CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 211/22 del Tribunale di Potenza del 27/07/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 27, disponendo il rinvio degli atti per un nuovo esame e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; uditi per i resistenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha accolto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente accusati dei delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen., capo 1 della contestazio'ne) nonché di delitti di estorsione (capi 3 e 7), tentata rapina aggravata (capo 8), detenzione e porto abusivi di armi da fuoco (capi 9, 13), furto aggravato (capi 12, 16, 17), violazione di domicilio (capo 15) e concorso in omicidio (capo 27), annullando l'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 14 dicembre 2021, che aveva loro applicato la misura cautelare in carcere o quella domiciliare, e disponendo di entrambi l'immediata remissione in libertà. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che deduce i seguenti motivi di censura, di seguito sintetizzati stante il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità delle motivazione riguardo alla denegata sussistenza del clan mafioso Riviezzi di Pignola (Pz). Il Pubblico Ministero ricorrente, rilevato che la decisione adottata dal Tribunale è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione di precedente pronuncia dello stesso Tribunale in sede di riesame, deduce che anziché scrutinare a valle del giudizio di rinvio la tenuta dell'impianto indiziario alla luce della sopravvenienza costituita dall'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del distinto procedimento n. 2072/2021 [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - ordinanza che ha riconosciuto l'esistenza del clan Riviezzi quale gruppo criminale di stampo mafioso - si è limitata a giustificare l'adozione di quel provvedimento, spiegando di averlo emesso in una fase temporale in cui non erano ancora note le motivazioni dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione nell'ambito del presente procedimento. Ulteriori elementi indiziari a sostegno della tesi d'accusa avrebbero poi potuto desumersi dall'ordinanza cautelare adottata nel mese di giugno 2022 nell'ambito di un terzo procedimento, il n. 1822/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, costituendo le risultanze delle citate ordinanze il novum su cui fondare, in maniera ben più logica e approfondita, una prova di resistenza rispetto alle criticità rilevate dalla Corte di cassazione e poste a fondamento della riedizione del giudizio di riesame.Non sono, inoltre, state prese in considerazione le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Aversa al fine di delimitare il periodo di operatività del gruppo criminale a partire dal mese di luglio 2012, essendo quello precedente coperto da giudicato assolutorio, e per tutto l'anno 2016, come dimostrato dal contenuto di numerose conversazioni intercettate riguardanti: i tentativi di infiltrazione del clan nella gestione degli appalti; i legami del gruppo con esponenti qualificati della 'ndrangheta calabrese; la funzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] di Pignola (Pz), cui risultano iscritti diversi presunti associati, come base logistica del sodalizio; l'acclarata vicinanza del clan melfitano dei Cassotta con il sodalizio criminale in esame. Vizi congiunti di motivazione riguardo ai reati scopo. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni delle persone offese dei delitti di estorsione (capi 3 e 7 della contestazione provvisoria) nonché le loro ripetute affermazioni del timore di subire ritorsioni dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Motivazione apodittica e sostanzialmente apparente si riscontra a proposito delle condotte delittuose perpetrate in danno di due uffici postali di Potenza (capi 8-9 e 12 ss.), frutto di una visione parcellizzata delle evidenze investigative e in particolare, in via solo esemplificativa, delle convergenti dichiarazioni rese sul tema da diversi collaboratori di giustizia (D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]); dell'analisi dei dati del traffico telefonico e delle intercettazioni telefoniche, relativi alla localizzazione del telefono dello stesso indagato presso uno dei due uffici la sera del 29 settembre 2017, quando venne consumato un tentativo di accesso mediante effrazione della porta d'ingresso; della partecipazione a dette condotte delittuose, tra cui la condotta estorsiva di cui al capo 22, di [OSCURATO:PERSONA]. Vizi di motivazione sulle esigenze cautelari. Dai difetti di motivazione sul reato associativo discendono i correlati difetti in punto esigenze cautelari, di cui risente l'ordinanza impugnata in punto di attualità, in ragione dei molteplici riferimenti al decorso del tempo. Assume al riguardo preminente rilievo il doppio regime presuntivo vigente ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. apoditticamente escluso dal Tribunale rispetto al mero decorso del tempo, che rappresenta fattore sostanzialmente neutro, non senza considerare gli stringenti profili di attualizzazione emersi dalle sopravvenienze giudiziarie e cautelari riferite ai distinti procedimenti su richiamati. 3. Il difensore del resistente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, allegando sentenza emessa da questa stessa Sezione della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso del PM nei confronti dei coindagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione va dichiarata inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorso formulato dal Pubblico Ministero si caratterizza, al pari del resto della stessa ordinanza impugnata, per un impiego particolarmente esteso di brani di atti giudiziari (verbali di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, trascrizioni di conversazioni intercettate e/o captate, sintesi di atti di indagine) che appesantiscono grandemente l'individuazione dei punti rilevanti ai fini dello scrutinio proprio del giudizio di legittimità. Ciò posto, le doglianze della parte pubblica si svolgono essenzialmente su di un piano di natura fattuale, in sintesi contestando la valutazione, definita atomistica, delle risultanze indiziarie da parte del Tribunale nonché rimproverando ai giudici del riesame la mancata considerazione di quelle successive all'adozione dell'ordinanza annullata con rinvio dalla Seconda sezione di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 26031/2022. In particolare il ricorrente pone in evidenza come, a fronte di un giudicato assolutorio che aveva sancito l'inesistenza di un clan Riviezzi avente caratteristiche mafiose ed operante nel territorio del Comune di Pignola (Pz) fino al mese di luglio 2012, il Tribunale del riesame non avesse operato una adeguata contestualizzazione temporale delle emergenze indiziarie sopravvenute (sostanzialmente consistenti nei contributi dichiarativi di vari collaboratori di giustizia) al fine di individuare la sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti cronologicamente successivi a quel segmento temporale. Il ricorrente fa, infatti, rilevare che la gran parte se non tutte le emergenze indiziarie ulteriori (soprattutto esiti di intercettazione telefonica e/o ambientale) non solo attengono a fatti successivi al 2012 ma danno sempre per assodata l'esistenza del gruppo criminale clan Riviezzi, operante nei settori del recupero crediti (estorsioni), delle rapine a portavalori e ad uffici postali e titolato ad instaurare rapporti di collaborazione con altri gruppi criminali similari, come avvenuto per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 27 dell'imputazione provvisoria. In realtà, si deve riconoscere che il Tribunale ha preso doverosamente in considerazione le allegate risultanze sopravvenute, del resto segnalate dall'ufficio requirente e trasmesse in vista dell'udienza camerale del 26 luglio 2022 (v. pag. 11 ordinanza). Nel corpo del provvedimento impugnato si rinvengono, infatti, motivate considerazioni riferite: a) all'ordinanza cautelare adottata nel distinto procedimento penale n. 2072/2021 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nel distinto procedimento penale n. 1822/2022 [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai quali il Tribunale ha argomentato che i relativi provvedimenti custodiali 'presuppongono ma non dimostrano l'esistenza della compagine mafiosa Riviezzi'; c) alle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 e segg.) circa l'esistenza di un clan Riviezzi nonché di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] (pag. 17-18 ord. e pag. 31 e segg. quanto a Cacalano) in ordine al delitto di cui al capo 27 (omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) per finire con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 26-27 ord.) in ordine alle quali il collegio ha ritenuto di non potersi discostare dalle argomentazioni già adoperate dal Tribunale in occasione dell'adozione della ricordata ordinanza annullata dalla Corte di cassazione. Risultano per vero assenti dalla disamina del panorama delle novità investigative le propalazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] e le correlate conversazioni intercettate (pag. 24-28 ricorso), ma resta il dato che le critiche del ricorrente attengono a profili di stretto merito (cautelare) e non pongono mai in discussione la tenuta logica del provvedimento impugnato, di cui si contesta piuttosto l'approccio metodologico consistente nella ribadita impossibilità di superare le valutazioni già svolte dal Tribunale nell'ordinanza poi annullata in sede di legittimità, tanto con riferimento all'ipotesi di reato associativa che ai reati scopo. Il ricorrente Pubblico Ministero reputa in definitiva le valutazioni del Tribunale erronee e in genere non rispettose di una visione d'insieme del materiale indiziario, ma che, come tali, non si rivelano né con evidenza né nella sostanza contraddittorie o illogiche. È estranea, infatti, all'ambito proprio del giudizio di legittimità ogni pretesa di rivalutare il materiale indiziario secondo una prospettazione ritenuta erronea ovvero scarsamente aderente alle risultanze del procedimento, dal momento che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, come nella specie, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai • canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra molte Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perché fondato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); dalla dichiarazione di inammissibilità delle doglianze riguardanti il quadro di gravità indiziaria dei delitti oggetto di provvisoria contestazione discende, infine, l'assorbimento di quella concernente l'omesso scrutinio delle esigenze cautelari riferite al delitto associativo in relazione al doppio regime presuntivo di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. nonché l'ome