CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal curatore del fallimento "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto della richiesta di dissequestro pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 6 maggio 2022 in relazione al sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art.321 commi primo e secondo cod. proc. pen. dei punti vendita della Società "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Contrada, nella qualità, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto apparente. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto al requisito del periculum in mora per la omessa motivazione, nonostante le esplicite indicazioni in tal senso fornite dalle Sez. un. di questa Corte (SU., 24 maggio 2004, n.2995). Il Tribunale del Riesame, richiamando la circostanza che i punti vendita, dei quali si chiede il dissequestro, sono l'oggetto della distrazione intervenuta attraverso l'affitto dei medesimi, ha ritenuto che il sequestro finalizzato alla confisca, seppure facoltativa, dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. debba prevalere sul vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale dovendosi inibire l'eventuale protrarsi della condotta pregiudizievole dei creditori in vista peraltro della possibile acquisizione dei beni da parte dello Stato. La ritenuta necessità di inibire l'eventuale protrarsi della condotta criminosa ritenuta pregiudizievole per i creditori non è sussistente dal momento che i contratti di affitto non sono affatto sospesi e l'esercizio degli stessi da parte degli affittuari senza corrispondere il relativo canone alla curatela costituisce un serio pregiudizio per i creditori. La circostanza che la curatela non sia proprietaria dei beni del fallito, ma solo amministratrice e detentrice degli stessi non determina il venire meno degli interessi a liberare il patrimonio del fallito da un vincolo illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2.Va altresì evidenziato che la sentenza delle Sezioni Unite "[OSCURATO:PERSONA]" (Sez. U, n. 45936 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, Rv. 277257) ha riconosciuto in capo al curatore la legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali sui beni oggetto del fallimento. 3. Pur riconoscendosi dunque la legittimazione al curatore ai fini della impugnazione del provvedimento, il ricorso va dichiarato inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fornito, quanto alla sussistenza del periculum in mora, la seguente motivazione: "[..]dovendosi inibire l'eventuale protrarsi della condotta ritenuta pregiudizievole dei creditori in quanto finalizzata a sottrarre i beni dalla procedura fallimentare in vista della possibile acquisizione dei beni da parte dello Stato [..]." 3.1.L'ordinanza impugnata, inoltre, chiarisce che, una volta affermata e non contestata la fondatezza della prospettazione accusatoria in ordine alla fraudolenza dei due contratti di affitto di ramo di azienda con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] F. Quattrocchi di Minà s.r.I., rappresentate dalla moglie e dalla figlia dell'indagato, il sequestro preventivo serve ad impedire la protrazione della condotta criminosa rappresentata proprio dalla sottrazione dei beni alla massa dei creditori, in vista della confisca dei medesimi. 4. Alla luce delle considerazioni svolte la motivazione fornita dal Tribunale del Riesame in relazione alla individuazione del periculum in mora non può ritenersi apparente (condizione quest'ultima che consentirebbe di ravvisare una violazione di legge). L'ordinanza impugnata soddisfa i criteri motivazionali esprimendosi, nei termini suindicati, con motivazione logica e non contraddittoria, in ordine alla sussistenza del periculum in mora. 5.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28