CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 dicembre 2022
Cassazione n. 46201/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 8 settembre 2015 dal Tribunale di Firenze che ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dagli arresti domiciliari alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il predetto imputato ha proposto ricorso, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per nullità della sentenza di appello conseguente al mancato rinvio dell'udienza per impedimento legittimo a comparire essendo detenuto presso il carcere di Terni per altra causa, circostanza nota alla Corte perché risultante dal decreto di fissazione dell'udienza, benchè nello stesso decreto sia stato erroneamente indicato come libero. Si osserva che a nulla rileva l'applicazione del rito previsto dalla normativa emergenziale pandemica da Covid-19, atteso che la dichiarazione di assenza dell'imputato sarebbe viziata dalla illegittimità costituzionale della predetta normativa che subordina la traduzione dell'imputato detenuto alla condizione che sia lo stesso imputato a farne richiesta peraltro solo per mezzo del proprio difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della questione dedotta, non risultando che il ricorrente, ristretto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Terni, abbia mai avanzato in qualsivoglia forma la richiesta di partecipazione a distanza mediante videoconferenza all'udienza fissata per la trattazione dell'appello. La Corte di appello non era, pertanto, tenuta a disporre la traduzione dell'imputato anche se legittimamente impedito, in difetto di richiesta, a fronte della trattazione cartolare ex art. 23 -bis 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la cui applicazione è stata prorogata al 31 dicembre 2022 con d.l. 30 dicembre 2021 n.228. Dal verbale della sopra menzionata udienza, svoltasi secondo il rito camerale previsto dalla disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid- 19, si evince che l'indagato non è stato presente all'udienza ma non risulta, né il ricorrente lo contesta, che via sia stata richiesta di trattazione orale o che l'imputato abbia in alcun modo manifestato la volontà di comparire. Si deve ricordare che in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza, solo se vi sia stata la richiesta di trattazione orale di una delle parti, o se l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire all'udienza. L'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, prevede che se interviene la richiesta di discussione orale o la richiesta dell'imputato di comparire il rito si deve svolgere con la partecipazione di presenza delle parti alla discussione. La violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza integra certamente una nullità assoluta, ma solo allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi (vedi, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). Conseguentemente, manifestamente infondata oltre che irrilevante nel caso di specie è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, in termini peraltro del tutto generici, in relazione alla forma con cui l'imputato deve chiedere la partecipazione di presenza. Al riguardo è sufficiente rilevare che il rito camerale previsto dalla disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, sotto il profilo della partecipazione dell'imputato ricalca quello previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. per cui l'impedimento della parte rileva solo nel caso in cui l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. È vero che la normativa emergenziale introduce delle limitazioni al diritto di partecipazione dell'imputato all'udienza, I prevefigio la facoltà per l'imputato e per il difensore di chiedere che si proceda nelle forme ordinarie entro un termine perentorio e con modalità vincolate (comunicazione telematica tramite il difensore entro 15 giorni), ma possono valere gli stessi argomenti con cui le Sez. U. del 24.6.2010 Rv. 247835 hanno superato gli sbarramenti formali che l'art. 127 cod.proc.pen. prevedeva per richiedere la partecipazione all'udienza, stabilendo che proprio per assicurare tale fondamentale diritto, la volontà di partecipare all'udienza può essere manifestata in qualunque forma purchè sia comunicata tempestivamente e che quindi il giudice deve disporre in tal caso la traduzione dell'imputato detenuto, per definizione in stato di legittimo impedimento. Appare, invero, condivisibile l'orientamento secondo cui la limitazione alla comunicazione telematica per mezzo del difensore vada intesa non in modo assoluto, essendo già stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che la richiesta può essere anche inoltrata tramite ufficio matricola dal carcere direttamente dall'imputato non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176 (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 - dep. 2022 - [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143). Ma si tratta di una questione che non assume qui alcuna rilevanza, non vertendosi in un caso di richiesta di partecipazione all'udienza, formulata dall'imputato fuori termine o senza l'osservanza della forma richiesta dall'art. 23 bis, comma 4, del citato decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis