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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40180/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2011, ed ha confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2012, rideterminando la pena in 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

La Corte territoriale ha, altresì, ridotto l'entità della somma di denaro da sottoporre a confisca diretta presso la società - ed in subordine per equivalente - ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 ad C 71.073,62, pari al profitto del reato ritenuto sussistente.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla disposta confisca.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorso fonda la richiesta di applicazione dell'art. 13j-bis cod. pen. sulla condotta susseguente al reato, che sarebbe consistita nel pagamento parziale del debito tributario.

La tesi difensiva è contraria all'indirizzo della giurisprudenza, che va ribadito, correttamente applicato dalla Corte territoriale, per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente post delictum, atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555 - 01).

3.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. perché la soglia di punibilità risulta essere stata superata per un importo considerevole, superiore a C

20.000. La Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato il costante orientamento della giurisprudenza per cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (così in motivazione Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946).

Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

3.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha dato atto che l'atto di rateizzazione è stato sottoscritto non dall'imputato ma dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché il ricorrente non può invocare in suo favore l'applicazione della norma.

In ogni caso, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021, Benedetti, Rv. 281480 - 01); ed ha altresì dato atto della possibilità in sede di esecuzione di procedere all'azzeramento o alla riduzione dell'importo confiscabile in relazione alle rate corrisposte.

3.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2021.

Il Consigliere estensore '-----------.7n - [OSCURATO:PERSONA] ' y

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2011, ed ha confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2012, rideterminando la pena in 2 mesi e 20 giorni di reclusione. La Corte territoriale ha, altresì, ridotto l'entità della somma di denaro da sottoporre a confisca diretta presso la società - ed in subordine per equivalente - ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 ad C 71.073,62, pari al profitto del reato ritenuto sussistente. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla disposta confisca. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Il ricorso fonda la richiesta di applicazione dell'art. 13j-bis cod. pen. sulla condotta susseguente al reato, che sarebbe consistita nel pagamento parziale del debito tributario. La tesi difensiva è contraria all'indirizzo della giurisprudenza, che va ribadito, correttamente applicato dalla Corte territoriale, per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente post delictum, atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555 - 01). 3.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. perché la soglia di punibilità risulta essere stata superata per un importo considerevole, superiore a C 20.000. La Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato il costante orientamento della giurisprudenza per cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (così in motivazione Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946). Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha dato atto che l'atto di rateizzazione è stato sottoscritto non dall'imputato ma dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché il ricorrente non può invocare in suo favore l'applicazione della norma. In ogni caso, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021, Benedetti, Rv. 281480 - 01); ed ha altresì dato atto della possibilità in sede di esecuzione di procedere all'azzeramento o alla riduzione dell'importo confiscabile in relazione alle rate corrisposte. 3.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Consigliere estensore '-----------.7n - [OSCURATO:PERSONA] ' y
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