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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11023/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi del ricorso e chiedendo l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri indata 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusionee di 90 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con l’attenuante previstadall’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti dellaesposizione alla pubblica fede e della recidiva reiterata e specifica, del delittoprevisto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per averecompiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcunigeneri alimentari, sottraendoli dallo scaffale di un esercizio commerciale, senzapero riuscirvi; fatto commesso in data 13 novembre 2020.2.

Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto rideterminando la pena in 3 mesi direclusione e in 80,00 euro di multa, con conferma delle restanti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa estintivacontemplata dall’art. 162-ter cod. pen., nonostante la presenza di una spontaneacondotta riparatoria o restitutoria.La Corte di appello avrebbe respinto la richiesta ritenendo che l’imputato abbiatenuto un comportamento necessitato, non compatibile con tale causa estintiva,posto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto altra scelta che restituire la merce oggettodi furto.

Tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto ogni voltache sia commesso un furto e la merce venga rinvenuta, il responsabile sarebbecostretto alla sua restituzione, per cui la causa estintiva della condotta riparatorianon potrebbe mai essere riconosciuta.

Inoltre, secondo la Corte di appello, seManzari non fosse stato fermato avrebbe portato via la merce, ma seguendo taleragionamento l’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe applicarsisolo per i furti consumati per cui l’autore, non scoperto, restituisca la mercesottratta.

In realtà, ove l’autore di un furto non venisse scoperto, non sorgerebbeil presupposto di operatività dell’istituto, che richiede l’istaurazione di unprocedimento e la spontanea e non coartata riparazione integrale del dannocagionato mediante restituzione o il risarcimento e l’eliminazione, ove possibile,delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prima dell’apertura deldibattimento.

Dunque, la Corte di appello accederebbe a una interpretatioabrogans dell’istituto.Inoltre, la Corte di appello non si sarebbe espressa sulla deduzione difensivacon cui si censurava la mancata valorizzazione della “spontaneità” della condottarestitutoria, posta in essere prima che l’addetto ai controlli svelasse a [OSCURATO:PERSONA] diaverlo colto nell’atto di commettere il furto, trattandolo come un qualsiasi cliente.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n. 7, cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla violazione del principio della proporzionalità della pena.Con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, i Giudici dimerito riconoscerebbero la costante sorveglianza della Dionge rispetto allacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], escludendo, pertanto, la consumazione del furto; e,tuttavia, riconoscerebbero altresì l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,affermando che la presenza di un sistema di videosorveglianza non sarebbe idoneaad escluderla, incorrendo, così, in una motivazione contraddittoria.

Ciò in quanto,da un lato, si ritiene sussistente il tentativo di furto in considerazione del costantemonitoraggio da parte dell’addetta alla sicurezza; e, dall’altro lato, si applical’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, logicamente inconciliabile con ilcostante monitoraggio esercitato sulla merce e rispetto alla condotta furtiva.Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corteterritoriale, con motivazione mancante e manifestamente illogica, avrebbeaffermato apoditticamente che la pena sia proporzionata, senza però confrontarsicon quanto dedotto nell’atto di appello, ove si richiamavano le modalità esecutivedella condotta contestata, l’assenza di ulteriori conseguenze dannose o pericolose,la spontanea restituzione della merce, la tenue intensità del dolo, i motivi adelinquere fondati sull’esigenza di soddisfare i bisogni primari dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2.

Muovendo dall’analisi del primo motivo di ricorso va premesso che l’art. 162-ter cod. pen. prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione,il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quandol’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazionedi apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediantele restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenzedannose o pericolose del reato.Secondo la giurisprudenza di legittimità tale causa estintiva del reatopresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, destinatead incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo essa configurabile nel caso della sola restituzione del benesottratto (così Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 -01, relativa proprio al caso di un furto in relazione al quale l’autore, una voltascoperto, aveva restituito la merce asportata, consegnandola agli addetti allavigilanza dell’esercizio commerciale; conf.

Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B.,Rv. 273187 - 01).Nel caso qui in rilievo, come correttamente posto in luce dalla sentenzaimpugnata, l’imputato ha ammesso i fatti e ha restituito la merce al sorvegliantesoltanto una volta colto in flagranza, sicché il suo comportamento doveva ritenersi«per così dire necessitato» (pag. 2 della sentenza di appello).Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte territoriale ha datocorrettamente conto delle ragioni per le quali la fattispecie estintiva non può essereritenuta sussistente nel caso qui in rilievo.

Né può essere utilmente richiamata, asostegno della tesi difensiva, l’espressione utilizzata dalla sorvegliante, secondocui l’imputato «spontaneamente tirava fuori dallo zaino i pezzi di formaggio» (pag.2 della sentenza di primo grado).

Infatti, il riferimento alla spontaneità dellarestituzione è stata, all’evidenza, intesa dai Giudici di merito non già nel senso diuna consegna volontaria della refurtiva, quanto nel senso che essa sia stataeffettuata senza dare corso a un controllo sulla persona, ma, in ogni caso, dopoche l’azione delittuosa era stata scoperta e, dunque, in assenza di concretealternative per l’imputato.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di doglianza.3.

Venendo, indi, al secondo motivo, le censure svolte con riferimento almancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono infondate.Va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanzepreviste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria sceltanei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiutoin ordine all’adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravitàdel reato e alla personalità dell’imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004,Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v.

Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019,Dulan, Rv. 275057 - 01).

In questa prospettiva, il giudice, se si determina nelsenso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazionedelle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale chesiano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto deiparametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementiprospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 - 01).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputatoannoverava «almeno dieci precedenti», in prevalenza per furto, ma anche per altrireati.

Dunque, la motivazione resa deve ritenersi pienamente rispettosa deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati (c.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959- 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140 - 01; Sez.1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443 - 01).4.

Fondati sono, invece, i rilievi difensivi che riguardano la configurabilità dellacircostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.In proposito giova ricordare che secondo il consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità se è vero che l’aggravante non è esclusadall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema divideosorveglianza, che rappresenta un mero strumento di ausilio per la successivaindividuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzioneimmediata dell’azione criminosa, è anche vero che una sorveglianzaspecificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escluderel’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01).Ebbene, nel caso in esame, la vigilanza assicurata all’interno della strutturacommerciale, lungi dall’esaurirsi nella mera predisposizione di un sistema divideosorveglianza, era stata realizzata attraverso l’azione di costante controllodegli addetti alla sicurezza, i quali, come evidenziato dalle dichiarazioni di NgobiatoDionge, avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] mentre questi si aggirava nel reparto frigo delmarket e l’avevano visto nascondere la refurtiva nello zaino, bloccandolo, per ilsuccessivo controllo, dopo che l’uomo aveva superato la cassa.

Dunque, comecorrettamente rilevato dalla difesa, se i Giudici di merito hanno ritenuto che lapresenza di un efficace dispositivo di controllo fosse idonea a impedire laconsumazione del furto, essi non hanno però spiegato perché non sia stata esclusal’aggravante in parola, tenuto conto del fatto che, in conseguenza della vigileazione degli addetti, era stato possibile monitorare la merce, la quale, dunque,non era rimasta affatto esposta in assenza di controlli.

Ne consegue la necessitàdi sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte dei Giudici di merito volto aconfrontarsi con la evidenziata contraddizione del discorso giustificativo.Ovviamente l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, rendendoteoricamente possibile una riduzione del trattamento sanzionatorio, impone diritenere assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore questione concernente ilrispetto del principio di proporzione nella concreta determinazione della pena.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione allapubblica fede, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, pernuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11023/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE SCORDAMAGLIA - Presidente - Sent. n. sez. 78/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34646/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi del ricorso e chiedendo l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri indata 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusionee di 90 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con l’attenuante previstadall’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti dellaesposizione alla pubblica fede e della recidiva reiterata e specifica, del delittoprevisto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per averecompiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcunigeneri alimentari, sottraendoli dallo scaffale di un esercizio commerciale, senzapero riuscirvi; fatto commesso in data 13 novembre 2020.2.

Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto rideterminando la pena in 3 mesi direclusione e in 80,00 euro di multa, con conferma delle restanti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa estintivacontemplata dall’art. 162-ter cod. pen., nonostante la presenza di una spontaneacondotta riparatoria o restitutoria.La Corte di appello avrebbe respinto la richiesta ritenendo che l’imputato abbiatenuto un comportamento necessitato, non compatibile con tale causa estintiva,posto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto altra scelta che restituire la merce oggettodi furto.

Tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto ogni voltache sia commesso un furto e la merce venga rinvenuta, il responsabile sarebbecostretto alla sua restituzione, per cui la causa estintiva della condotta riparatorianon potrebbe mai essere riconosciuta.

Inoltre, secondo la Corte di appello, seManzari non fosse stato fermato avrebbe portato via la merce, ma seguendo taleragionamento l’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe applicarsisolo per i furti consumati per cui l’autore, non scoperto, restituisca la mercesottratta.

In realtà, ove l’autore di un furto non venisse scoperto, non sorgerebbeil presupposto di operatività dell’istituto, che richiede l’istaurazione di unprocedimento e la spontanea e non coartata riparazione integrale del dannocagionato mediante restituzione o il risarcimento e l’eliminazione, ove possibile,delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prima dell’apertura deldibattimento.

Dunque, la Corte di appello accederebbe a una interpretatioabrogans dell’istituto.Inoltre, la Corte di appello non si sarebbe espressa sulla deduzione difensivacon cui si censurava la mancata valorizzazione della “spontaneità” della condottarestitutoria, posta in essere prima che l’addetto ai controlli svelasse a [OSCURATO:PERSONA] diaverlo colto nell’atto di commettere il furto, trattandolo come un qualsiasi cliente.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n. 7, cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla violazione del principio della proporzionalità della pena.Con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, i Giudici dimerito riconoscerebbero la costante sorveglianza della Dionge rispetto allacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], escludendo, pertanto, la consumazione del furto; e,tuttavia, riconoscerebbero altresì l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,affermando che la presenza di un sistema di videosorveglianza non sarebbe idoneaad escluderla, incorrendo, così, in una motivazione contraddittoria.

Ciò in quanto,da un lato, si ritiene sussistente il tentativo di furto in considerazione del costantemonitoraggio da parte dell’addetta alla sicurezza; e, dall’altro lato, si applical’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, logicamente inconciliabile con ilcostante monitoraggio esercitato sulla merce e rispetto alla condotta furtiva.Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corteterritoriale, con motivazione mancante e manifestamente illogica, avrebbeaffermato apoditticamente che la pena sia proporzionata, senza però confrontarsicon quanto dedotto nell’atto di appello, ove si richiamavano le modalità esecutivedella condotta contestata, l’assenza di ulteriori conseguenze dannose o pericolose,la spontanea restituzione della merce, la tenue intensità del dolo, i motivi adelinquere fondati sull’esigenza di soddisfare i bisogni primari dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2.

Muovendo dall’analisi del primo motivo di ricorso va premesso che l’art. 162-ter cod. pen. prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione,il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quandol’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazionedi apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediantele restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenzedannose o pericolose del reato.Secondo la giurisprudenza di legittimità tale causa estintiva del reatopresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, destinatead incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo essa configurabile nel caso della sola restituzione del benesottratto (così Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 -01, relativa proprio al caso di un furto in relazione al quale l’autore, una voltascoperto, aveva restituito la merce asportata, consegnandola agli addetti allavigilanza dell’esercizio commerciale; conf.

Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B.,Rv. 273187 - 01).Nel caso qui in rilievo, come correttamente posto in luce dalla sentenzaimpugnata, l’imputato ha ammesso i fatti e ha restituito la merce al sorvegliantesoltanto una volta colto in flagranza, sicché il suo comportamento doveva ritenersi«per così dire necessitato» (pag. 2 della sentenza di appello).Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte territoriale ha datocorrettamente conto delle ragioni per le quali la fattispecie estintiva non può essereritenuta sussistente nel caso qui in rilievo.

Né può essere utilmente richiamata, asostegno della tesi difensiva, l’espressione utilizzata dalla sorvegliante, secondocui l’imputato «spontaneamente tirava fuori dallo zaino i pezzi di formaggio» (pag.2 della sentenza di primo grado).

Infatti, il riferimento alla spontaneità dellarestituzione è stata, all’evidenza, intesa dai Giudici di merito non già nel senso diuna consegna volontaria della refurtiva, quanto nel senso che essa sia stataeffettuata senza dare corso a un controllo sulla persona, ma, in ogni caso, dopoche l’azione delittuosa era stata scoperta e, dunque, in assenza di concretealternative per l’imputato.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di doglianza.3.

Venendo, indi, al secondo motivo, le censure svolte con riferimento almancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono infondate.Va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanzepreviste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria sceltanei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiutoin ordine all’adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravitàdel reato e alla personalità dell’imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004,Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v.

Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019,Dulan, Rv. 275057 - 01).

In questa prospettiva, il giudice, se si determina nelsenso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazionedelle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale chesiano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto deiparametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementiprospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 - 01).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputatoannoverava «almeno dieci precedenti», in prevalenza per furto, ma anche per altrireati.

Dunque, la motivazione resa deve ritenersi pienamente rispettosa deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati (c.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959- 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140 - 01; Sez.1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443 - 01).4.

Fondati sono, invece, i rilievi difensivi che riguardano la configurabilità dellacircostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.In proposito giova ricordare che secondo il consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità se è vero che l’aggravante non è esclusadall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema divideosorveglianza, che rappresenta un mero strumento di ausilio per la successivaindividuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzioneimmediata dell’azione criminosa, è anche vero che una sorveglianzaspecificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escluderel’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01).Ebbene, nel caso in esame, la vigilanza assicurata all’interno della strutturacommerciale, lungi dall’esaurirsi nella mera predisposizione di un sistema divideosorveglianza, era stata realizzata attraverso l’azione di costante controllodegli addetti alla sicurezza, i quali, come evidenziato dalle dichiarazioni di NgobiatoDionge, avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] mentre questi si aggirava nel reparto frigo delmarket e l’avevano visto nascondere la refurtiva nello zaino, bloccandolo, per ilsuccessivo controllo, dopo che l’uomo aveva superato la cassa.

Dunque, comecorrettamente rilevato dalla difesa, se i Giudici di merito hanno ritenuto che lapresenza di un efficace dispositivo di controllo fosse idonea a impedire laconsumazione del furto, essi non hanno però spiegato perché non sia stata esclusal’aggravante in parola, tenuto conto del fatto che, in conseguenza della vigileazione degli addetti, era stato possibile monitorare la merce, la quale, dunque,non era rimasta affatto esposta in assenza di controlli.

Ne consegue la necessitàdi sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte dei Giudici di merito volto aconfrontarsi con la evidenziata contraddizione del discorso giustificativo.Ovviamente l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, rendendoteoricamente possibile una riduzione del trattamento sanzionatorio, impone diritenere assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore questione concernente ilrispetto del principio di proporzione nella concreta determinazione della pena.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione allapubblica fede, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, pernuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’esposizionealla pubblica fede con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’esposizionealla pubblica fede con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi del ricorso e chiedendo l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri indata 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusionee di 90 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con l’attenuante previstadall’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti dellaesposizione alla pubblica fede e della recidiva reiterata e specifica, del delittoprevisto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per averecompiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcunigeneri alimentari, sottraendoli dallo scaffale di un esercizio commerciale, senzapero riuscirvi; fatto commesso in data 13 novembre 2020.2. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto rideterminando la pena in 3 mesi direclusione e in 80,00 euro di multa, con conferma delle restanti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa estintivacontemplata dall’art. 162-ter cod. pen., nonostante la presenza di una spontaneacondotta riparatoria o restitutoria.La Corte di appello avrebbe respinto la richiesta ritenendo che l’imputato abbiatenuto un comportamento necessitato, non compatibile con tale causa estintiva,posto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto altra scelta che restituire la merce oggettodi furto. Tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto ogni voltache sia commesso un furto e la merce venga rinvenuta, il responsabile sarebbecostretto alla sua restituzione, per cui la causa estintiva della condotta riparatorianon potrebbe mai essere riconosciuta. Inoltre, secondo la Corte di appello, seManzari non fosse stato fermato avrebbe portato via la merce, ma seguendo taleragionamento l’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe applicarsisolo per i furti consumati per cui l’autore, non scoperto, restituisca la mercesottratta. In realtà, ove l’autore di un furto non venisse scoperto, non sorgerebbeil presupposto di operatività dell’istituto, che richiede l’istaurazione di unprocedimento e la spontanea e non coartata riparazione integrale del dannocagionato mediante restituzione o il risarcimento e l’eliminazione, ove possibile,delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prima dell’apertura deldibattimento. Dunque, la Corte di appello accederebbe a una interpretatioabrogans dell’istituto.Inoltre, la Corte di appello non si sarebbe espressa sulla deduzione difensivacon cui si censurava la mancata valorizzazione della “spontaneità” della condottarestitutoria, posta in essere prima che l’addetto ai controlli svelasse a [OSCURATO:PERSONA] diaverlo colto nell’atto di commettere il furto, trattandolo come un qualsiasi cliente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n. 7, cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla violazione del principio della proporzionalità della pena.Con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, i Giudici dimerito riconoscerebbero la costante sorveglianza della Dionge rispetto allacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], escludendo, pertanto, la consumazione del furto; e,tuttavia, riconoscerebbero altresì l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,affermando che la presenza di un sistema di videosorveglianza non sarebbe idoneaad escluderla, incorrendo, così, in una motivazione contraddittoria. Ciò in quanto,da un lato, si ritiene sussistente il tentativo di furto in considerazione del costantemonitoraggio da parte dell’addetta alla sicurezza; e, dall’altro lato, si applical’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, logicamente inconciliabile con ilcostante monitoraggio esercitato sulla merce e rispetto alla condotta furtiva.Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corteterritoriale, con motivazione mancante e manifestamente illogica, avrebbeaffermato apoditticamente che la pena sia proporzionata, senza però confrontarsicon quanto dedotto nell’atto di appello, ove si richiamavano le modalità esecutivedella condotta contestata, l’assenza di ulteriori conseguenze dannose o pericolose,la spontanea restituzione della merce, la tenue intensità del dolo, i motivi adelinquere fondati sull’esigenza di soddisfare i bisogni primari dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2. Muovendo dall’analisi del primo motivo di ricorso va premesso che l’art. 162-ter cod. pen. prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione,il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quandol’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazionedi apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediantele restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenzedannose o pericolose del reato.Secondo la giurisprudenza di legittimità tale causa estintiva del reatopresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, destinatead incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo essa configurabile nel caso della sola restituzione del benesottratto (così Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 -01, relativa proprio al caso di un furto in relazione al quale l’autore, una voltascoperto, aveva restituito la merce asportata, consegnandola agli addetti allavigilanza dell’esercizio commerciale; conf. Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B.,Rv. 273187 - 01).Nel caso qui in rilievo, come correttamente posto in luce dalla sentenzaimpugnata, l’imputato ha ammesso i fatti e ha restituito la merce al sorvegliantesoltanto una volta colto in flagranza, sicché il suo comportamento doveva ritenersi«per così dire necessitato» (pag. 2 della sentenza di appello).Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte territoriale ha datocorrettamente conto delle ragioni per le quali la fattispecie estintiva non può essereritenuta sussistente nel caso qui in rilievo. Né può essere utilmente richiamata, asostegno della tesi difensiva, l’espressione utilizzata dalla sorvegliante, secondocui l’imputato «spontaneamente tirava fuori dallo zaino i pezzi di formaggio» (pag.2 della sentenza di primo grado). Infatti, il riferimento alla spontaneità dellarestituzione è stata, all’evidenza, intesa dai Giudici di merito non già nel senso diuna consegna volontaria della refurtiva, quanto nel senso che essa sia stataeffettuata senza dare corso a un controllo sulla persona, ma, in ogni caso, dopoche l’azione delittuosa era stata scoperta e, dunque, in assenza di concretealternative per l’imputato.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di doglianza.3. Venendo, indi, al secondo motivo, le censure svolte con riferimento almancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono infondate.Va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanzepreviste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria sceltanei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiutoin ordine all’adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravitàdel reato e alla personalità dell’imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004,Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019,Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina nelsenso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazionedelle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale chesiano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto deiparametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementiprospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 - 01).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputatoannoverava «almeno dieci precedenti», in prevalenza per furto, ma anche per altrireati. Dunque, la motivazione resa deve ritenersi pienamente rispettosa deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati (c. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959- 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140 - 01; Sez.1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443 - 01).4. Fondati sono, invece, i rilievi difensivi che riguardano la configurabilità dellacircostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.In proposito giova ricordare che secondo il consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità se è vero che l’aggravante non è esclusadall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema divideosorveglianza, che rappresenta un mero strumento di ausilio per la successivaindividuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzioneimmediata dell’azione criminosa, è anche vero che una sorveglianzaspecificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escluderel’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01).Ebbene, nel caso in esame, la vigilanza assicurata all’interno della strutturacommerciale, lungi dall’esaurirsi nella mera predisposizione di un sistema divideosorveglianza, era stata realizzata attraverso l’azione di costante controllodegli addetti alla sicurezza, i quali, come evidenziato dalle dichiarazioni di NgobiatoDionge, avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] mentre questi si aggirava nel reparto frigo delmarket e l’avevano visto nascondere la refurtiva nello zaino, bloccandolo, per ilsuccessivo controllo, dopo che l’uomo aveva superato la cassa. Dunque, comecorrettamente rilevato dalla difesa, se i Giudici di merito hanno ritenuto che lapresenza di un efficace dispositivo di controllo fosse idonea a impedire laconsumazione del furto, essi non hanno però spiegato perché non sia stata esclusal’aggravante in parola, tenuto conto del fatto che, in conseguenza della vigileazione degli addetti, era stato possibile monitorare la merce, la quale, dunque,non era rimasta affatto esposta in assenza di controlli. Ne consegue la necessitàdi sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte dei Giudici di merito volto aconfrontarsi con la evidenziata contraddizione del discorso giustificativo.Ovviamente l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, rendendoteoricamente possibile una riduzione del trattamento sanzionatorio, impone diritenere assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore questione concernente ilrispetto del principio di proporzione nella concreta determinazione della pena.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione allapubblica fede, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, pernuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11023/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE SCORDAMAGLIA - Presidente - Sent. n. sez. 78/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 34646/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi del ricorso e chiedendo l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri indata 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusionee di 90 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con l’attenuante previstadall’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti dellaesposizione alla pubblica fede e della recidiva reiterata e specifica, del delittoprevisto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per averecompiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcunigeneri alimentari, sottraendoli dallo scaffale di un esercizio commerciale, senzapero riuscirvi; fatto commesso in data 13 novembre 2020.2. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto rideterminando la pena in 3 mesi direclusione e in 80,00 euro di multa, con conferma delle restanti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa estintivacontemplata dall’art. 162-ter cod. pen., nonostante la presenza di una spontaneacondotta riparatoria o restitutoria.La Corte di appello avrebbe respinto la richiesta ritenendo che l’imputato abbiatenuto un comportamento necessitato, non compatibile con tale causa estintiva,posto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto altra scelta che restituire la merce oggettodi furto. Tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto ogni voltache sia commesso un furto e la merce venga rinvenuta, il responsabile sarebbecostretto alla sua restituzione, per cui la causa estintiva della condotta riparatorianon potrebbe mai essere riconosciuta. Inoltre, secondo la Corte di appello, seManzari non fosse stato fermato avrebbe portato via la merce, ma seguendo taleragionamento l’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe applicarsisolo per i furti consumati per cui l’autore, non scoperto, restituisca la mercesottratta. In realtà, ove l’autore di un furto non venisse scoperto, non sorgerebbeil presupposto di operatività dell’istituto, che richiede l’istaurazione di unprocedimento e la spontanea e non coartata riparazione integrale del dannocagionato mediante restituzione o il risarcimento e l’eliminazione, ove possibile,delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prima dell’apertura deldibattimento. Dunque, la Corte di appello accederebbe a una interpretatioabrogans dell’istituto.Inoltre, la Corte di appello non si sarebbe espressa sulla deduzione difensivacon cui si censurava la mancata valorizzazione della “spontaneità” della condottarestitutoria, posta in essere prima che l’addetto ai controlli svelasse a [OSCURATO:PERSONA] diaverlo colto nell’atto di commettere il furto, trattandolo come un qualsiasi cliente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n. 7, cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla violazione del principio della proporzionalità della pena.Con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, i Giudici dimerito riconoscerebbero la costante sorveglianza della Dionge rispetto allacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], escludendo, pertanto, la consumazione del furto; e,tuttavia, riconoscerebbero altresì l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,affermando che la presenza di un sistema di videosorveglianza non sarebbe idoneaad escluderla, incorrendo, così, in una motivazione contraddittoria. Ciò in quanto,da un lato, si ritiene sussistente il tentativo di furto in considerazione del costantemonitoraggio da parte dell’addetta alla sicurezza; e, dall’altro lato, si applical’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, logicamente inconciliabile con ilcostante monitoraggio esercitato sulla merce e rispetto alla condotta furtiva.Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corteterritoriale, con motivazione mancante e manifestamente illogica, avrebbeaffermato apoditticamente che la pena sia proporzionata, senza però confrontarsicon quanto dedotto nell’atto di appello, ove si richiamavano le modalità esecutivedella condotta contestata, l’assenza di ulteriori conseguenze dannose o pericolose,la spontanea restituzione della merce, la tenue intensità del dolo, i motivi adelinquere fondati sull’esigenza di soddisfare i bisogni primari dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2. Muovendo dall’analisi del primo motivo di ricorso va premesso che l’art. 162-ter cod. pen. prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione,il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quandol’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazionedi apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediantele restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenzedannose o pericolose del reato.Secondo la giurisprudenza di legittimità tale causa estintiva del reatopresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, destinatead incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo essa configurabile nel caso della sola restituzione del benesottratto (così Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 -01, relativa proprio al caso di un furto in relazione al quale l’autore, una voltascoperto, aveva restituito la merce asportata, consegnandola agli addetti allavigilanza dell’esercizio commerciale; conf. Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B.,Rv. 273187 - 01).Nel caso qui in rilievo, come correttamente posto in luce dalla sentenzaimpugnata, l’imputato ha ammesso i fatti e ha restituito la merce al sorvegliantesoltanto una volta colto in flagranza, sicché il suo comportamento doveva ritenersi«per così dire necessitato» (pag. 2 della sentenza di appello).Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte territoriale ha datocorrettamente conto delle ragioni per le quali la fattispecie estintiva non può essereritenuta sussistente nel caso qui in rilievo. Né può essere utilmente richiamata, asostegno della tesi difensiva, l’espressione utilizzata dalla sorvegliante, secondocui l’imputato «spontaneamente tirava fuori dallo zaino i pezzi di formaggio» (pag.2 della sentenza di primo grado). Infatti, il riferimento alla spontaneità dellarestituzione è stata, all’evidenza, intesa dai Giudici di merito non già nel senso diuna consegna volontaria della refurtiva, quanto nel senso che essa sia stataeffettuata senza dare corso a un controllo sulla persona, ma, in ogni caso, dopoche l’azione delittuosa era stata scoperta e, dunque, in assenza di concretealternative per l’imputato.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di doglianza.3. Venendo, indi, al secondo motivo, le censure svolte con riferimento almancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono infondate.Va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanzepreviste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria sceltanei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiutoin ordine all’adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravitàdel reato e alla personalità dell’imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004,Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019,Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina nelsenso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazionedelle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale chesiano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto deiparametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementiprospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 - 01).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputatoannoverava «almeno dieci precedenti», in prevalenza per furto, ma anche per altrireati. Dunque, la motivazione resa deve ritenersi pienamente rispettosa deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati (c. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959- 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140 - 01; Sez.1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443 - 01).4. Fondati sono, invece, i rilievi difensivi che riguardano la configurabilità dellacircostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.In proposito giova ricordare che secondo il consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità se è vero che l’aggravante non è esclusadall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema divideosorveglianza, che rappresenta un mero strumento di ausilio per la successivaindividuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzioneimmediata dell’azione criminosa, è anche vero che una sorveglianzaspecificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escluderel’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01).Ebbene, nel caso in esame, la vigilanza assicurata all’interno della strutturacommerciale, lungi dall’esaurirsi nella mera predisposizione di un sistema divideosorveglianza, era stata realizzata attraverso l’azione di costante controllodegli addetti alla sicurezza, i quali, come evidenziato dalle dichiarazioni di NgobiatoDionge, avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] mentre questi si aggirava nel reparto frigo delmarket e l’avevano visto nascondere la refurtiva nello zaino, bloccandolo, per ilsuccessivo controllo, dopo che l’uomo aveva superato la cassa. Dunque, comecorrettamente rilevato dalla difesa, se i Giudici di merito hanno ritenuto che lapresenza di un efficace dispositivo di controllo fosse idonea a impedire laconsumazione del furto, essi non hanno però spiegato perché non sia stata esclusal’aggravante in parola, tenuto conto del fatto che, in conseguenza della vigileazione degli addetti, era stato possibile monitorare la merce, la quale, dunque,non era rimasta affatto esposta in assenza di controlli. Ne consegue la necessitàdi sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte dei Giudici di merito volto aconfrontarsi con la evidenziata contraddizione del discorso giustificativo.Ovviamente l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, rendendoteoricamente possibile una riduzione del trattamento sanzionatorio, impone diritenere assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore questione concernente ilrispetto del principio di proporzione nella concreta determinazione della pena.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione allapubblica fede, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, pernuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’esposizionealla pubblica fede con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’esposizionealla pubblica fede con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 11023/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris