CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 10023/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 24.05.2022, ha accolto l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ex artt. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha rideterminato la pena nella misura complessiva di anni 27 e mesi 7 di reclusione, con riferimento ai reati giudicati con le sentenze di seguito riportate: - sentenza di condanna del Tribunale di Ancona, emessa in data 29.04.2009, confermata dalla Corte d'Appello dello stesso luogo in data 9.02.2010, per il reato di rapina pluriaggravato; - sentenza di condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, in data 5.11.2009, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze in data 2.11.2010, per il reato di rapina pluriaggravato; - sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 30.10.2015 per i reati di cui agli artt. 74, comma 3, e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, già unificati, in sede esecutiva con ordinanza del 4.04.2017 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 12.05.2014, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il lì 2. Con il ricorso, Fe1i ha svolto due motivi. t 2.1. Col primo motivo denuncia la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto nell'economia dell'aumento di pena relativo alla rapina accertata dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, che anche la relativa sentenza era stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. 2.2. Col secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 78 e 81 cod. pen., non essendo stati scorporati i reati-satellite prima di rideterminare la pena complessiva e non avendo applicato la riduzione per il rito abbreviato dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato limitatamente al primo motivo. 1.1. Contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, la sentenza che aveva accertato il reato più grave non era l'unico reato giudicato con il rito abbreviato, infatti dagli atti risulta che anche la rapina accertata dal G.i.p. del Tribunale di Firenze era stata resa con l'applicazione di dette norme processuali, con la necessità che andava effettuata la conseguente riduzione anche in fase di determinazione della pena all'esito del riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva. 1.2. Il secondo motivo è infondato, perché bisogna calcolare la diminuzione per il rito, relativamente alle pene scaturenti da abbreviato solo prima dell'eventuale applicazione del criterio moderatore con la riduzione ex art. 78 cod. pen. Infatti, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Con riguardo alla doglianza relativa all'errore di calcolo cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione si ritiene che la giurisprudenza invocata dalla difesa sia non attinente al caso di specie e che la pena base calcolata non poteva che essere quella inflitta originariamente dalla Corte d'Appello di Napoli, pari ad anni 18 di reclusione, trattandosi del reato più grave (art. 74 D.P.R. 309/1990). La pena così risultante era stata già diminuita di un terzo, visto che si trattava dell'esito di un giudicato con rito abbreviato, il che rende inconsistente la censura difensiva prospettata, che non scalfisce in alcun modo la correttezza logico- giuridica del provvedimento gravato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027; Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494).Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Inoltre, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia). Ebbene, il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale tra la fase di cognizione e quella di esecuzione trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente 2. Al parziale accoglimento del ricorso deve conseguire l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione relativo al reato accertato con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 5.11.2009, irrevocabile il 22.2.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Per il resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento, per la continuazione , relativo al reato accertato con la sentenza del hiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 5.11.2009, irrevocabile il 2212.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di