CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44117/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ir~le chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], deleghe depositate all'odierna udienza, si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alle note spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA],. afreSe [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 21 novembre 2019, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Bari del 29 marzo 2018, con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo, in ordine ai seguenti reati, commessi il 26 ottobre 2015 in Bari e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., perché, con premeditazione e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dopo aver attirato la vittima in una trappola (consistita nel fissare, tramite l'agenzia immobiliare nella quale quest'ultima lavorava, un appuntamento al fine di visionare un immobile in vendita su una strada poco illuminata), sparava nei suoi confronti due colpi di arma da fuoco, cal 9, colpendolo alla spalla e all'organo vitale della testa e causandone, pertanto, il decesso. In particolare, a Perilli è stato riconosciuto il ruolo di mandante dell'omicidio eseguito da [OSCURATO:PERSONA] per motivi attinenti all'apertura di un'agenzia "Tecnocasa", poco distante dalla sua attività. b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico la pistola mai ritrovata e utilizzata per commettere l'omicidio di cui al capo a. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche senza giustificato motivo. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare che l'imputato aveva sostanzialmente ammesso i fatti; che non si era mai fidato di [OSCURATO:PERSONA], tanto da non aver mai pensato che quest'ultimo avrebbe potuto compiere l'omicidio di Sciannimanico (circostanza che lo aveva indotto a cercare di risolvere la questione con la vittima in altri modi); che aveva rinunciato a ogni motivo di appello, ad esclusione di quelli finalizzati alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'irrogazione della pena della reclusione, invece dell'ergastolo; che aveva offerto tutto il suo patrimonio quale risarcimento ai parenti della vittima; che aveva mostrato un reale pentimento e dispiacere per quanto accaduto. In forza di quanto sopra, il ricorrente ritiene che l'istituto ex art. 62 bis cod. pen. avrebbe potuto adeguare la pena al fatto in concreto, al ruolo da lui svolto e alla sua personalità (lo stesso non aveva precedenti penali), oltre che rappresentare uno strumento che il giudice di merito doveva attivare al fine di rispettare la funzione rieducativa della pena. Nel caso di specie, infatti, l'imputato aveva tenuto un comportamento processuale dal quale sì poteva desumere il suo avvio verso la rieducazione, circostanza incompatibile con la pena dell'ergastolo. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 133, primo comma, cod. pen., perché, dalla lettura della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si evinceva che la Corte di assise di appello avrebbe omesso di considerare che, oltre alla parziale rinuncia ai motivi di appello e alla confessione giudiziale, l'imputato aveva risarcito il danno alle parti civili, devolvendo a queste il suo patrimonio, e aveva espresso parole di vero pentimento. Tutti questi elementi relativi alla condotta successiva al reato, pertanto, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a rimodulare il trattamento sanzionatorio e a concedere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui viene affermato che l'imputato avrebbe rappresentato circostanze incompatibili con la rinuncia ai motivi di appello, avendo affermato - a dire della Corte di assise di appello - in maniera contraddittoria di non aver conferito un mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] e sostenendo di essersi determinato a conferire a [OSCURATO:PERSONA] solo l'incarico di minacciare la vittima. In realtà, era pacifico che l'imputato all'udienza del 21 novembre 2019 aveva chiarito di aver rinunciato anche al motivo di appello relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., circostanza sintomatica del fatto che lo stesso si era assunto la piena responsabilità di quanto accaduto. Le dichiarazioni rese nelle note di udienza e ribadite all'udienza del 21 novembre 2019, quindi, avevano reso privi di pregio i motivi principali dell'appello e quanto ivi affermato, ponendo il Perilli in una posizione equipollente a quella di chi ha confessato la sua responsabilità e la sua partecipazione morale e materiale alla commissione del delitto. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., perché la Corte di assise dì appello avrebbe erroneamente valorizzato in senso negativo elementi quali la mancanza di pentimento, di ravvedimento, di compassione e di partecipazione al dolore dei familiari della vittima, quando l'imputato aveva sempre usato espressioni di senso opposto, come si evincerebbe dalle note di udienza. In particolare, la mancanza di pentimento e ravvedimento, dì compassione e partecipazione al dolore dei familiari della vittima e della fidanzata di questa non sono "espressamente indicativi della qualità e della misura della capacità a delinquere del colpevole" e tantomeno consentono di formulare un giudizio di diniego delle attenuanti generiche. L'imputato, inoltre, aveva devoluto il suo intero patrimonio alle parti civili. La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, appare contraddittoria e carente in ordine agli elementi relativi all'effettivo comportamento processuale tenuto dall'imputato, che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a concedere le circostanze attenuanti generiche. 2.4. Successivamente, il ricorrente presentava motivi nuovi del 4 giugno 2021, confutando la requisitoria del Procuratore generale ed insistendo per l'accoglimento delle ragioni poste a fondamento del ricorso, in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria qualora sussistano, in positivo, elementi del fatto o della personalità non previsti espressamente da altra disposizione di legge, tali da rendere necessaria la mitigazione della sanzione penale. Esse rappresentano quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, al fine della individuazione della pena, data l'impossibilità di concretare in una formula di diritto l'immensa varietà delle vicende umane. L'applicazione della norma necessita, pertanto, di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione. In sostanza, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2012, Vernucci, Rv. 260054). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha evidenziato che non vi era agli atti alcun elemento di segno positivo, favorevolmente apprezzabile, suscettibile di far ritenere scemata la capacità a delinquere di Perilli e determinare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, secondo il giudice di merito, nel procedimento di secondo grado l'imputato si era limitato a rappresentare una ricostruzione dei fatti contrastante con la rinuncia ai motivi di appello e con quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 42397 dell'8 maggio 2019, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 marzo 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per l'esecuzione materiale dell'omicidio di Sciannimanico, evidenziando il ruolo di mandante dello stesso Perilli. Nel provvedimento impugnato, infatti, viene evidenziato che, sia il giudice di primo grado del presente procedimento che i giudici di merito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (le cui motivazioni sono state ritenute non contraddittorie, né illogiche dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione), avevano ritenuto che l'imputato avesse predisposto in modo meticoloso un agguato mortale ai danni di Sciannimanico, anche in considerazione del fatto che gli stratagemmi posti in essere dai due potevano essere conosciuti solo da un esperto professionista delle dinamiche dell'attività delle agenzie immobiliari (e non da [OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato in grado di ideare e preparare un agguato così articolato). L'imputato, per di più, anche se aveva rinunciato al motivo di appello relativo all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'esame del teste che - a dire della difesa - avrebbe potuto riferire l'identità della persona che aveva acquistato la scheda telefonica con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato la vittima, aveva continuato ad affermare di non aver consegnato personalmente la predetta scheda telefonica all'esecutore materiale dell'omicidio. Lo stesso, inoltre, aveva ribadito di non aver conferito alcun mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] - il quale non aveva alcun interesse personale nella vicenda, se non l'ottenimento dei soldi offerti da Perilli - nonostante avesse fornito a questi il denaro sufficiente a procurarsi l'arma necessaria per consumare l'agguato e nonostante il fatto che il 26 ottobre 2015 si fosse recato sul luogo dell'omicidio per consentire a [OSCURATO:PERSONA] la certa individuazione della vittima, così da evitare quanto avvenne il 22 ottobre 2015, quando non fu possibile eseguire l'azione criminale. In sintesi, la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'imputato, anche se aveva formalmente rinunciato ai motivi di appello (con esclusione di quello relativo all'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.), aveva reiterata mente rappresentato al giudice alcune circostanze del tutto contraddittorie con tale scelta. Tale circostanza, pertanto, come correttamente rilevato dai giudici di merito, è idonea a esprimere la piena contraddittorietà della condotta processuale dell'odierno ricorrente, insuscettibile sia di concretizzare un comportamento processuale collaborativo, sia di configurare una effettiva confessione in senso stretto. Infatti, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che l'imputato non aveva mai rappresentato alcun reale pentimento o sincero ravvedimento per quanto accaduto e non aveva mai inteso spendere alcuna parola di compassione nei confronti dei parenti e della fidanzata della vittima, nonostante la modalità dell'azione, valutata nel suo complesso, come «raccapricciante» e nonostante il dolo che aveva sorretto l'azione delinquenziale di Perilli fosse molto intenso, considerando la pervicacia mostrata dallo stesso imputato nell'intera vicenda. Lo stesso invece, si era limitato ad affermare che avrebbe ceduto alle parti civili i suoi beni che erano stati, già oggetto di provvedimento di sequestro, senza adottare alcuna effettiva e reale iniziativa risarcitoria in favore dei parenti della vittima. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità e che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Inoltre, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). In forza di quanto sopra, la Corte deve condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidando dette spese in complessivi euro 4.680,00, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidando dette spese in complessivi euro 4.680,00, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.600,00, oltre accessor