CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuta destituita di fondamento l'eccezione di inutilizzabilità degli atti depositati dopo la richiesta di giudizio immediato alla luce della completa motivazione resa, che dà atto della sequenza procedimentale descritta sin dalla sentenza di primo grado, dalla quale risulta che: la nota dell'I. dicembre 2023 dei CC di Petrosino chiariva che la delega era stata conferita il 3 agosto 2023, l'attività di campionatura era stata effettuata il 4 settembre successivo, l'analisi il giorno 8 settembre e le risultanze erano state depositate prima della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato in data 28 settembre 2023, sicché non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa; che, peraltro, nella consulenza tecnica, alla cui acquisizione era condizionata l'ammissione del rito abbreviato, risultavano contestate le analisi e le valutazioni compiute dai CC; che la difesa aveva anche ottenuto un termine per esaminare la nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta e, dopo l'ammissione del rito abbreviato condizionato all'acquisizione della consulenza e di altre note, il PM aveva chiesto e ottenuto di depositare, quale prova contraria ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., le controdeduzioni alla consulenza di parte; ritenuto che gli atti di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale, ma non depositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen. sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all'imputato, come nel caso di specie, il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep.2022, Bosina, Rv. 283765-03); considerato, infatti, che, secondo l'orientamento di questa Corte, il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo il PM procedere anche ad attività integrativa di indagine e contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsiasi nullità nel caso in cui il pubblico ministero, nell'intervallo di tempo tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'udienza dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); ritenuta, altresì, legittima la produzione di prova contraria da parte del PM, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co