CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26887/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ;considerato che il primo motivo è manifestamente infondato posto che nelprocedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina èvigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delleconclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quantoprevisto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per ilprocedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello dicassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che lerichieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni primadell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino acinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzatedalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiedernecopia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devonoconsiderarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo(Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01);che in relazione al secondo motivo la Corte di appello si è correttamenteconformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidatoorientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cuiall'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchiocontraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesacome affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano leopere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anchea tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindil'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno;che si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye,Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto diricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi(art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatricidescrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le qualinon può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema unadiversa volontà espressa o implicita del legislatore;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI