ricostruzione del dato normativo, diviene irrilevante il punto della decisione riferito agli eventuali effetti della rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena su cui si è appuntata la doglianza. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pmcessuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma ei!a. Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. p -oc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M
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