Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 5/1987
ECLI:IT:COST:1987:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza del 23 dicembre 1985 il Tribunale di Catania - nel
corso di un procedimento camerale ex art. 738 del codice di procedura
civile avente ad oggetto l'esecuzione coattiva degli obblighi
patrimoniali derivanti dalla separazione tra coniugi - solleva
questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile,
nella parte in cui non prevede che le misure cautelari ivi contenute
(potere giudiziale di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e
di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli
aventi diritto) si applichino a favore del coniuge anche in caso di
separazione consensuale.
Dubita il giudice a quo che tale esclusione violi il principio di
uguaglianza, determinando una ingiustificata discriminazione rispetto
ai coniugi separati in forza di sentenza, per i quali sono previste
le citate misure cautelari.
Nell'ordinanza si richiama la sentenza di questa Corte n. 144 del
12 maggio 1983, sia per la sua declaratoria di illegittimità
costituzionale della stessa norma "nella parte in cui non prevede che
le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di
coniugi consensualmente separati"; sia per il principio ermeneutico
in essa affermato circa la preclusione al giudice ordinario di
estendere in via interpretativa l'applicazione di un procedimento
singolare ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla
norma.
Conclude il Tribunale rilevando la arbitrarietà della disparità
di trattamento tra coniuge separato giudizialmente e coniuge separato
consensualmente, alla luce dell'identità della loro situazione,
caratterizzata dall'inadempienza dell'obbligato.
La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania
è: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con
l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede -
nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge
in seguito a separazione consensuale - il potere del giudice di
disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi
il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per
il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata
discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a
beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma
denunciata.
Così come prospettata la questione è fondata.
Come ha ricordato il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione,
questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del
codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si
applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
La ratio decidendi adottata allora dalla Corte consisteva in ciò
che "la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non
può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del
diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta
piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori".
Parimenti identica ratio decidendi governa i rapporti patrimoniali
tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta
dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la
garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un
coniuge verso l'altro.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma,
del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni
ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE