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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27507/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui la giustificazione del porto non è riscontrata da nessun elemento a sostegno e non è in connessione con attività lavorative dell'imputato; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui il porto in un contesto di minaccia ed aggressione rende non particolarmente tenue l'offesa all'interesse tutelato dal diritto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui la giustificazione del porto non è riscontrata da nessun elemento a sostegno e non è in connessione con attività lavorative dell'imputato; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui il porto in un contesto di minaccia ed aggressione rende non particolarmente tenue l'offesa all'interesse tutelato dal diritto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 27507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris